Enciclopedia giuridica

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Strage

Fra i delitti contro l’incolumità pubblica figura l’art. 422 che dispone: chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone con l’ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. La riserva contenuta nel primo capoverso dell’art. 422 (art. 285 c.p.) fa riferimento al delitto di strage commesso al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. La tutela apprestata dal delitto in esame, riguarda la tutela della collettività nel suo insieme. Infatti l’uccisione in modo determinato di più persone, non integra il delitto di strage. Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità . Il pericolo deve derivare direttamente dalla condotta dell’autore del reato e non da una sua conseguenza, sicche´ è ininfluente ad esempio la circostanza della mancata deflagrazione di un ordigno esplosivo per il cattivo funzionamento della miccia. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico e cioè la consapevolezza di usare, al fine di uccidere almeno una persona, un mezzo idoneo a determinare una strage e quindi a porre in pericolo la pubblica incolumità . Il tentativo non è ammissibile.


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