Fenomeno inverso  rispetto  alla  fusione  è  la scissione di società prevista  dall’art.  2504 septies, introdotto in conformità  di direttiva  comunitaria. Può  attuarsi in due  forme: o mediante il trasferimento di tutto  o di parte  del patrimonio di una  società ad  una  o più  società  preesistenti o mediante il suo trasferimento a nuove società ; in ogni  caso  con  contemporanea assegnazione delle  relative partecipazioni ai soci della  società  che si scinde.  La  scissione di società opera  su un  duplice piano:  in senso  oggettivo  scinde  un  patrimonio sociale  in due  o più patrimoni sociali; in senso  soggettivo  moltiplica  una  società  in due  o più società . Le  modalità  della  scissione di società sono  regolate in modo  corrispondente a quelle di fusione.  A  tutela  dei creditori della  società  che si scinde  e di quelli  delle società  cui sia attribuito il loro  patrimonio sono  poste  norme  particolari; non  solo  essi possono  fare  opposizione alla  scissione di società; nei loro  confronti  le società sono  responsabili in solido,  nel limite  del patrimonio netto  ad  esse  trasferito o rimasto.  La  fusione  e la scissione di società sono  possibili  anche  per  le società  in liquidazione, purche´  non  sia iniziata  la distribuzione dell’attività  (artt.  2501, comma  2o, 2504 septies,  comma  2o). Il che val quanto dire  che fusione  e scissione di società sono  legislativamente valutate come  compatibili con  la liquidazione, a norma  dell’art.  2451: più  in particolare, che esse  costituiscono un  modo  di procedere alla  liquidazione della  società , come  del resto  emerge  dai lavori preparativi della  direttiva  comunitaria. Ne  deriva  che, per  procedere alla fusione  o alla  scissione di società di una  società  in liquidazione, non  si deve  provvedere, come  da  parte  di alcuni  primi  interpreti si è  ritenuto, alla  cosiddetta revoca dello  stato  di liquidazione. Si comprende l’essenza  della  scissione di società se si muove  dalla  distinzione fra società  come  atto  (il contratto costitutivo  della  società)  e società  come  rapporto (il rapporto contrattuale costituito  dal contratto di società . La  scissione di società, al pari  della  fusione,  è  vicenda  che agisce  sul rapporto contrattuale costituito  dall’originario contratto di società . Essa  non  estingue l’originario  contratto per  dare  vita  a contratti di società  nuovi,  bensì modifica il primo,  attuando una  ramificazione in più  rapporti contrattuali del  rapporto contrattuale originariamente unitario. In  questi  rapporti sociali plurimi  prosegue, fra le medesime  parti,  l’originario  rapporto unitario. Sarebbe altrimenti incongruo ammettere che nuove  società  possano costituirsi per  deliberazione a maggioranza, anziche´  per  contratto, come esige  l’art. 2247. Ev  possibile,  con  deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, alterare profondamente l’identità  della  società  senza  che ciò  comporti scioglimento e ricostituzione: così  nel caso  del cambiamento  dell’oggetto  sociale,  così  nel  caso  della  trasformazione  del  tipo  di  società.   L’introduzione della  figura  della  scissione di società mostra  come  l’identità  della  società possa  essere  modificata  anche  mediante la scomposizione del rapporto sociale  costitutivo  dell’originario contratto di società  in una  pluralità  di rapporti. La  scissione di società soddisfa  l’esigenza  di una  più  razionale  organizzazione aziendale per  le società  che esercitano, mediante distinti  rami  d’azienda, una  pluralità  di attività  economiche. Con  la scissione di società ciascun  ramo  d’azienda  farà capo  ad  una  distinta  società , con  il conseguente vantaggio  della diversificazione dei rischi della  diversa  attività  economica. Poiche´  questa  è la funzione  della  scissione di società, si deve  ritenere che il patrimonio trasferibile alla società  risultanti dalla  fusione  non  può  consistere in un  singolo  bene  di per  se´  inidoneo allo  svolgimento  di una  attività  economica, ma deve  consistere in un  ramo  d’azienda,  idoneo  a dare  vita  ad  una  attività  imprenditoriale. Non  si può  perciò  utilizzare  la scissione di società come  mezzo  alternativo alla  vendita  di un bene  sociale,  ossia  trasferire il bene  alla  società  risultante dalla  scissione di società e, quindi, vendere le azioni  o quote  di questa  società . Un  simile espediente, quand’anche avesse  superato l’ostacolo  dell’omologazione giudiziale  della deliberazione di scissione di società, sarà  qualificato, agli effetti  fiscali, come  scissione di società elusiva  e colpito  dalle  norme  sulla elusione  fiscale.  
 trattamento fiscale della scissione di società:  a seguito  della  scissione  la società  oggetto dell’operazione può  continuare ad  esistere  confluendo solo  parzialmente in un’altra  società  già  esistente o di nuova  formazione o può  confluire interamente in un’altra  società . Si differenzia dal conferimento (v.) poiche´ l’aumento di capitale  della  società  beneficiaria viene  attribuito ai soci della società  scissa; pertanto, poiche´  sono  i soci della  società  scissa a ricevere direttamente le partecipazioni emesse  dalla  beneficiaria, il patrimonio della società  scissa diminuisce.  Il d.leg. 30 dicembre  1992, n. 543, ha  dettato un esplicito  regime  fiscale  per  le scissioni  improntandolo sul principio  della neutralità . Perciò  la scissione  non  comporta la realizzazione delle plusvalenze  dei beni  trasmessi  alla  società  beneficiaria e quest’ultima subentra negli  stessi valori  fiscalmente riconosciuti  per  la società  scissa. Anche  per  i soci la sostituzione delle  azioni  della  società  scissa con  le azioni della  società  beneficiaria non  comporta realizzazione di plusvalenze; il valore  fiscalmente riconosciuto dei titoli  annullati diventerà  quello  dei titoli  ricevuti  a seguito  della  scissione.  Il disavanzo  derivante  dall’annullamento delle  azioni  della  società  scissa e dalla  sostituzione, nello stato  patrimoniale della  beneficiaria, dei beni  ricevuti  può  essere  utilizzato per  rivalutare i beni  provenienti dalla  società  scissa. Non  è  invece consentita  la deduzione a titolo  di perdita del disavanzo  non  riassorbito dalla  suddetta rivalutazione ne´  l’iscrizione  dell’avviamento. Al  fine di evitare  che la scissione  serva  a collocare  un  organismo  produttivo di elevati redditi  all’interno  di una  società  con  notevoli  perdite da  riportare a nuovo, l’art. 123 bis, comma  10o, prevede limitazioni  al riporto delle  perdite in caso  di scissione.  Per  collegare  l’aumento di capitale  della  beneficiaria al precedente patrimonio netto  della  società  scissa che resti  in vita  il legislatore ha  scelto  la soluzione  di imputare alla  beneficiaria tutte  le voci patrimoniali della  scissa in proporzione al rapporto tra  patrimonio rimasto alla  scissa e patrimonio passato  alla  beneficiaria. In  chiave  antielusiva l’art. 123, comma  16o, Tuir  prevede che siano  disconosciuti i vantaggi  tributari per  le scissioni  non  aventi  per  oggetto  aziende  e per  le scissioni  non proporzionali. La  l. n. 142 del 1992, in attuazione della  direttiva  Cee  n. 90/434, detta  una  disciplina  per  le scissioni  transnazionali improntata  sul principio della neutralità fiscale ed alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. 		
			
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