riporto delle  perdite:  meccanismo  che consente,  ai fini della  determinazione del reddito complessivo  nell’imposta  personale sui redditi,  di compensare l’eventuale risultato  reddituale negativo  derivante dall’esercizio  di imprese commerciali  o dalla  partecipazione in società  commerciali  di persone con  il reddito complessivo  dei periodi  d’imposta  successivi, non  oltre  il quinto.  Il suddetto meccanismo  è  stato  introdotto dal legislatore  tributario, con riferimento alle  imposte  personali  sui redditi,  per  consentire una  parziale compensazione tra  risultati  reddituali di più  periodi  d’imposta  (v. periodo  d’imposta)  attenuando così  le distorsioni  derivanti dalla  ripartizione della  vita  o dell’attività  dei soggetti  passivi in archi  temporali cronologicamente definiti.  Altra  valenza,  più  strettamente  economica, del riporto è  stata  ricollegata dalla  dottrina all’effetto  di incoraggiamento che la compensazione reddituale in questione determina nei confronti  degli  investimenti più rischiosi,  che spesso  guidano  lo sviluppo  economico;  la possibilità  di riportare in avanti  eventuali  perdite di esercizio  rappresenta infatti  un indubbio incentivo  per  quelle  imprese  che sopportano, nei primi  anni  di vita,  costi notevoli  per  investimenti in nuove  tecnologie, ma che avranno, proprio grazie  a tali  investimenti, un  rendimento superiore rispetto  alle altre  imprese  dello  stesso  settore che non  si sono  rinnovate. Il primo  cenno ad  un  superamento del principio  dell’autonomia dei bilanci  si ebbe  con  la l. 11 gennaio  1951, n. 25 (nota  come  legge Vanoni), ed  era  relativo  alle imprese  in liquidazione (ciò  per  la tendenza a ravvisare  nella  liquidazione un  fenomeno unitario, anche  ove  essa  si svolga  nell’arco  di più  periodi  d’imposta). L’eccezione  in precedenza riservata alle  aziende  in liquidazione fu in seguito  innalzata al livello  di norma  generale riporto allineandosi così all’ordinamento di numerosi  altri  paesi  europei  riporto dalla  l. di perequazione tributaria del 5 gennaio  1956, n. 1, poi  confluita  nel t.u.  approvato con d.p.r.  26 gennaio  1958, n. 645. Con  tale  legge, a riconoscimento dell’unità economica della  gestione  d’impresa,  si generalizzò  a tutte  le società  e gli  enti  tassabili  in base  a bilancio  (così  come  alle  imprese  commerciali  tassate  in base  a bilancio)  la possibilità  di riportare la perdita di un  esercizio  in diminuzione dei redditi  degli  esercizi  successivi, sia pure  nei limiti del quinto. Con  il d.p.r.  n. 598 del 1973 il riporto cessò  di essere  direttamente collegato  ad  un  particolare regime  contabile o a determinate caratteristiche soggettive  del contribuente, ma fu attribuito ai soli fini dell’imposta  sul reddito  delle persone  giuridiche  (v.) e, nell’ambito dei soggetti  passivi Irpeg, soltanto alle  società  di capitali  ed  enti  equiparati, nonche´  alle  società  ed enti  non  residenti aventi  per  oggetto  esclusivo  o principale l’esercizio  di attività  commerciale. Solo successivamente furono  introdotte, anche  per  le società  di persone e per  le persone fisiche esercenti attività  commerciali  e professionali, le facoltà  di riporto sempre  però  entro  il limite  temporale dei cinque anni.   
 riporto di banca:  il riporto riporto o comune  è  il contratto mediante il quale  un  soggetto,  il riportato, trasferisce  la proprietà  dei titoli di credito (v.) di una  data  specie ad  un  altro  soggetto,  detto  riportatore, per  un  dato  prezzo  ed  il riportatore si obbliga,  a sua  volta,  a trasferire al riportato, alla  scadenza  del termine stabilito,  altrettanti titoli  della  medesima  specie,  verso  il rimborso del  prezzo,  che può  essere  aumentato (e  l’aumento è  detto  riporto) oppure diminuito (e  la diminuzione è  detta  deporto) (art.  1548 c.c.). Trattasi di contratto reale,  che si perfeziona con  la consegna  dei titoli  (art.  1549); se entrambe le parti  non  adempiono, il riporto riporto cessa  di aver  effetto  e ciascuna  parte  ritiene  ciò che ha  ricevuto  al momento del contratto. Il riporto riporto è  contratto tra  due soggetti  aventi  opposto interesse.  Il riportato è  un  possessore  di titoli  di credito  che necessita  di danaro:  egli mira  ad  ottenere, per  il tempo  della durata del contratto, la disponibilità  di una  somma  di danaro ed  è  disposto a ricomperare i titoli  al riporto, cioè  ad  un  prezzo  aumentato per  effetto  del compenso dovuto  per  l’ottenuta temporanea disponibilità  del danaro:  il riporto riporto è , pertanto, un  contratto bancario attivo,  che svolge  funzione  analoga all’anticipazione sui titoli  (riporto finanziario). Il riportatore, invece,  mira  ad ottenere, per  il periodo della  durata del contratto, la disponibilità  dei titoli (di  solito  si tratta di titoli  azionari,  grazie  ai quali  il riportatore intende esercitare il diritto  di voto  nell’assemblea della  società  cui quei  titoli  si riferiscono) ed  è  disposto  a restituirli  al deporto, cioè  ad  un  prezzo diminuito per  effetto  del compenso dovuto  per  la temporanea disponibilità dei titoli.  Se la somma  restituita è  di ammontare uguale  a quella  ricevuta,  si ha  un  riporto alla  pari.  Una  parte  della  dottrina ritiene  che il riporto riporto costituisca  una doppia  vendita,  trattandosi di due  trasferimenti, di segno  opposto, della proprietà  dei titoli;  altri,  invece,  ritengono che si tratti  di due  contratti distinti,  anche  se interdipendenti, essendo  diverso  l’oggetto  del trasferimento; per  altri  ancora,  trattasi  di contratto unico  avente  come  causa il trasferimento temporaneo di titoli  di credito.  Deve  ritenersi  valida  la tesi  secondo  cui trattasi  di un  contratto unitario di finanziamento, che è finanziamento diretto di danaro, se si contrae al riporto, finanziamento indiretto in titoli,  se si contrae al deporto.  
 riporto di borsa:  è  un  contratto di borsa  a termine in cui una  parte,  il riportato, trasferisce  la proprietà  di titoli  di credito  per  una  determinata specie  e per un  determinato prezzo  ad  un  altro  soggetto,  il riportatore, che, alla scadenza  del contratto, solitamente coincidente con  una  scadenza  borsistica, glieli ritrasferisce al prezzo  che i titoli  hanno  acquisito  a quella  data.  Il primo  trasferimento è  solo  fittizio,  in quanto le parti  si impegnano a non esigere  le rispettive  prestazioni (consegna della  cosa  o pagamento del prezzo) e, di norma,  lo è  anche  il secondo:  il riporto riporto produce di solito  la sola obbligazione della  parte  che ha  venduto al prezzo  più  basso  di corrispondere  una  somma  di danaro costituente la differenza tra  il prezzo dei titoli  alla  data  del contratto e quello  alla  data  della  scadenza.  Il riportatore ha  fiducia  in un  rialzo  del valore  dei titoli  e pertanto acquista titoli  che spera  di rivendere a prezzo  maggiore.  Il riportato, invece,  ha fiducia  in un  ribasso  dei titoli  (è  un  ribassista), in quanto vende  titoli  che spera  di acquistare a prezzo  minore.  Nella  pratica  di borsa  il riporto ha  la funzione  di rinviare  al mese  borsistico  successivo  la liquidazione di un’operazione che lo speculatore non  ha  voluto  eseguire  alla  scadenza.  Ev anche  detto  riporto proroga.  
 riporto di contropartita:  è  il contratto di riporto concluso  da  una  banca  con  un’altra banca  come  contropartita del contratto di riporto finanziario che la prima  ha stipulato con  un  cliente  della  seconda.    
 riporto finanziario:  v. riporto di banca. 
 riporto indiretto:  voce che identifica  un  contratto di riporto borsistico,  in cui il riportato o il riportatore, anziche´  rispettivamente acquistare o vendere titoli all’altro,  contraggono con  un  terzo.   
 riporto proroga:  è  il contratto di borsa  a termine (v. contratto,  riporto di borsa a termine)  che viene  solitamente stipulato quando, alla  scadenza  di un contratto borsistico  a termine,  la prestazione di una  delle  parti  è soggettivamente ineseguibile:  in tal  caso  il compratore ritrasferisce al venditore i titoli  oggetto  del contratto e uno  di essi dovrà  all’altro  la differenza tra  il prezzo  dei titoli  alla  data  del contratto e quello  alla  data della  scadenza,  detto  prezzo  di compenso (v.).   
 riporto staccato:  voce che indica  l’operazione borsistica  consistente nello  stipulare contemporaneamente due  contratti opposti  di compravendita di titoli,  aventi scadenze  diverse,  al fine di realizzare la stessa  funzione  del contratto di riporto di borsa  senza  dover  porre  in essere  tale  contratto e di subire  i relativi oneri. 		
			
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