misure alternative alla detenzione:  le misure misure sono  state  introdotte, al fine di infrangere l’imprescindibilità  del momento custodialistico, dalla  l. n. 354 del 1975 di riforma  dell’ordinamento penitenziario. Il legislatore  italiano,  infatti, consapevole dei guasti  prodotti dal carcere  sui detenuti, ha  cercato,  con  la riforma  penitenziaria in esame,  di rivitalizzare  il principio  rieducativo contemplato dall’art.  27, comma  3o, Cost.  cercando, da  un  lato,  di introdurre sanzioni  perlomeno non  desocializzanti, dall’altro,  di favorire  il graduale reinserimento dei condannati in società  puntando principalmente sul binomio  istruzionemisurelavoro. Attualmente, le misure misure, come  risulta  dalla  l. n. 354 del 1975 modificata  dalla  l. n. 663 del 1986 sono:  l’affidamento in prova al servizio  sociale,  la semilibertà , la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare  e i permessi  premio.  Dell’affidamento in prova  al servizio sociale  può  usufruire il condannato a pena  detentiva non  superiore a tre anni  (originalmente tale  limite  era  di due  anni  e sei mesi)  per  un  periodo uguale  a quello  della  pena  da  scontare;  il provvedimento di affidamento viene  concesso  sulla base  dei risultati  dell’osservazione della  personalità condotta per  almeno  un  mese  in istituto,  nei casi in cui possa  presumersi che il provvedimento stesso  anche  attraverso le prescrizioni  contribuisca alla rieducazione del reo  e assicuri  la prevenzione del pericolo  che egli commetta altri  reati  (art.  47, comma  3o). Un  particolare affidamento in prova  al servizio  sociale  è  previsto  per  i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti: queste  categorie  di soggetti  possono  chiedere in qualsiasi momento successivo  al passaggio  in giudicato  della  sentenza,  e quindi  anche  prima  dell’inizio  dell’esecuzione della  pena,  di poter  venir  affidati  al servizio  sociale,  evitando pertanto in toto  qualsiasi  forma  di contatto con  la realtà  carceraria. La  semilibertà : l’istituto  della  semilibertà  (art.  48) consiste nella  concessione  al condannato di trascorrere parte  del giorno  fuori dall’istituto di pena,  per  partecipare ad  attività  lavorative,  istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.  La  misura  disposta  in relazione  ai progressi  compiuti  nel corso  del trattamento quando vi sono  le condizioni per  un  progressivo  reinserimento nella  società . La  funzione politicomisurecriminale della  sanzione  in esame  muta  a seconda  che vengano comminate pene  fino a sei mesi o di durata superiore. Nel  primo  caso  la semilibertà  viene  concessa  dall’inizio  e il suo obiettivo primario è  quello  di evitare  gli effetti  desocializzanti della  carcerizzazione di breve  durata; nell’ipotesi  invece  in cui vengano  inflitte  pene  di lunga  durata, il condannato può  essere  ammesso  a godere  della  semilibertà  soltanto dopo l’espiazione  di almeno  metà  della  pena:  in questa  secondo  ipotesi  la funzione  rieducativa acquista  anche  connotati positivi,  poiche´  la concessione di questa  misura  costituisce  un  procedimento preparatorio al reinserimento sociale  del soggetto  nella  società . La  liberazione anticipata: la misura  della liberazione anticipata, prevista  dall’art.  54, concede  una  detrazione di quarantacinque giorni  per  ogni  singolo  semestre di pena  scontata, al condannato che abbia  dato  prova  di partecipazione all’opera  di rieducazione. Questa misura,  in realtà , piuttosto che da  una  funzione rieducativa, è  connotata da  un  aspetto premiale,  dato  che consiste nell’incentivare il detenuto a partecipare al trattamento rieducativo con  lo  stimolo  di una  liberazione anticipata. La  detenzione domiciliare:  l’art. 47 l. ord.  penit.  prevede che la pena  non  superiore a due  anni  possa  essere espiata  nella  propria abitazione quando debba  essere  scontata  da  donne incinte,  persone in condizione di salute  particolarmente gravi, persone di età  superiore ai 65 anni,  se parzialmente inabili  e persone di età  inferiore ai 21 anni  per  comprovate esigenze  di studio,  lavoro  o famiglia.  Questa misura  alternativa alla  detenzione ha  come  scopo  principale di limitare  un eccessivo  affollamento della  popolazione carceraria. I permessi  premio:  tali permessi  possono  essere  concessi  dal magistrato di sorveglianza, sentito  il direttore dell’istituto,  ai condannati che hanno  tenuto regolare condotta e che non  risultano di particolare pericolosità  sociale,  per  una  durata non superiore a 15 giorni  allo  scopo  di poter  coltivare  interessi  affettivi,  culturali o di lavoro.   
 misure cautelari penali:  hanno  natura cautelare e possono  essere  adottate, nel corso  del procedimento penale,  dall’Autorità  giudiziaria  sia nel corso  delle indagini  preliminari che nella  seguente fase processuale; esse  si dividono  in misure  cautelari personali  e reali,  le prime,  poi,  possono  essere  coercitive  o interdittive. Ai  fini dell’applicabilità  di queste  misure misure, è  necessaria  in primo luogo  la sussistenza  di gravi  indizi di colpevolezza ed  inoltre  l’assenza  di cause  estintive  del reato,  della  pena,  di giustificazione  e di non  punibilità.  Ev altresì  necessaria  la presenza di esigenze  cautelari;  la legge ne  prevede tre, in alternativa: la prima,  è  inerente ad  esigenze  di indagine,  in relazione  al pericolo  per  l’acquisizione  delle  prove  e  la  salvaguardia  della  loro  genuinità;  la seconda  sussiste  qualora  vi sia la fuga  od  il concreto pericolo  di fuga  dell’imputato, se il giudice  ritiene  che possa  essere  irrogata una  pena superiore e due  anni  di reclusione;  la terza,  infine,  posta  a tutela  della collettività,  è  integrata dal pericolo,  desunto dalle  modalità  del fatto  e dalla personalità  dell’imputato, che egli commetta gravi  delitti  di violenza  o contro  l’ordine  costituzionale ovvero  delitti  di criminalità  organizzata o della  stessa  specie  di quello  per  cui si procede. Le  misure misure devono  essere applicate mediante un  procedimento giurisdizionale e comunque con  criteri di adeguatezza e proporzionalità . Le  misure misure coercitive  incidono  sulla libertà personale degli  individui,  possono  essere  applicate qualora  sia prevista  una pena  edittale superiore nel massimo  a tre  anni,  e sono:  il divieto  di espatrio; l’obbligo  della  presentazione alla  polizia  giudiziaria;  il divieto  o l’obbligo  di dimora;  gli arresti  domiciliari;  la custodia  cautelare in carcere; la custodia  cautelare in casa  di cura.  Tali misure sono  adottate con  ordinanza del giudice  su richiesta  del p.m.  e sono  revocate quando ne  cessano  i presupposti  di applicazione. Le  misure misure interdittive, invece,  comportano la limitazione o la perdita di diritti  e potestà  e sono:  la sospensione dalla potestà  di genitore;  la sospensione da  un  pubblico  ufficio o servizio;  il divieto  temporaneo di esercitare determinate attività  imprenditoriali o professionali. Anche  queste  misure sono  applicabili  in presenza di una  pena edittale superiore nel massimo  a tre  anni  e sono  adottate con provvedimento del giudice  su richiesta  del p.m..  Le  misure misure reali,  infine,  sono  misure che incidono  sul patrimonio dell’imputato e determinano l’indisponibilità  di cose  o beni.  Esse  sono:  il sequestro conservativo sui beni  mobili  e immobili dell’imputato a garanzia  delle  pene  pecuniarie, delle  spese  del procedimento  e delle  obbligazioni  civili nascenti  da  reato;  il sequestro preventivo delle cose  pertinenti al reato,  la cui disponibilità  potrebbe agevolare le conseguenze di esso  o la commissione di altri  reati.   
 misure di effetto  equivalente:  le misure misure alle  restrizioni quantitative sono  considerate negli  articoli  da  30 a 37 del Trattato Cee.  L’art.  30 espone  il principio generale per  cui, senza  pregiudizio delle  disposizioni  che seguono,  sono vietate  tra  gli Stati  membri  le restrizioni quantitative all’importazione nonche´  qualsiasi  misura  di effetto  equivalente. L’art.  33, è  una  delle  poche norme  del Trattato che autorizzi  la Commissione ad  emanare direttive  (la Commissione ha  fatto  uso di tale  potere emanando la direttiva  n. 70/50 del 22 dicembre  1969). In  tale  direttiva, sono  fra l’altro  esemplificate le misure che ostacolano le importazioni, in particolare: a) subordinando l’accesso al mercato nazionale dei prodotti importati alla  condizione che vi sia un responsabile o un  rappresentate sul territorio dello  Stato  membro importatore; b)  subordinando l’importazione al deposito di una  cauzione  o di un  acconto;  c) impedendo l’acquisto  da  parte  dei privati  dei soli prodotti importati, inducono  all’acquisto  dei soli prodotti nazionali,  impongono tale acquisto  oppure gli accordano una  preferenza; d)  riservando ai soli prodotti nazionali  denominazioni che non  costituiscono ne´  denominazioni di origine ne´  indicazioni  di provenienza. L’art.  34, che vieta  le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure  di effetto  equivalente, ha  già  esaurito i propri effetti.  L’art.  36 deroga  agli articoli  precitati  disponendo che le disposizioni degli  articoli  da  30 a 34, lasciano  impregiudicati i divieti  o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito  giustificati  da  motivi  di  moralità  pubblica,  di ordine  pubblico,  di sicurezza  pubblica,  di tutela  della salute  e della  vita  delle  persone e degli  animali  o di preservazione dei vegetali,  di protezione del patrimonio artistico,  storico  o archeologico nazionale,  o di tutela  della  proprietà  industriale e commerciale.  
 misure di prevenzione:  le misure misure, alle  quali  viene  generalmente attribuita natura amministrativa, sono  dirette ad  evitare  la commissione di reati  da  parte  di determinate categorie  di soggetti  considerati socialmente pericolosi.  La  loro peculiarità  è  che esse  vengono  applicate a prescindere dalla  commissione di un  fatto  previsto  dalla  legge come  reato:  per  questo  motivo  vengono  anche definite  misure ante  delictum.  Per  questa  caratteristica esse  si distinguono dalle  misure di sicurezza  le quali,  invece,  sono  applicabili  ai soggetti  pericolosi  che abbiano già  commesso  un  reato.  Tuttavia, proprio a causa  del fatto  che le misure misure possono  essere  applicate a prescindere dalla  commissione di un  reato, sussistono  notevoli  dubbi  e contrasti sulla loro  legittimità  nell’ambito di uno Stato  di diritto;  si ritiene  infatti  da  più  parti  che tali  misure, poiche´  comminate solo  sulla base  di indizi o sospetti  di pericolosità , come  la compagnia di pregiudicati, la mancanza di lavoro  stabile  ed  il tenore di vita  superiore alle proprie possibilità  economiche, siano  connotate da  elementi di arbitrarietà  e si risolvano,  in ultima  analisi,  in pene  del sospetto. Le  misure misure furono  introdotte con  la l. n. 1453 del 1956 ma,  in materia, gli interventi legislativi  sono  stati molteplici.  La  l. n. 575 del 1965 ha  esteso  le misure misure personali  della sorveglianza speciale  e dell’obbligo  e divieto  di soggiorno  agli indiziati  di appartenere ad  associazioni  mafiose.  La  l. n. 152 del 1975 (c.d.  legge Reale) ha  esteso  le predette misure  ai soggetti  ritenuti politicamente pericolosi.  La  l. n. 646 del 1982 (c.d.  RognonimisureLa Torre) ha  introdotto, potenziando il sistema  antimafia, le misure  patrimoniali della  confisca  e del sequestro. Infine,  la l. n. 327 del 1988 ha  eliminato gli aspetti  più  discutibili  e intollerabili delle  tradizionali misure  di sicurezza  personali. Ai  sensi  dell’art.  1 l. n. 1423 del 1956, così  come  modificato dalla  l. n. 327 del 1988, le misure misure si  applicano a tre  categorie  di individui:  a) a coloro  che debba  ritenersi, sulla base  di elementi di fatto,  che siano  abitualmente dediti  a traffici  delittuosi; b)  a coloro  che per  la condotta ed  il tenore di vita  debba  ritenersi, sulla base  di elementi di fatto,  che vivono  abitualmente anche  in parte,  con  i proventi  di attività  delittuose; c) a coloro  che per  il loro  comportamento debba  ritenersi, sulla base  di elementi di fatto,  che siano  dediti  alla commissione di reati  che offendono o mettono in pericolo  l’integrità  fisica o morale  dei minorenni, la società , la sicurezza  o la tranquillità  pubblica.  Le  misure misure personali  sono:  1) l’avviso orale:  sostituisce  la diffida,  eliminata  dal legislatore  dell’88, e consiste  in un  invito  orale  a cambiare  vita.  Ha,  in pratica,  la sola funzione  di costituire  il presupposto per  l’applicazione  della sorveglianza speciale  nei confronti  di coloro  che non  si siano  attenuti all’ingiunzione di modificare il loro  stile  di vita.  L’avviso orale  ha un’efficacia  temporanea di tre  anni;  2) il rimpatrio con  foglio di via obbligatorio: è  una  misura  che viene  adottata nei confronti  degli  individui che siano  socialmente pericolosi  per  la sicurezza  pubblica  e si trovino  fuori dai luoghi  di residenza. Il questore può  rinviarveli  con  foglio di via obbligatorio inibendo loro  di tornare senza  preventiva autorizzazione ovvero  per  un  periodo non  superiore a tre  anni;  3) la sorveglianza speciale  di pubblica  sicurezza:  questa  misura  è  prevista  per  le persone, ritenute pericolose  per  la sicurezza  pubblica,  che non  abbiano cambiato  condotta nonostante l’avviso orale.  Essa  può  essere  applicata solo  mediante un procedimento giurisdizionale ed  è  accompagnata da  una  serie  di prescrizioni. Alla  sorveglianza speciale  di pubblica  sicurezza  può  essere aggiunto  il divieto  di soggiorno  in una  o più  province  o in uno  o più comuni,  ove  le circostanze lo richiedano, e l’obbligo  di soggiorno  nel comune  di residenza o di dimora  abituale, nei casi in cui le altre  misure  di prevenzione non  garantiscano adeguatamente la sicurezza  pubblica;  4) il sequestro: questa  misura  di prevenzione di carattere patrimoniale è  disposta dal tribunale qualora, sulla base  di sufficienti  indizi,  si sospetti  che i beni  di cui dispone  l’indiziato  siano  frutto  di attività  illecite  o ne  costituiscano il reimpiego;  5) la confisca:  costituisce  un  provvedimento ablativo  da  parte dello  Stato  e riguarda  quei  beni  dei quali  il possessore  non  sia in grado  di dimostrare la legittima  provenienza. Tale  misura  suscita  perplessità  in ordine  alla  sua  legittimità  costituzionale in quanto finisce per  introdurre una  inversione  dell’onere della  prova  e, di conseguenza, una  violazione  dei principi  della  difesa  e della  presunzione di non  colpevolezza.   
 misure di sicurezza:  l’introduzione delle  misure misure rappresenta sicuramente una  delle innovazioni  più  importanti del codice  Rocco  del 1930. Con  la creazione di tali  misure  è  nato  quello  che viene  definito  il sistema  del doppio  binario che  pone,  accanto  ad  una  pena  detentiva che ricomprende in se´  funzioni  di carattere retributivo e generalmisurepreventivo, una  misura  di carattere specialmisurepreventivo volta  alla  rieducazione e alla  cura  del soggetto  socialmente pericoloso. Inizialmente alle  misure misure veniva  attribuita natura amministrativa ma,  nell’attuale momento storico,  quasi  tutta  la dottrina respinge  tale  tesi e le considera sanzioni  criminali  di competenza del diritto penale,  tanto  più  che esse  vengono  applicate mediante un  procedimento giurisdizionale. Destinatari delle  misure misure sono  sia i soggetti  imputabili  che i soggetti  semimisureimputabili e non  imputabili;  alle  prime  due  categorie  di  individui  le misure misure si applicano cumulativamente alla  pena,  dando  così  vita  al  sistema  del doppio  binario,  alla  terza  si applicano in modo  esclusivo. Presupposti di applicazione sono  la pericolosità  sociale  del soggetto,  desunta dai parametri previsti  dall’art.  133 c.p. e la commissione di un  reato. Tuttavia, quest’ultimo requisito subisce  due  eccezioni  tassativamente previste  dalla  legge: il giudice  infatti  può , nelle  ipotesi  di quasimisurereato ex art. 115 c.p. (accordo criminoso  non  eseguito  o istigazione  a commettere un delitto  non  accolta,  o accolta,  ma non  seguita  dalla  commissione del delitto) e di delitto  impossibile  ex art.  49 c.p., comminare l’applicazione  di una misura  di sicurezza  a prescindere dalla  commissione di un  vero  e proprio reato.  Ai  sensi  dell’art.  203 c.p. deve  ritenersi  socialmente pericolosa  la persona che è  probabile che commetta nuovi  fatti  previsti  dalla  legge come reato.  A  tal  proposito, la l. n. 663 del 1986 (legge  Gozzini)  ha  provveduto ad  abolire  ogni  forma  di presunzione legale  di pericolosità , abrogando l’art. 204 c.p. e statuendo che tutte  le misure misure personali  possono  essere  applicate solo previo  accertamento che colui  che ha  commesso  il reato  sia una  persona socialmente pericolosa. Le  misure misure vengono  applicate dopo  l’esecuzione  della pena  e sono  indeterminate nel massimo  essendo  la loro  durata collegata  al  protrarsi o alla  cessazione  della  pericolosità  sociale;  ne  è  però  fissata  dalla legge un  durata minima,  ma il Tribunale di sorveglianza può , ricorrendone i presupposti, revocare la misura  anche  prima  che sia decorso  il tempo corrispondente a tale  durata. Il c.p. distingue  le misure in due  categorie: personali  e patrimoniali. Le  misure misure personali  si distinguono, poi,  in detentive e non  detentive. Sono  misure misure detentive: 1) l’assegnazione  ad  una  colonia  agricola o ad  una  casa  di lavoro.  Le  misure in questione si applicano ai soggetti imputabili  e pericolosi,  generalmente a coloro  che sono  stati  dichiarati delinquenti abituali  professionali o per  tendenza, oltre  a chi si trova  nelle situazioni  descritte dall’art.  216 c.p.. La  distinzione tra  queste  due  misure dovrebbe essere  colta  in relazione  al tipo  di attività  che vi si svolge: agricolo nella  prima,  artigianale o industriale nella  seconda,  ma tale differenziazione non  ha  trovato riscontro pratico.  2) Il ricovero  in una  casa di cura  e di custodia.  Questa misura  ricomprende in se´  sia istanze  curative che custodialistiche ed  è  prevista  principalmente per  i condannati ad  una pena  diminuita per  infermità  psichica,  per  cronica  intossicazione da  alcool  o da  sostanze  stupefacenti, ovvero  per  sordomutismo. 3) Il ricovero  in un ospedale psichiatrico  giudiziario.  Il manicomio giudiziario  si applica:  a) ai prosciolti  per  infermità  psichica  o per  intossicazione cronica  da  alcool  o da stupefacenti ovvero  per  sordomutismo, salve  le eccezioni  previste  dalla legge; b)  ai minori  degli  anni  quattordici e ai minori  tra  gli anni  quattordici e diciotto  prosciolti  per  incapacità  di intendere e di volere  che abbiano commesso  un  reato  negli  stati  di cui sopra;  c) ai sottoposti ad  altra  misura di  sicurezza  detentiva colpiti  da  una  infermità  psichica  tale  da  richiedere il  ricovero  in un  ospedale psichiatrico  giudiziario.  4) Il ricovero  in un riformatorio giudiziario.  Il ricovero  nell’istituto in esame  è  riservato ai minori di età . Esso  si prescrive:  a) ai minor  degli  anni  quattordici e ai minori degli  anni  diciotto  riconosciuti  non  imputabili  ex art.  98 c.p., che abbiano commesso  un  delitto  doloso,  preterintenzionale o colposo  e siano considerati socialmente pericolosi;  b)  ai minori  tra  gli anni  quattordici e diciotto  riconosciuti  imputabili  condannati a pena  diminuita;  c) ai minori degli  anni  diciotto  dichiarati delinquenti abituali,  professionali o per tendenza; d)  ai minori  tra  gli anni  quattordici e diciotto  condannati per delitto  durante l’esecuzione  di una  misura  di sicurezza  precedentemente applicata per  difetto  di imputabilità;  e) ai minori  degli  anni  diciotto nell’ipotesi  contemplata dall’art.  212 c.p. terzo  comma.  Sono  misure misure non detentive: 1) la libertà  vigilata:  consiste  in una  serie  di limitazioni  della libertà  personale del reo  mediante prescrizioni  di carattere sia positivo  che negativo,  aventi  come  scopo  il reinserimento sociale  dell’individuo  e l’impedimento della  commissione di nuovi  reati.  La  sorveglianza della persona in stato  di libertà  vigilata  è  affidata  all’autorità  di pubblica sicurezza; 2) il divieto  di soggiorno  in uno  o di più  comuni  o in una  o più province:  questa  misura  si applica  facoltativamente a coloro  che abbiano commesso  un  delitto  contro  la personalità  dello  Stato  o contro  l’ordine pubblico,  oppure, nel caso  di delitti  politici  o occasionati da  particolari condizioni  morali  o sociali  esistenti  in un  determinato luogo;  3) il divieto  di frequentare osterie  o pubblici  spacci  di bevande  alcooliche:  destinatari sono i  condannati per  ubriachezza abituale o per  reati  commessi  in stato  di  ubriachezza, sempre  che questa  sia abituale;  4) l’espulsione  dello  straniero dallo  Stato:  si applica  agli stranieri  condannati alla  reclusione  per  un periodo non  inferiore a dieci anni  ed  alla  reclusione, quale  che sia la pena inflitta,  per  un  delitto  contro  la personalità  dello  Stato.  Sono  misure misure patrimoniali: 1) la cauzione  di buona  condotta: ai sensi  della  l. n. 689 del 1981, la cauzione  di buona  condotta è  data  mediante deposito,  nella  Cassa delle  ammende, di una  somma  non  inferiore al lire  duecentomila, ne´ superiore a quattro milioni  ovvero  nella  prestazione di una  garanzia mediante ipoteca  o fideiussione  solidale;  2) la confisca:  questa  misura  di sicurezza  patrimoniale consiste  nella  espropriazione da  parte  dello  Stato delle  cose  che servirono o furono  destinate a commettere il reato,  e delle cose  che ne  sono  il prodotto o il profitto. La  confisca,  generalmente facoltativa, è  invece  obbligatoria qualora  si tratti  di cose  che costituiscono il prezzo  del reato;  di cose  la cui fabbricazione, uso, porto,  detenzione, o alienazione costituisce  reato,  anche  se non  è  stata  pronunciata condanna.  
 misure nell’atto notarile:  ai sensi  dell’art.  51 n. 5 L.N. l’atto  notarile deve contenere l’indicazione,  almeno  per  la prima  volta,  in lettere per  disteso, delle  date,  delle  somme  e della  quantità  delle  cose  che formano oggetto dell’atto. 		
			
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