Enciclopedia giuridica

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Factoring

Ev un contratto praticato da apposite imprese specializzate, tenute ad iscriversi nell’albo delle società che esercitano l’attività di cessione dei crediti di impresa e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. Con il contratto di factoring un imprenditore trasferisce ad un altro imprenditore (società di factoring o factor), verso corrispettivo, il rischio dell’insolvenza dei suoi clienti mediante cessione dei relativi crediti. In forza del contratto di factoring, il primo imprenditore, detto fornitore, si obbliga a sottoporre al factor i contratti conclusi o da concludere con i futuri clienti e il factor si riserva di approvare, valutata la solubilità dei clienti, i crediti nascenti da tali contratti. Il fornitore si obbliga, inoltre, a cedere i propri crediti da questo approvati e il factor si obbliga, a sua volta, a versare al fornitore, alla scadenza dei crediti, il corrispettivo pattuito per la cessione: quest’ultimo è determinato dall’importo dei crediti detratta una somma a copertura dei rischi assunti e delle spese di riscossione. Il factor svolge, inoltre, per conto del fornitore, servizi di contabilizzazione dei rapporti oggetto del contratto. Non si tratta di operazione finanziaria, poiche´ il factor non anticipa l’importo dei crediti, ma lo corrisponde alla scadenza. Secondo le prassi internazionali la cessione dei crediti è nel factoring cessione c.d. pro soluto e non salvo buon fine. Ma in Italia la l. 21 febbraio 1991, n. 52, ha stabilito che la cessione in parola è , salvo diversa volontà delle parti, cessione pro solvendo (v. cessione del credito, factoring pro soluto e pro solvendo). Il factoring è simile nella funzione all’assicurazione del credito: se ne differenzia, però , per il fatto che il factor compera un credito e riscuote presso il debitore un proprio credito, mentre l’assicuratore del credito si obbliga a versare all’assicurato, che resta titolare del credito, un indennizzo in caso di mancata riscossione. Ev ammessa la cessione in massa dei crediti presenti e futuri, ma solo se è indicato il debitore ceduto e solo per crediti che nascevano da contratti da concludere in un periodo non superiore a due anni. L’esperienza aveva messo in evidenza un grave problema: non di rado accadeva che un medesimo fornitore cedeva i medesimi crediti a più factors, provocando incertezza nel debitore ceduto, che non sapeva a quale factor pagare con effetto per se´ liberatorio. Il problema è stato affrontato dall’art. 5 della l. cit.: il factor che ha pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione, può opporre la cessione, se il pagamento ha data certa (v. data, factoring certa), agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento, ed ai creditori del cedente che abbiano pignorato il credito dopo tale data, oltre che al fallimento del cedente, dichiarato in data successiva. Ev prassi delle imprese di factoring di chiedere al debitore ceduto conferma dell’esistenza del credito (gli si chiede di restituire sottoscritto il medesimo documento con il quale gli è stata data notizia della cessione). Nel caso di mancata conferma il factor, se paga al fornitore, paga a suo rischio e pericolo, trovandosi esposto all’eccezione, da parte del debitore ceduto, di inesistenza del credito, e poco gli varrà la garanzia del nomen verum, gravante sul fornitore, se questi sia insolvente.

importfactoringexport factoring: è il contratto di factoring avente ad oggetto i contratti relativi agli acquisti e alle vendite all’estero di una determinata impresa.


Facoltà      |      Factum principis


 
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