Enciclopedia giuridica

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Strade

V. demanio, strade stradale.

classificazione delle strade: la strade strade è disciplinata dall’art. 2 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il comma 1o, dell’art. 2 stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle norme del nuovo codice della strada si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il nuovo codice adotta due tipi di strade. Secondo una prima strade strade, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A strade autostrade; B strade strade extraurbane principali; C strade strade extraurbane secondarie; D strade strade urbane di scorrimento; E strade strade urbane di quartiere; F strade strade locali (art. 2, comma 2o). Le predette strade devono avere le seguenti caratteristiche minime: A strade autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B strade strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C strade strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D strade strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E strade strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F strade strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1o, non facente parte degli altri tipi di strade (art. 2, comma 3o). Secondo l’art. 2, comma 4o, è denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonche´ il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. Un secondo tipo di strade strade è quello che ha riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione nonche´ per le esigenze di carattere amministrativo. Secondo tale criterio, le strade, come classificate ai sensi dell’art. 2, comma 2o, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale (art. 2, comma 5o). Le strade extraurbane di cui al comma 2o, lettere B e C, si distinguono in: A strade statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale. B strade regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C strade provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico (art. 2, comma 6o). Le strade urbane di cui al comma 2o, lettere D e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. Il Ministero dei lavori pubblici, entro un anno dalla emanazione delle norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti, di cui all’art. 13 comma 4o, d.leg. n. 285 del 1992, procede alla strade strade statali sia ai sensi del comma 2o, che del comma 5o, seguendo i criteri di cui ai commi 5o, 6o e 7o, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 2o e del comma 5o. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226 d.leg. n. 285 del 1992 (art. 2, comma 8o). Quando le strade non presentano più le caratteristiche tecniche suindicate o non rispondono più agli scopi funzionali sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8o. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento (art. 2, comma 9o). Le predette disposizioni non modificano gli effetti del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della l. 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (art. 2, comma 10o).

strade pubbliche: le strade strade appartengono alla categoria dei beni demaniali (v.).


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