conferenza internazionale dell’Aja  del 1930, sulla codificazione  del diritto internazionale:  tenutasi all’Aja  dal 13 marzo  al 12 aprile  1930, in realtà  si è  rivelata  scarsamente produttiva; infatti  su due  dei tre  temi  all’ordine  del giorno  della  conferenza internazionale non  fu possibile  raggiungere alcun  accordo  e di conseguenza non  si addivenne all’adozione  di alcun  testo  convenzionale. I lavori  preparatori, lunghi  e accurati,  si svolsero  in seno  al Comitato preparatorio creato  nel 1927, con deliberazione del Consiglio  della  Società  delle  Nazioni.  Le  difficoltà  di raggiungere un  accordo  sorsero  già  in sede  di preparazione. Ad  esempio,  la Commissione speciale  incaricata di trattare il tema  della  responsabilità  degli Stati  per  danni  causati  agli stranieri  o ai beni  di questi  ultimi,  non  fu in grado  di sottoporre alcuna  conclusione  alla  conferenza internazionale. Sul regime  del mare territoriale, la conferenza internazionale si limitò , riconosciuta l’impossibilità  di pervenire alla conclusione  di una  convenzione in materia, ad  inserire  in un  annesso dell’atto finale,  il testo  degli  articoli  sui quali  si era  manifestato un  largo consenso  nella  Commissione speciale,  a cui fece seguire  due raccomandazioni. Risultati concreti  si raggiunsero solo  in tema  di cittadinanza, anche  se dei 4 testi  convenzionali adottati, di non  grande importanza, solo  tre  riuscirono a raggiungere nel 1937 il numero di ratifiche necessario  per  entrare in vigore.   
 conferenza internazionale dell’Aja  di diritto internazionale privato:  in conformità  a quanto previsto dal suo Statuto entrato in vigore  il 15 luglio 1955, la conferenza internazionale si riunisce  in sessione ordinaria ogni  quattro anni.  Suo scopo  principale è  la promozione della  unificazione  progressiva delle  norme  di diritto  internazionale privato,  mediante l’elaborazione e l’adozione  di progetti di convenzioni  da sottoporre, in un  secondo  momento, all’approvazione degli  Stati  membri della  Conferenza e degli  altri  Stati  che manifesteranno il loro  consenso  ad obbligarsi.   
 conferenza internazionale di Barcellona del 1921, sul regime delle  vie navigabili:  tenutasi sotto  gli auspici  della  Società  delle  Nazioni  (art.  23) dal 10 marzo  al 20 aprile  1921, vi parteciparono 42 Stati.  Ha  portato all’adozione  di tre  testi:  una convenzione, uno  statuto e un  protocollo, nonche´  una  dichiarazione sul diritto  alla  bandiera degli  Stati  privi di accesso  al mare.  I principi  della libertà  di transito  delle  vie navigabili  e della  uguaglianza, che a poco  a poco  hanno  acquistato forza  consuetudinaria sono  stati  riaffermati e, soprattutto, codificati.  Lo  statuto ha  allargato le competenze delle commissioni  fluviali, considerandole ormai  istituzioni  internazionali. Gli  atti elaborati a Barcellona hanno  segnato  il punto  d’arrivo  di una  evoluzione che raggiunge  il suo apice  nel principio  della  libertà . L’assimilazione degli Stati  rivieraschi  a quelli  nonconferenza internazionalerivieraschi ha  raggiunto livelli mai  toccati precedentemente. Su questa  scia la Corte  permanente internazionale di giustizia  ha  consolidato la prassi  esistente informando la propria giurisprudenza ai principi  della  internazionalizzazione.  
 conferenza internazionale di Chicago del 1944, sulla navigazione  aerea internazionale:  indetta a Chicago,  su proposta degli  Stati  Uniti,  si svolse  dal 1o  novembre al 7 dicembre  1944. Fu  finalizzata  alla  revisione  della  Convenzione del 1919 sulla regolamentazione della  navigazione  aerea  internazionale. All’invito risposero  53 Stati;  tra  essi non  figurava  l’Unione  Sovietica.  Al  suo interno  venne  decisa  la creazione di tre  strumenti di codificazione:  una  convenzione relativa  all’aviazione  civile; un  Accordo relativo  al transito  dei servizi aerei internazionali; un  Accordo concernente il trasporto aereo  internazionale.  
 conferenza internazionale di Ginevra del 1958, sul diritto del mare:  riunita  a Ginevra nel 1958, dal 24 febbraio  al 27 aprile,  la prima  Conferenza delle  N.U.  sul diritto  del mare  ha  rappresentato una  tappa  signifificativa  nello  sviluppo  di una  delle parti  più  antiche  del diritto  internazionale. Le  notifiche  della  conferenza internazionale furono inviate  il 25 marzo  1957 a tutti  gli Stati  delle  N.U.,  nonche´  alla  Repubblica Federale Tedesca,  alla  Repubblica di Corea,  a San  Marino,  al Principato di Monaco,  alla  Svizzera,  al Vietnam e alla  Città  del Vaticano. I lavori,  ai quali  parteciparono ben  88 Stati,  furono  coordinati da  un  Comitato di redazione e si articolarono in cinque  Commissioni principali,  incaricate rispettivamente di trattare i problemi, relativi  a: mare  territoriale e zona contigua;  alto  mare  (pesca,  regime  delle  navi  e diritto  di visita);  piattaforma continentale; accesso  al mare  degli  Stati  privi di litorale.  Ha  adottato, il 28 aprile  del 1958, 4 Convenzioni dedicate  rispettivamente al mare  territoriale, all’alto  mare,  alla  pesca  e alla  conservazione della  risorse  biologiche dell’alto  mare,  e alla  piattaforma continentale, oltre  ad  un  Protocollo facoltativo  concernente il regolamento obbligatorio delle  controversie e ben nove  risoluzioni  e 9 risoluzioni  che si riferiscono a problemi di varia  natura; ad  esempio  agli esperimenti nucleari  in alto  mare  e alla  contaminazione delle  acque  marine  a causa  dello  scarico  di materiali radioattivi.  
 conferenza internazionale di Ginevra del 1960, sul diritto del mare:  convocata per  riesaminare le  questioni  dell’ampiezza  del mare  territoriale e della  zona  di pesca, rappresenta un  tentativo fallito  di codificare,  in base  a criteri  preesistenti, le regole  relative  alla  delimitazione degli  spazi  marini.  Nel  corso  dei lavori non  fu possibile  conciliare  gli interessi  contrapposti delle  Potenze marittime e degli  Stati  costieri,  tracciando una  demarcazione netta  tra  il mare  libero, il mare  territoriale e le zone  di pesca  riservate.  Nelle  intenzioni la Conferenza si presentava come  una  conferenza di codificazione a fini prevalentemente dichiarativi.   
 conferenza internazionale di Ginevra del 1977, sul diritto umanitario nei conflitti armati:  tenutasi a Ginevra tra  il 1974 e il 1977 per  integrare le quattro  Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione, rispettivamente dei feriti  e dei malati delle  forze  armate in campagna, dei feriti,  malati  e naufraghi delle  forze armate navali,  dei prigionieri  di guerra  e dei civili in tempo  di guerra.  Ha prodotto un  Protocollo addizionale che contiene regole  che hanno umanizzato i conflitti  armati.   
 conferenza internazionale di Helsinki, del 1975, sulla sicurezza e la cooperazione  in Europa (Csce):  aperta ufficialmente ad  Helsinki  il 3 luglio 1973, dopo  una  serie  di conversazioni multilaterali preparatorie,  si è  svolta  in tre  fasi: la prima  a livello  di Ministri  degli  affari  esteri  ad  Helsinki;  la seconda,  a Ginevra dal 18 settembre 1973 al luglio 1975; la terza,  a livello  di Capi  di Stato  e di Governo, nuovamente ad  Helsinki  il 31 luglio ed  il 1o  agosto  1975, si chiuse con  la firma  dell’Atto finale,  che all’epoca  della  sua  approvazione costituiva un  documento a contenuto meramente programmatico e non  vincolante, contenente delle  regole  di condotta osservate  in epoca  successiva  spontaneamente dagli  Stati,  tanto  da  contribuire alla  formazione di consuetudini internazionali nella  materia. L’Atto  finale  contiene principi conformi  alla  Dichiarazione delle  N.U.  del 24 ottobre 1970, relativa  ai principi  di diritto  internazionale concernenti i rapporti amichevoli  e la cooperazione tra  gli Stati,  quali:  il principio  di eguaglianza  giuridica, dell’integrità  territoriale e dell’inviolabilità  delle  frontiere, del divieto  di ingerenza negli  affari  interni,  il principio  della  libertà  ed  indipendenza politica,  compreso il diritto  a scegliere  e sviluppare  il proprio sistema politico,  sociale  e culturale.  L’Atto  finale  ha  previsto  una  serie  di ulteriori Conferenze dirette alla  verifica  della  sua  attuazione e ad  ulteriori approfondimenti delle  relative  tematiche, le ultime  delle  quali  hanno  anche previsto  un  collegamento con  l’Ueo  e con  la Nato.   
 conferenza internazionale di New York del 1993  – 94, sulla pesca in alto mare:  apertasi a New York il 12 luglio 1993 sotto  gli auspici  della  Organizzazione delle  N.U.,  (Ris. 47/192 del 22 dicembre  1992), aveva  tenuto la sua  sessione  organizzativa dal 19 al 23 aprile  1994. Vi partecipano 104 Stati,  la Cee,  alcune  Organizzazioni internazionali sia intergovernative che nonconferenza internazionalegovernative specializzate. I negoziati  sono  stati  avviati  sulla base  delle  raccomandazioni delle  riunioni tecniche  tenute in sede  Fao.  Secondo  quanto previsto  dall’Agenda 21 della Conferenza di Rio  de  Janeiro su ambiente e sviluppo  (3  – 14 giugno  1992), dovrà  pervenire, conformemente alle  norme  della  Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto  del mare,  ad  una  regolamentazione precisa  della pesca  in alto  mare,  in particolare delle  specie  a cavallo  o interzonali e dei grandi  migratori, con  specifico  riferimento agli aspetti  della  conservazione e  gestione  razionale  del patrimonio ittico  mondiale.  
 conferenza internazionale di Parigi del 1910, sulla navigazione  aerea:  voluta  per  iniziativa  della Francia,  ha  visto la partecipazione di 19 Stati  ai lavori.  Pur  non  riuscendo ad  approvare il Progetto del quale  aveva  discusso,  diede  il via alla conclusione  di accordi  bilaterali ed  anche  ad  un’attività  legislativa  interna degli  Stati,  relativa  alla  condizione dell’atmosfera.  
 conferenza internazionale di Rio  de Janeiro del 1992, sull’ambiente e lo sviluppo:  svoltasi  a Rio  de Janeiro dal 3 al 14 giugno  1992, in conformità  alla  risoluzione 45/211 dell’Assemblea Generale delle  N.U.  (AG), preceduta da  due  giorni  di consultazioni preliminari condotte sotto  la presidenza del Ministro  degli esteri  brasiliano,  Celso  Lafer.  Ai  lavori  hanno  partecipato 183 Stati, compresa la Cee  (dotata di status  particolare) e gli osservatori della Palestina, oltre  a vari movimenti di liberazione nazionale,  istituti specializzati delle  N.U.  e organizzazioni non  governative. Nel  corso  della prima  sessione  plenaria sono  stati  creati  otto  gruppi  di contatto sulle questioni  principali  da  risolvere:  risorse  e meccanismi  finanziari; trasferimento di tecnologie;  atmosfera; principi  sulle foreste;  biodiversità  e biotecnologia; risorse  idriche;  strumenti e meccanismi  giuridici internazionali;  intese  istituzionali  internazionali. Dal  3 all’11 giugno  si è svolto  il dibattito generale e dal 12 al 13 giugno  si è  svolto  il vertice  della Conferenza, cui hanno  partecipato 104 Capi  di Stato  e di Governo o loro rappresentanti. Nella  sua  sessione  finale,  il 14 giugno,  la Conferenza ha adottato, per  consensus,  la Dichiarazione di Rio  sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione autorevole di principi  non  giuridicamente vincolante  sulle  foreste  e l’Agenda  21. Sono  state  altresì  aperte alla  firma  le due  Convenzioni sui cambiamenti climatici  e sulla biodiversità .  
 conferenza internazionale di Stoccolma del 1972, sull’ambiente umano:  svoltasi  dal 5 al 16 giugno 1972, la Conferenza, tenutasi sotto  il patrocinio dell’Onu,  ha  visto la partecipazione di quasi  6000 persone;  tra  di esse  vanno  ricompresi  i delegati di 113 Stati,  i rappresentanti di quasi  tutte  le grandi  organizzazioni intergovernative, oltre  i 700 osservatori invitati  a rappresentare le circa 400 organizzazioni nonconferenza internazionalegovernative. La  conferenza internazionale, tappa  fondamentale per  la normativa in favore  della  protezione ambientale, ha  approvato in seduta  plenaria un gran  numero di testi  fra i quali  una  Dichiarazione sull’ambiente, 109 raccomandazioni costitutive  di un  Piano  d’azione  e una  corposa  risoluzione sulle disposizioni  istituzionali  e finanziarie  raccomandate all’Onu.  La  conferenza internazionale ha costituito  l’occasione  per  fissare  alcuni  principi  fondamentali per  la protezione dell’ambiente. Fra  di essi vi è  quello  dell’universalizzazione delle risorse  naturali quali  l’aria, l’acqua,  la terra,  la flora,  la fauna  e gli esemplari rappresentativi degli  ecosistemi  naturali che devono  essere preservati nell’interesse delle  generazioni presenti e future  (principi  2  – 7 della  Dichiarazione). Dal  punto  di vista internazionale, l’ultimo  gruppo  di principi  (21  – 26) consacra  la cooperazione internazionale quale  valore irrinunciabile. In  particolare il principio  21 sancisce  una  regola  divenuta base  del diritto  internazionale dell’ambiente. Esso  prevede il diritto  sovrano per  ogni  Stato  di sfruttare le proprie risorse  in conformità  alla  propria politica  ambientale, senza  tuttavia  causare  danni  all’ambiente degli  altri  Stati  o di regioni  comunque non  sottoposte alla  giurisdizione nazionale.  
 conferenza internazionale di Vienna del 1969, sul diritto dei Trattati:  convocata per  volontà dell’Assemblea Generale delle  N.U.  con  Ris. 2166  – XXI  del 5 dicembre 1966. I lavori  della  prima  delle  due  sessioni  previste,  si svolsero  dal 26 marzo  al 24 maggio  del 1968 con  la partecipazione di 103 Stati.  La  seconda sessione,  che si svolse  l’anno  successivo,  dal 9 aprile  al 22 maggio,  vide  la partecipazione di un  numero ancora  maggiore  di Stati,  ben  110. La  conferenza internazionale in seduta  plenaria, che riprese  in esame,  nel 1969, il progetto predisposto dalla Commissione plenaria nel 1966, discusse  le nuove  proposte di emendamenti e definì  il testo  della  Convenzione sul diritto  dei trattati. Fu  coadiuvata da un  Comitato di redazione composto da  15 membri,  il quale  ha  avuto  un ruolo  essenziale  per  la stesura  finale  del testo  della  Convenzione e per  la l’indicazione  dei titoli  delle  sezioni,  parti,  articoli  preambolo e atto  finale  di essa.  
 conferenza internazionale di Yalta del 1945, sull’assetto politico mondiale:  convocata nel febbraio del 1945, vi parteciparono la Gran  Bretagna, gli Stati  Uniti  e l’Unione Sovietica,  al fine di dare  un  nuovo  assetto  politico  alla  società  internazionale dopo  la fine del II  Conflitto  mondiale. Ne  scaturì  la c.d.  formula  di Yalta,  trasfusa  nell’art.  27 della  Carta  delle  N.U.,  relativo  al diritto  di veto  dei membri  permanenti del Consiglio  di Sicurezza  con riferimento alle  decisioni  di natura sostanziale.  Al  fine di chiarire  la formula  di Yalta  le Potenze invitanti  alla  Conferenza di San  Francisco adottarono uno  Statement secondo  il quale:  a) il veto  va escluso,  in quanto  materia  procedurale, per  le materie  rientranti sotto  le norme  intitolate alla procedura (artt.  28  – 32 della  Carta);  b)  la decisione  sulla questione preliminare consistente nello  stabilire  se la questione riguarda  o meno  la procedura deve  essere  presa  con  il voto  favorevole  di 7 membri  (oggi  9) nel quale  siano  ricompresi  i voti dei membri  permanenti.  
 Terza conferenza internazionale delle  N.U.  sul diritto del mare (1974  – 1982):  indetta dall’Assemblea generale delle  N.U.  (AG), con  Ris. 2750 del 17 dicembre  1970 è  durata nove  anni,  e si è  articolata in 11 sessioni  di lavoro,  oltre  innumerevoli riunioni  ufficiose.  Con  la stessa  Risoluzione, l’Assemblea  Generale trasformò  il Comitato dei fondali  marini,  già  al lavoro  dal 1967, in Comitato preparatorio della  conferenza internazionale, ampliandone la composizione ed incaricandolo di elaborare una  serie  di progetti di articoli  di trattato riguardanti i diversi  problemi del diritto  del mare  di cui si sarebbe occupata la conferenza internazionale. Ai  lavori  hanno  partecipato 165 Stati,  oltre  al Consiglio  delle  N.U.  per la Namibia  e 8 movimenti di liberazione nazionale,  26 organizzazioni internazionali, molteplici  organizzazioni non  governative. Caratterizzata per i numerosi  contrasti creatisi  all’interno  di nuove  coalizioni  di Stati,  si è aperta con  una  sessione  a carattere organizzativo e procedurale, tenutasi a New York  dal 3 al 15 dicembre  1973, e si è  chiusa  con  la firma  della Convenzione di Montego Bay sul diritto  del mare,  il 10 dicembre  1982. Per superare i contrasti il Presidente della  Conferenza ha  elaborato nel 1975, sulla base  dei testi  predisposti dai Presidenti delle  tre  Commissioni costituite  nel 1973, un  Testo  Unico  di negoziazione e, nel 1980, il Progetto di Convenzione sul diritto  del mare.  Per  quanto riguarda  il metodo  di  lavoro  seguito,  la regola  per  la presa  delle  decisioni  è  stata  quella  del consensus  (rotto su richiesta  espressa  degli  Stati  Uniti  che hanno  richiesto un  voto  espresso)  completata dall’applicazione di espedienti miranti  a facilitare  l’ottenimento dell’accordo, quali  la predisposizione di testi provvisori  di negoziato destinati a passare  da  una  revisione  a quella successiva; e quella  del package  deal. 		
			
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