clausola di aqaba:  riguarda  la navigazione  attraverso gli stretti  internazionali. Consiste  nel divieto  di sospensione del diritto  di passaggio  negli  stretti utilizzati  dalla  navigazione  internazionale, i quali  colleghino  una  parte  di alto  mare  con  un’altra  zona  di alto  mare  o con  il mare  territoriale di uno Stato  straniero. In  quest’ultimo caso,  il termine Stato  straniero deve  essere  inteso  nel senso  che non  si tratta di uno  Stato  costiero,  bensì  di uno  Stato  le cui coste  sono  raggiungibili  esclusivamente attraverso lo stretto. V. stretti, regime degli aqaba. 		
			
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