apposizione di sigilli da parte dei notai:  ai sensi  dell’art.  1, comma  2o, n. 4 lett.  a, L.N. ai notai è  concessa  anche  la facoltà  di procedere, in seguito  a delegazione dell’autorità  giudiziaria,  all’apposizione di sigilli e alla  loro  rimozione nei casi previsti  dalle leggi civili e commerciali. 		
			
| Apporto | | | Apposizione di termini |