consorzi di bonifica:  costituiscono una  forma  di cooperazione tra  proprietari fondiari:  anche  se costituiti  su iniziativa  dei privati  proprietari (art.  862, comma  3o, c.c.), sono  sempre  persone giuridiche  pubbliche (art.  862, comma 4o, c.c.). I bonifica bonifica provvedono all’esecuzione,  alla  manutenzione ed  all’esercizio delle  opere  di bonifica  (art.  862, comma  1o, c.c.); a tali  consorzi  possono essere  anche  affidati  l’esecuzione,  la manutenzione e l’esercizio  delle  altre opere  di interesse comune  a più  fondi  o d’interesse particolare a uno  di essi (art.  862, comma  2o, c.c.). 		
			
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