Enciclopedia giuridica

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Credito garantito



circolazione del credito garantito: le garanzie, personali e reali, sono dal c.c. considerate quali accessori del credito, destinate a circolare con la circolazione di questo. A norma dell’art. 1263, comma 1o, c.c., le garanzie personali e reali, oltre che i privilegi, sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della cessione: il loro trasferimento si attua anche se non menzionato nell’atto di cessione; e si attua in forza della medesima causa (v.) (vendita, factoring ecc.) che giustifica la trasmissione del credito. Altrettanto accade nei casi di pagamento con surrogazione (v. surrogazione, pagamento con credito garantito), ai sensi dell’art. 1204, comma 1o, c.c.: il subingresso del solvens nei diritti del creditore ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Le formule degli artt. 1263, comma 1o, e 1204, comma 1o, c.c., esprimono il principio secondo il quale la cessione del credito garantito o la surrogazione in esso sono, di per se stesse, titolo per la trasmissione delle garanzie al cessionario o al solvens; non implicano che la trasmissione si attui sempre in modo automatico, quale immediata conseguenza della cessione o della surrogazione nel credito. Quando si tratta di credito garantito da fideiussione (v.), il cedente trasferisce al cessionario un duplice credito: il credito verso il debitore principale e, inoltre, il credito verso il fideiussore. Questi è debitore ceduto al pari del debitore principale, anche agli effetti dell’art. 1264 c.c.; perciò il fideiussore al quale non sia stata notificata la cessione è liberato se paga nelle mani del cedente, salvo che il cessionario non provi che egli era a conoscenza dell’avvenuta cessione. Per il caso di credito garantito da pegno (v. pegno, credito garantito da credito garantito) su cose mobili vale una norma specifica, che rende automatica la trasmissione del pegno: la cessione del credito o la surrogazione in esso comporta cessione o surrogazione nel pegno, e comporta trasmissione del possesso della cosa che ne forma oggetto, senza necessità del consenso del costituente. Il consenso di questo è però necessario, a norma degli artt. 1263, comma 2o, e 1204, comma 2o, c.c., per trasferire al cessionario o al solvens il possesso della cosa oggetto del pegno; in difetto del consenso del costituente, il cedente rimane custode del pegno. La norma si spiega per l’obbligazione di custodia che grava sul creditore pignoratizio (art. 2790 c.c.) e per l’intuitus personae che, sotto questo aspetto, caratterizza il pegno. Se il costituente non presta il richiesto consenso, il cedente avrà ugualmente il possesso della cosa oggetto del pegno, che riceve in forza di costituto possessorio; ma ne avrà il possesso solo mediato (art. 1140, comma 2o, c.c.): la possederà per mezzo del cedente, che ne conserva la detenzione quale custode e che, a tale titolo, resta esposto all’obbligazione di cui all’art. 2790 c.c.. Se invece il pegno ha per oggetto crediti, la sua trasmissione al cessionario o al solvens non può prescindere dalla notificazione al debitore del credito dato in pegno, ai sensi dell’art. 2800 c.c.. La trasmissione dell’ipoteca (v.) per effetto della cessione o della surrogazione nel credito ipotecario esige l’adempimento di formalità corrispondenti a quelle richieste per la costituzione dell’ipoteca: essa deve essere annotata nei registri immobiliari in margine all’iscrizione dell’ipoteca (art. 2843, comma 1o, c.c.), verso produzione al conservatore, in copia, del titolo sul quale la cessione o la surrogazione si fonda (art. 2843, comma 3o, c.c.). In difetto di questa annotazione nei registri immobiliari la trasmissione dell’ipoteca non ha effetto (art. 2843, comma 2o, c.c.); e principi corrispondenti valgono per altre vicende del credito ipotecario, come il pegno, il sequestro, il pignoramento, anch’essi privi di effetti se non annotati in margine all’iscrizione dell’ipoteca. L’annotazione attribuisce la qualità di creditore ipotecario al cessionario o al solvens: il suo consenso, e non quello dell’originario creditore ipotecario, è necessario per cancellare l’ipoteca (art. 2843, comma 2o, c.c.); solo lui è legittimato a rinunciare all’ipoteca (art. 2879, comma 2o, c.c.); a lui vanno notificate le citazioni cui l’iscrizione ipotecaria può dar luogo a norma dell’art. 2844 (art. 2843, comma 2o, c.c.). Principi diversi valgono per l’ipoteca cambiaria (v.) e, in genere, per l’ipoteca iscritta a garanzia di un credito risultante da un titolo all’ordine. Principi corrispondenti trovano applicazione per il privilegio automobilistico, a norma dell’art. 6, commi 2o, e 3o, del r.d. l. 15 marzo 1927, n. 436. Per le obbligazioni di società (v.) al portatore, garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale (art. 2410, comma 2o, n. 1 c.c.), il vincolo ipotecario è iscritto nei registri immobiliari con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse, nonche´ del nome del rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2831, comma 3o, c.c.). Il titolo è emesso con la menzione della garanzia reale che assiste l’emissione (art. 2413 n. 5 c.c.); e l’ipoteca si trasferisce, con la trasmissione del titolo, quale diritto menzionato nell’obbligazione, quantunque l’iscrizione ipotecaria non sia su di essa annotata. Se si considera che i diritti menzionati nei titoli di credito si acquistano a titolo originario, appare necessaria una precisazione: l’ipoteca non si trasmette da un prenditore all’altro del titolo all’ordine o dell’obbligazione al portatore; ciascuno di essi la acquista a titolo originario, per effetto del possesso di buona fede del titolo di credito. V. anche ipoteca cambiaria.


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