Enciclopedia giuridica

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Conferenza internazionale



conferenza internazionale dell’Aja del 1930, sulla codificazione del diritto internazionale: tenutasi all’Aja dal 13 marzo al 12 aprile 1930, in realtà si è rivelata scarsamente produttiva; infatti su due dei tre temi all’ordine del giorno della conferenza internazionale non fu possibile raggiungere alcun accordo e di conseguenza non si addivenne all’adozione di alcun testo convenzionale. I lavori preparatori, lunghi e accurati, si svolsero in seno al Comitato preparatorio creato nel 1927, con deliberazione del Consiglio della Società delle Nazioni. Le difficoltà di raggiungere un accordo sorsero già in sede di preparazione. Ad esempio, la Commissione speciale incaricata di trattare il tema della responsabilità degli Stati per danni causati agli stranieri o ai beni di questi ultimi, non fu in grado di sottoporre alcuna conclusione alla conferenza internazionale. Sul regime del mare territoriale, la conferenza internazionale si limitò , riconosciuta l’impossibilità di pervenire alla conclusione di una convenzione in materia, ad inserire in un annesso dell’atto finale, il testo degli articoli sui quali si era manifestato un largo consenso nella Commissione speciale, a cui fece seguire due raccomandazioni. Risultati concreti si raggiunsero solo in tema di cittadinanza, anche se dei 4 testi convenzionali adottati, di non grande importanza, solo tre riuscirono a raggiungere nel 1937 il numero di ratifiche necessario per entrare in vigore.

conferenza internazionale dell’Aja di diritto internazionale privato: in conformità a quanto previsto dal suo Statuto entrato in vigore il 15 luglio 1955, la conferenza internazionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni. Suo scopo principale è la promozione della unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato, mediante l’elaborazione e l’adozione di progetti di convenzioni da sottoporre, in un secondo momento, all’approvazione degli Stati membri della Conferenza e degli altri Stati che manifesteranno il loro consenso ad obbligarsi.

conferenza internazionale di Barcellona del 1921, sul regime delle vie navigabili: tenutasi sotto gli auspici della Società delle Nazioni (art. 23) dal 10 marzo al 20 aprile 1921, vi parteciparono 42 Stati. Ha portato all’adozione di tre testi: una convenzione, uno statuto e un protocollo, nonche´ una dichiarazione sul diritto alla bandiera degli Stati privi di accesso al mare. I principi della libertà di transito delle vie navigabili e della uguaglianza, che a poco a poco hanno acquistato forza consuetudinaria sono stati riaffermati e, soprattutto, codificati. Lo statuto ha allargato le competenze delle commissioni fluviali, considerandole ormai istituzioni internazionali. Gli atti elaborati a Barcellona hanno segnato il punto d’arrivo di una evoluzione che raggiunge il suo apice nel principio della libertà . L’assimilazione degli Stati rivieraschi a quelli nonconferenza internazionalerivieraschi ha raggiunto livelli mai toccati precedentemente. Su questa scia la Corte permanente internazionale di giustizia ha consolidato la prassi esistente informando la propria giurisprudenza ai principi della internazionalizzazione.

conferenza internazionale di Chicago del 1944, sulla navigazione aerea internazionale: indetta a Chicago, su proposta degli Stati Uniti, si svolse dal 1o novembre al 7 dicembre 1944. Fu finalizzata alla revisione della Convenzione del 1919 sulla regolamentazione della navigazione aerea internazionale. All’invito risposero 53 Stati; tra essi non figurava l’Unione Sovietica. Al suo interno venne decisa la creazione di tre strumenti di codificazione: una convenzione relativa all’aviazione civile; un Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali; un Accordo concernente il trasporto aereo internazionale.

conferenza internazionale di Ginevra del 1958, sul diritto del mare: riunita a Ginevra nel 1958, dal 24 febbraio al 27 aprile, la prima Conferenza delle N.U. sul diritto del mare ha rappresentato una tappa signifificativa nello sviluppo di una delle parti più antiche del diritto internazionale. Le notifiche della conferenza internazionale furono inviate il 25 marzo 1957 a tutti gli Stati delle N.U., nonche´ alla Repubblica Federale Tedesca, alla Repubblica di Corea, a San Marino, al Principato di Monaco, alla Svizzera, al Vietnam e alla Città del Vaticano. I lavori, ai quali parteciparono ben 88 Stati, furono coordinati da un Comitato di redazione e si articolarono in cinque Commissioni principali, incaricate rispettivamente di trattare i problemi, relativi a: mare territoriale e zona contigua; alto mare (pesca, regime delle navi e diritto di visita); piattaforma continentale; accesso al mare degli Stati privi di litorale. Ha adottato, il 28 aprile del 1958, 4 Convenzioni dedicate rispettivamente al mare territoriale, all’alto mare, alla pesca e alla conservazione della risorse biologiche dell’alto mare, e alla piattaforma continentale, oltre ad un Protocollo facoltativo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie e ben nove risoluzioni e 9 risoluzioni che si riferiscono a problemi di varia natura; ad esempio agli esperimenti nucleari in alto mare e alla contaminazione delle acque marine a causa dello scarico di materiali radioattivi.

conferenza internazionale di Ginevra del 1960, sul diritto del mare: convocata per riesaminare le questioni dell’ampiezza del mare territoriale e della zona di pesca, rappresenta un tentativo fallito di codificare, in base a criteri preesistenti, le regole relative alla delimitazione degli spazi marini. Nel corso dei lavori non fu possibile conciliare gli interessi contrapposti delle Potenze marittime e degli Stati costieri, tracciando una demarcazione netta tra il mare libero, il mare territoriale e le zone di pesca riservate. Nelle intenzioni la Conferenza si presentava come una conferenza di codificazione a fini prevalentemente dichiarativi.

conferenza internazionale di Ginevra del 1977, sul diritto umanitario nei conflitti armati: tenutasi a Ginevra tra il 1974 e il 1977 per integrare le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione, rispettivamente dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate navali, dei prigionieri di guerra e dei civili in tempo di guerra. Ha prodotto un Protocollo addizionale che contiene regole che hanno umanizzato i conflitti armati.

conferenza internazionale di Helsinki, del 1975, sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce): aperta ufficialmente ad Helsinki il 3 luglio 1973, dopo una serie di conversazioni multilaterali preparatorie, si è svolta in tre fasi: la prima a livello di Ministri degli affari esteri ad Helsinki; la seconda, a Ginevra dal 18 settembre 1973 al luglio 1975; la terza, a livello di Capi di Stato e di Governo, nuovamente ad Helsinki il 31 luglio ed il 1o agosto 1975, si chiuse con la firma dell’Atto finale, che all’epoca della sua approvazione costituiva un documento a contenuto meramente programmatico e non vincolante, contenente delle regole di condotta osservate in epoca successiva spontaneamente dagli Stati, tanto da contribuire alla formazione di consuetudini internazionali nella materia. L’Atto finale contiene principi conformi alla Dichiarazione delle N.U. del 24 ottobre 1970, relativa ai principi di diritto internazionale concernenti i rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, quali: il principio di eguaglianza giuridica, dell’integrità territoriale e dell’inviolabilità delle frontiere, del divieto di ingerenza negli affari interni, il principio della libertà ed indipendenza politica, compreso il diritto a scegliere e sviluppare il proprio sistema politico, sociale e culturale. L’Atto finale ha previsto una serie di ulteriori Conferenze dirette alla verifica della sua attuazione e ad ulteriori approfondimenti delle relative tematiche, le ultime delle quali hanno anche previsto un collegamento con l’Ueo e con la Nato.

conferenza internazionale di New York del 1993 – 94, sulla pesca in alto mare: apertasi a New York il 12 luglio 1993 sotto gli auspici della Organizzazione delle N.U., (Ris. 47/192 del 22 dicembre 1992), aveva tenuto la sua sessione organizzativa dal 19 al 23 aprile 1994. Vi partecipano 104 Stati, la Cee, alcune Organizzazioni internazionali sia intergovernative che nonconferenza internazionalegovernative specializzate. I negoziati sono stati avviati sulla base delle raccomandazioni delle riunioni tecniche tenute in sede Fao. Secondo quanto previsto dall’Agenda 21 della Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo (3 – 14 giugno 1992), dovrà pervenire, conformemente alle norme della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, ad una regolamentazione precisa della pesca in alto mare, in particolare delle specie a cavallo o interzonali e dei grandi migratori, con specifico riferimento agli aspetti della conservazione e gestione razionale del patrimonio ittico mondiale.

conferenza internazionale di Parigi del 1910, sulla navigazione aerea: voluta per iniziativa della Francia, ha visto la partecipazione di 19 Stati ai lavori. Pur non riuscendo ad approvare il Progetto del quale aveva discusso, diede il via alla conclusione di accordi bilaterali ed anche ad un’attività legislativa interna degli Stati, relativa alla condizione dell’atmosfera.

conferenza internazionale di Rio de Janeiro del 1992, sull’ambiente e lo sviluppo: svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, in conformità alla risoluzione 45/211 dell’Assemblea Generale delle N.U. (AG), preceduta da due giorni di consultazioni preliminari condotte sotto la presidenza del Ministro degli esteri brasiliano, Celso Lafer. Ai lavori hanno partecipato 183 Stati, compresa la Cee (dotata di status particolare) e gli osservatori della Palestina, oltre a vari movimenti di liberazione nazionale, istituti specializzati delle N.U. e organizzazioni non governative. Nel corso della prima sessione plenaria sono stati creati otto gruppi di contatto sulle questioni principali da risolvere: risorse e meccanismi finanziari; trasferimento di tecnologie; atmosfera; principi sulle foreste; biodiversità e biotecnologia; risorse idriche; strumenti e meccanismi giuridici internazionali; intese istituzionali internazionali. Dal 3 all’11 giugno si è svolto il dibattito generale e dal 12 al 13 giugno si è svolto il vertice della Conferenza, cui hanno partecipato 104 Capi di Stato e di Governo o loro rappresentanti. Nella sua sessione finale, il 14 giugno, la Conferenza ha adottato, per consensus, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione autorevole di principi non giuridicamente vincolante sulle foreste e l’Agenda 21. Sono state altresì aperte alla firma le due Convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità .

conferenza internazionale di Stoccolma del 1972, sull’ambiente umano: svoltasi dal 5 al 16 giugno 1972, la Conferenza, tenutasi sotto il patrocinio dell’Onu, ha visto la partecipazione di quasi 6000 persone; tra di esse vanno ricompresi i delegati di 113 Stati, i rappresentanti di quasi tutte le grandi organizzazioni intergovernative, oltre i 700 osservatori invitati a rappresentare le circa 400 organizzazioni nonconferenza internazionalegovernative. La conferenza internazionale, tappa fondamentale per la normativa in favore della protezione ambientale, ha approvato in seduta plenaria un gran numero di testi fra i quali una Dichiarazione sull’ambiente, 109 raccomandazioni costitutive di un Piano d’azione e una corposa risoluzione sulle disposizioni istituzionali e finanziarie raccomandate all’Onu. La conferenza internazionale ha costituito l’occasione per fissare alcuni principi fondamentali per la protezione dell’ambiente. Fra di essi vi è quello dell’universalizzazione delle risorse naturali quali l’aria, l’acqua, la terra, la flora, la fauna e gli esemplari rappresentativi degli ecosistemi naturali che devono essere preservati nell’interesse delle generazioni presenti e future (principi 2 – 7 della Dichiarazione). Dal punto di vista internazionale, l’ultimo gruppo di principi (21 – 26) consacra la cooperazione internazionale quale valore irrinunciabile. In particolare il principio 21 sancisce una regola divenuta base del diritto internazionale dell’ambiente. Esso prevede il diritto sovrano per ogni Stato di sfruttare le proprie risorse in conformità alla propria politica ambientale, senza tuttavia causare danni all’ambiente degli altri Stati o di regioni comunque non sottoposte alla giurisdizione nazionale.

conferenza internazionale di Vienna del 1969, sul diritto dei Trattati: convocata per volontà dell’Assemblea Generale delle N.U. con Ris. 2166 – XXI del 5 dicembre 1966. I lavori della prima delle due sessioni previste, si svolsero dal 26 marzo al 24 maggio del 1968 con la partecipazione di 103 Stati. La seconda sessione, che si svolse l’anno successivo, dal 9 aprile al 22 maggio, vide la partecipazione di un numero ancora maggiore di Stati, ben 110. La conferenza internazionale in seduta plenaria, che riprese in esame, nel 1969, il progetto predisposto dalla Commissione plenaria nel 1966, discusse le nuove proposte di emendamenti e definì il testo della Convenzione sul diritto dei trattati. Fu coadiuvata da un Comitato di redazione composto da 15 membri, il quale ha avuto un ruolo essenziale per la stesura finale del testo della Convenzione e per la l’indicazione dei titoli delle sezioni, parti, articoli preambolo e atto finale di essa.

conferenza internazionale di Yalta del 1945, sull’assetto politico mondiale: convocata nel febbraio del 1945, vi parteciparono la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, al fine di dare un nuovo assetto politico alla società internazionale dopo la fine del II Conflitto mondiale. Ne scaturì la c.d. formula di Yalta, trasfusa nell’art. 27 della Carta delle N.U., relativo al diritto di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con riferimento alle decisioni di natura sostanziale. Al fine di chiarire la formula di Yalta le Potenze invitanti alla Conferenza di San Francisco adottarono uno Statement secondo il quale: a) il veto va escluso, in quanto materia procedurale, per le materie rientranti sotto le norme intitolate alla procedura (artt. 28 – 32 della Carta); b) la decisione sulla questione preliminare consistente nello stabilire se la questione riguarda o meno la procedura deve essere presa con il voto favorevole di 7 membri (oggi 9) nel quale siano ricompresi i voti dei membri permanenti.

Terza conferenza internazionale delle N.U. sul diritto del mare (1974 – 1982): indetta dall’Assemblea generale delle N.U. (AG), con Ris. 2750 del 17 dicembre 1970 è durata nove anni, e si è articolata in 11 sessioni di lavoro, oltre innumerevoli riunioni ufficiose. Con la stessa Risoluzione, l’Assemblea Generale trasformò il Comitato dei fondali marini, già al lavoro dal 1967, in Comitato preparatorio della conferenza internazionale, ampliandone la composizione ed incaricandolo di elaborare una serie di progetti di articoli di trattato riguardanti i diversi problemi del diritto del mare di cui si sarebbe occupata la conferenza internazionale. Ai lavori hanno partecipato 165 Stati, oltre al Consiglio delle N.U. per la Namibia e 8 movimenti di liberazione nazionale, 26 organizzazioni internazionali, molteplici organizzazioni non governative. Caratterizzata per i numerosi contrasti creatisi all’interno di nuove coalizioni di Stati, si è aperta con una sessione a carattere organizzativo e procedurale, tenutasi a New York dal 3 al 15 dicembre 1973, e si è chiusa con la firma della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, il 10 dicembre 1982. Per superare i contrasti il Presidente della Conferenza ha elaborato nel 1975, sulla base dei testi predisposti dai Presidenti delle tre Commissioni costituite nel 1973, un Testo Unico di negoziazione e, nel 1980, il Progetto di Convenzione sul diritto del mare. Per quanto riguarda il metodo di lavoro seguito, la regola per la presa delle decisioni è stata quella del consensus (rotto su richiesta espressa degli Stati Uniti che hanno richiesto un voto espresso) completata dall’applicazione di espedienti miranti a facilitare l’ottenimento dell’accordo, quali la predisposizione di testi provvisori di negoziato destinati a passare da una revisione a quella successiva; e quella del package deal.


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