Enciclopedia giuridica

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Mafia

La mafia è un’organizzazione criminale strutturata piramidalmente di antiche origini, dotata di enorme pericolosità sociale e potere economico, infiltrata in svariati ambiti sociali e diffusa in varie aree geografiche: nata come fenomeno locale in Sicilia, essa si è espansa, non solo in regioni limitrofe, dando luogo alla camorra ed alla ’ndrangheta, ma si è diffusa anche la livello internazionale. Il reato di associazione di stampo mafioso è previsto dall’art. 416 bis c.p. introdotto dalla l. n. 646 del 1982. Il delitto di mafia si configura qualora coloro che fanno parte dell’associazione si avvalgono della forza di intimidazione promanante dalla stessa e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se´ o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se´ o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali. Affinche´ si configuri il reato in esame è sufficiente che venga posta in essere un’associazione che si prefigga gli specifici scopi previsti dalla legge, non essendo necessario che i delitti siano poi concretamente posti in essere, mentre è richiesto che tale associazione sia dotata di una organizzazione con carattere di stabilità . Sono previsti degli aumenti di pena per i dirigenti, promotori ed organizzatori; qualora l’associazione sia armata, e nel caso in cui le attività economiche, assunte o controllate dagli associati, vengano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Tra gli effetti della condanna, particolare rilievo ha l’obbligo della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. L’ultimo comma dell’articolo in esame statuisce che le disposizioni menzionate si applicano anche alla camorra e a tutte quelle associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. V. anche avvertimento mafioso.


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