Enciclopedia giuridica

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Riporto



riporto delle perdite: meccanismo che consente, ai fini della determinazione del reddito complessivo nell’imposta personale sui redditi, di compensare l’eventuale risultato reddituale negativo derivante dall’esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali di persone con il reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quinto. Il suddetto meccanismo è stato introdotto dal legislatore tributario, con riferimento alle imposte personali sui redditi, per consentire una parziale compensazione tra risultati reddituali di più periodi d’imposta (v. periodo d’imposta) attenuando così le distorsioni derivanti dalla ripartizione della vita o dell’attività dei soggetti passivi in archi temporali cronologicamente definiti. Altra valenza, più strettamente economica, del riporto è stata ricollegata dalla dottrina all’effetto di incoraggiamento che la compensazione reddituale in questione determina nei confronti degli investimenti più rischiosi, che spesso guidano lo sviluppo economico; la possibilità di riportare in avanti eventuali perdite di esercizio rappresenta infatti un indubbio incentivo per quelle imprese che sopportano, nei primi anni di vita, costi notevoli per investimenti in nuove tecnologie, ma che avranno, proprio grazie a tali investimenti, un rendimento superiore rispetto alle altre imprese dello stesso settore che non si sono rinnovate. Il primo cenno ad un superamento del principio dell’autonomia dei bilanci si ebbe con la l. 11 gennaio 1951, n. 25 (nota come legge Vanoni), ed era relativo alle imprese in liquidazione (ciò per la tendenza a ravvisare nella liquidazione un fenomeno unitario, anche ove essa si svolga nell’arco di più periodi d’imposta). L’eccezione in precedenza riservata alle aziende in liquidazione fu in seguito innalzata al livello di norma generale riporto allineandosi così all’ordinamento di numerosi altri paesi europei riporto dalla l. di perequazione tributaria del 5 gennaio 1956, n. 1, poi confluita nel t.u. approvato con d.p.r. 26 gennaio 1958, n. 645. Con tale legge, a riconoscimento dell’unità economica della gestione d’impresa, si generalizzò a tutte le società e gli enti tassabili in base a bilancio (così come alle imprese commerciali tassate in base a bilancio) la possibilità di riportare la perdita di un esercizio in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi, sia pure nei limiti del quinto. Con il d.p.r. n. 598 del 1973 il riporto cessò di essere direttamente collegato ad un particolare regime contabile o a determinate caratteristiche soggettive del contribuente, ma fu attribuito ai soli fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (v.) e, nell’ambito dei soggetti passivi Irpeg, soltanto alle società di capitali ed enti equiparati, nonche´ alle società ed enti non residenti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Solo successivamente furono introdotte, anche per le società di persone e per le persone fisiche esercenti attività commerciali e professionali, le facoltà di riporto sempre però entro il limite temporale dei cinque anni.

riporto di banca: il riporto riporto o comune è il contratto mediante il quale un soggetto, il riportato, trasferisce la proprietà dei titoli di credito (v.) di una data specie ad un altro soggetto, detto riportatore, per un dato prezzo ed il riportatore si obbliga, a sua volta, a trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, altrettanti titoli della medesima specie, verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato (e l’aumento è detto riporto) oppure diminuito (e la diminuzione è detta deporto) (art. 1548 c.c.). Trattasi di contratto reale, che si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549); se entrambe le parti non adempiono, il riporto riporto cessa di aver effetto e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al momento del contratto. Il riporto riporto è contratto tra due soggetti aventi opposto interesse. Il riportato è un possessore di titoli di credito che necessita di danaro: egli mira ad ottenere, per il tempo della durata del contratto, la disponibilità di una somma di danaro ed è disposto a ricomperare i titoli al riporto, cioè ad un prezzo aumentato per effetto del compenso dovuto per l’ottenuta temporanea disponibilità del danaro: il riporto riporto è , pertanto, un contratto bancario attivo, che svolge funzione analoga all’anticipazione sui titoli (riporto finanziario). Il riportatore, invece, mira ad ottenere, per il periodo della durata del contratto, la disponibilità dei titoli (di solito si tratta di titoli azionari, grazie ai quali il riportatore intende esercitare il diritto di voto nell’assemblea della società cui quei titoli si riferiscono) ed è disposto a restituirli al deporto, cioè ad un prezzo diminuito per effetto del compenso dovuto per la temporanea disponibilità dei titoli. Se la somma restituita è di ammontare uguale a quella ricevuta, si ha un riporto alla pari. Una parte della dottrina ritiene che il riporto riporto costituisca una doppia vendita, trattandosi di due trasferimenti, di segno opposto, della proprietà dei titoli; altri, invece, ritengono che si tratti di due contratti distinti, anche se interdipendenti, essendo diverso l’oggetto del trasferimento; per altri ancora, trattasi di contratto unico avente come causa il trasferimento temporaneo di titoli di credito. Deve ritenersi valida la tesi secondo cui trattasi di un contratto unitario di finanziamento, che è finanziamento diretto di danaro, se si contrae al riporto, finanziamento indiretto in titoli, se si contrae al deporto.

riporto di borsa: è un contratto di borsa a termine in cui una parte, il riportato, trasferisce la proprietà di titoli di credito per una determinata specie e per un determinato prezzo ad un altro soggetto, il riportatore, che, alla scadenza del contratto, solitamente coincidente con una scadenza borsistica, glieli ritrasferisce al prezzo che i titoli hanno acquisito a quella data. Il primo trasferimento è solo fittizio, in quanto le parti si impegnano a non esigere le rispettive prestazioni (consegna della cosa o pagamento del prezzo) e, di norma, lo è anche il secondo: il riporto riporto produce di solito la sola obbligazione della parte che ha venduto al prezzo più basso di corrispondere una somma di danaro costituente la differenza tra il prezzo dei titoli alla data del contratto e quello alla data della scadenza. Il riportatore ha fiducia in un rialzo del valore dei titoli e pertanto acquista titoli che spera di rivendere a prezzo maggiore. Il riportato, invece, ha fiducia in un ribasso dei titoli (è un ribassista), in quanto vende titoli che spera di acquistare a prezzo minore. Nella pratica di borsa il riporto ha la funzione di rinviare al mese borsistico successivo la liquidazione di un’operazione che lo speculatore non ha voluto eseguire alla scadenza. Ev anche detto riporto proroga.

riporto di contropartita: è il contratto di riporto concluso da una banca con un’altra banca come contropartita del contratto di riporto finanziario che la prima ha stipulato con un cliente della seconda.

riporto finanziario: v. riporto di banca.

riporto indiretto: voce che identifica un contratto di riporto borsistico, in cui il riportato o il riportatore, anziche´ rispettivamente acquistare o vendere titoli all’altro, contraggono con un terzo.

riporto proroga: è il contratto di borsa a termine (v. contratto, riporto di borsa a termine) che viene solitamente stipulato quando, alla scadenza di un contratto borsistico a termine, la prestazione di una delle parti è soggettivamente ineseguibile: in tal caso il compratore ritrasferisce al venditore i titoli oggetto del contratto e uno di essi dovrà all’altro la differenza tra il prezzo dei titoli alla data del contratto e quello alla data della scadenza, detto prezzo di compenso (v.).

riporto staccato: voce che indica l’operazione borsistica consistente nello stipulare contemporaneamente due contratti opposti di compravendita di titoli, aventi scadenze diverse, al fine di realizzare la stessa funzione del contratto di riporto di borsa senza dover porre in essere tale contratto e di subire i relativi oneri.


Ripetizione di indebito      |      Riposo


 
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