L’aggiudicazione è  l’atto  conclusivo  della  vendita  forzata  mobiliare e immobiliare (v. vendita  forzata).  Il termine viene  utilizzato  dal codice  di procedura  civile soltanto per  la vendita  con  incanto;  tuttavia, non  sussistendo differenze di carattere sostanziale fra i due  tipi  di vendita,  con  e senza  incanto,  la difformità  è  di carattere meramente verbale.   
 aggiudicazione nei contratti pubblici:  fase conclusiva  dell’asta  pubblica  con  attribuzione dell’incanto  al migliore  offerente. I metodi  in cui può  svolgersi  l’asta, quali l’estinzione  della  candela  vergine,  delle  offerte  segrete  su prezzo  segreto  ed offerte  segrete  su prezzo  palese,  danno  vita  in genere  a forme  di aggiudicazione provvisoria.  Durante i giorni  cosiddetti fatali,  nei quali  segue  al primo incanto  l’esperimento di miglioria,  possono  presentarsi altre  nuove  offerte. Qualora un’offerta venga  ritenuta ammissibile,  si procede al secondo incanto; viceversa,  se entro  i termini  stabiliti  non  perviene nessuna  migliore offerta,  la prima  aggiudicazione diventa  definitiva.  L’asta  svolta  con  il metodo  del pubblico  banditore si caratterizza per  l’oralità  e la contestuale definitiva  aggiudicazione al primo  incanto.  Avvenuta l’aggiudicazione si compila  un  processo  verbale  in cui si descrivono le operazioni compiute. Il verbale  è  sottoscritto dall’autorità  che ha  presieduto l’asta, dall’aggiudicatario, se presente, da  due  testimoni  e, se richiesto,  dall’agente dell’amministrazione finanziaria  intervenuta all’asta.  Il processo  verbale  di aggiudicazione, in mancanza di diversa  volontà  dell’amministrazione, segna  la conclusione  del contratto con  effetti  vincolanti  per  entrambe le parti,  restando la successiva  stipulazione un  atto  meramente formale  e  riproduttivo. V. anche  pubblica  amministrazione, scelta del contraente della aggiudicazione. (Mestichella). 
 aggiudicazione per persona da nominare:  è  l’atto  mediante il quale,  nella  espropriazione immobiliare, il procuratore legale,  che rientra fra le persone ammesse  ad effettuare offerte  all’incanto,  rimane  aggiudicatario del bene  non personalmente ma per  conto  di un  terzo  in virtù  di mandato, riservandosi di dichiarare entro  tre  giorni  dall’incanto  il nome  della  persona per  la quale ha  fatto  l’offerta,  depositando il relativo  mandato. Qualora egli non provveda  in tal  senso  l’aggiudicazione diviene  definitiva  a suo nome. 		
			
| Aggiotaggio | | | Aggiunte all’atto pubblico e all’atto notarile |