Enciclopedia giuridica

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Nome

Ogni persona è identificata con un nome, che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome (art. 6, comma 2o, c.c.). Ev controverso a chi spetti la scelta del prenome. Secondo l’ordinamento dello stato civile, il nome è dato, a propria scelta, da chi dichiara la nascita all’ufficiale di stato civile o, se il dichiarante se ne astiene, dallo stesso ufficiale dello stato civile (art. 71, comma 3o, c.c.). Si deve allora ritenere che la scelta spetti a chi per primo si presenti per la dichiarazione di nascita? L’art. 71 c.c. deve, in realtà, essere coordinato con l’art. 70 c.c., per il quale soggetti diversi dal padre effettuano la dichiarazione in mancanza di questo, ossia nel caso di un suo impedimento o di un suo disinteresse; sicche´ il padre, che si presenti all’ufficiale di stato civile entro i dieci giorni di cui all’art. 67 c.c., scoprendo di essere stato preceduto dalla levatrice, può ottenere la rettificazione dell’atto di nascita con l’imposizione di un prenome diverso. Altro problema è insorto a seguito della riforma del diritto di famiglia, che ha introdotto l’uguaglianza fra i coniugi: sotto questo aspetto è corretto ritenere che la scelta del prenome da imporre al neonato non spetti solo al padre, dovendo gli artt. 70 e 71 dell’ordinamento dello stato civile essere coordinati con il nuovo testo dell’art. 143 del c.c.; sicche´ il padre, prima di rendere la dichiarazione di nascita, dovrà concordare con la madre la scelta del prenome. Per garantire la funzione identificatrice del nome la nostra legge vieta di imporre lo stesso prenome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, di usare come prenome un cognome o una denominazione geografica, mentre a tutela del designato è fatto divieto di imporre prenomi ridicoli o vergognosi o contrari all’ordine pubblico o al buon costume (divieto, quest’ultimo, che vale anche per la scelta del cognome quando, essendo sconosciuti i genitori, questo venga imposto dall’ufficiale di stato civile). Il cognome, se si tratta di figlio legittimo (v. filiazione, nome legittima), ossia concepito da genitori uniti in matrimonio, è quello del padre; altrimenti è il cognome del genitore che, nel rendere la dichiarazione di nascita, riconosce il nato come proprio figlio naturale (v. filiazione, nome naturale) (art. 254 c.c.), ed è quello del padre se il riconoscimento proviene da entrambi i genitori (art. 262 c.c.). In mancanza di riconoscimento il neonato è iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti o, se è stata la madre a denunciarne la nascita, come figlio di donna che non desidera essere nominata (la naturale certezza della maternità cede qui di fronte alle esigenze di tutela della riservatezza); ed il cognome gli è dato, a propria scelta, dallo stesso ufficiale di stato civile (art. 71, comma 4o, ordinamento dello stato civile) o dal direttore dell’istituto al quale il bambino sia stato consegnato (art. 77 stesso ordinamento). Dovranno essere evitati (oltre a quelli dei quali si è già detto) i cognomi che possano rivelare l’origine non legittima, i cognomi stranieri, quelli illustri o comunque noti nel luogo di nascita (art. 72 c.c.). Se poi il figlio naturale viene riconosciuto (o se la paternità o maternità viene accertata in giudizio), allora egli assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (o la cui paternità o maternità è stata accertata); se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome del padre (art. 262 c.c.).

cambiamento del nome: la funzione identificatrice del nome induce a guardare con molta cautela a cambiamenti, aggiunte o rettifiche, che per l’art. 6, comma 3o, c.c., non sono ammessi se non nei casi e con le formalità previste dalla legge. Le relative norme sono negli artt. 153 ss. dell’ordinamento dello stato civile. Vi si trovano distinte quattro ipotesi: a) cambiamento del prenome o aggiunta al proprio di altro prenome. Non è subordinato alla presenza di particolari presupposti e può essere autorizzato, discrezionalmente, dal procuratore generale presso la Corte d’appello; b) cambiamento del cognome ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine non legittima. Ev autorizzato anch’esso dal procuratore generale presso la Corte d’appello; c) cambiamento del cognome in ogni altro caso o aggiunta al proprio di altro cognome. Ev autorizzato, discrezionalmente, con decreto del capo dello Stato su parere del procuratore generale presso la Corte d’appello. I casi più frequenti sono quelli dell’istituzione di erede condizionata all’aggiunta da parte dell’erede del cognome del testatore; della sostituzione al cognome del padre di quello della madre divorziata, quando il figlio sia stato a questa affidato e nel proprio ambiente sociale venga da tutti identificato con il cognome della madre; della aggiunta al proprio del cognome della madre, quando si tratta di casato illustre; della assunzione, da parte della figlia adulterina, del cognome del padre naturale; d) rettificazione del prenome o del cognome. Ev disposta dal tribunale, su iniziativa del procuratore della Repubblica o dell’interessato, quando il prenome o il cognome non sia conforme alla legge (ad esempio perche´ è stato usato un cognome o una espressione geografica come prenome) oppure quando ci sia stato un errore materiale nella loro trascrizione negli atti dello stato civile.

conferimento del nome in società: è l’immissione del nome del socio nella ragione o denominazione di una società (v.). Secondo la prevalente giurisprudenza, trattasi di un vero e proprio conferimento, cui consegue il diritto della società stessa di disporre liberamente del nome inserito nella ragione e denominazione sociale. La dottrina più recente, però , ritiene che non si tratti di un vero e proprio conferimento di bene immateriale: si tratta di semplice autorizzazione, del socio alla società , suscettibile di valutazione patrimoniale ad utilizzare il proprio nome nella ragione o denominazione sociale, con rinuncia a far valere l’azione di reclamo (v.) e l’azione di usurpazione (v. diritto al nome) (art. 7 c.c.).

diritto al nome: un diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome: se ne comprende il senso se si considera che il nome è il mezzo di identificazione della persona; il segno che permette al soggetto di riferire a se´ qualità personali e vicende della vita umana. Il nome è protetto dall’art. 7 c.c. sotto un duplice aspetto: 1) come diritto all’uso del proprio nome, ossia come diritto di identificare se stessi con il proprio nome e come diritto di essere dagli altri identificati con esso. Ev protetto con l’azione di reclamo, che si fa valere contro chi contesti alla persona o le impedisca l’uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso dal suo; 2) come diritto all’uso esclusivo del proprio nome. Ev protetto, sotto questo secondo aspetto, con l’azione di usurpazione: spetta contro chi usi indebitamente il nome altrui: a) per identificare se´ , attribuendo a se´ la rinomanza acquisita da altri; ed anche l’omonimia può costituire il presupposto per l’usurpazione del nome altrui quando l’omonimo non famoso usi l’altrui nome prestigioso per intraprendere la medesima attività; b) per indicare una cosa, scegliendo, ad esempio, come marchio (v.) di un prodotto industriale il nome di una persona o utilizzandolo per formare un’insegna (v.); c) per fare comunque indebito uso del nome altrui: ad esempio, inserendolo come nome di un personaggio di fantasia di un’opera artistica, o apponendolo in calce ad un manifesto o ad un documento politico. In entrambi i casi l’azione mira ad ottenere dal giudice una sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo; e della sentenza può essere altresì ordinata dal giudice la pubblicazione in uno o più giornali. Non occorre che l’attore provi di avere subito un danno; basta, se il nome è stato usurpato, che il fatto appaia suscettibile di recargli pregiudizio, anche non economico, ossia che sussista rischio di confusione fra il titolare del nome e l’usurpatore. E neppure questo l’art. 7 c.c. richiede per l’azione di reclamo: è qui sufficiente il fatto in se´ della violazione dell’altrui nome. Oltre che il nome, è protetto lo pseudonimo, o nome d’arte, quando abbia acquistato la stessa importanza del nome (art. 9 c.c.). Lo pseudonimo è altro dal falso nome: il primo è il segno che la persona sceglie per la propria identificazione nello svolgimento di determinate attività professionali (soprattutto artistiche), mentre continua ad usare il nome anagrafico per ogni altra sfera di attività; il secondo ha, invece, la funzione, illecita, di occultare il nome anagrafico. Per essere protetto, lo pseudonimo deve avere acquistato la stessa importanza di un nome: non è protetto, perciò , se usato solo occasionalmente, come nel caso dello scrittore o del regista che lo usi una sola volta. Ev però protetto l’uso costante di una pluralità di pseudonimi. Può accadere che lo pseudonimo coincida con il nome anagrafico di altri, sollevando così un conflitto fra tutela del nome e tutela dello pseudonimo. Perche´ un simile problema si ponga occorre, naturalmente, che lo pseudonimo sia effettivamente tale, ossia che abbia già acquistato l’importanza del nome: il giornalista che usi una sola volta uno pseudonimo coincidente con il nome anagrafico altrui viola il diritto di questo, ove ricorra l’estremo del pregiudizio di cui all’art. 7 c.c., ossia il rischio di confusione. Quando si tratta, invece, di vero e proprio pseudonimo, la questione non è diversa da quella dell’omonimia fra nomi anagrafici, e la tutela del nome può cedere di fronte a quella dello pseudonimo. La tutela del nome può , a norma dell’art. 8 c.c., essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o usurpato, abbia un interesse familiare degno di protezione alla sua tutela. Il nome, siccome diritto della personalità (v. diritti della personalità ), è a rigore indisponibile: chi concede ad altri di fare uso del proprio nome celebre per contraddistinguere un prodotto industriale (è noto il caso del campione di ciclismo il cui nome era utilizzato come marchio di lamette da barba) dovrebbe poter sempre revocare il consenso accordato. Ma ciò recherebbe grave pregiudizio al produttore, che può avere effettuato ingenti investimenti nella pubblicità di quel marchio. Dall’impasse si può uscire in due modi: o ammettendo la revocabilità del consenso, ma riconoscendo all’altra parte il diritto al risarcimento del danno (ciò che costituisce un valido deterrente alla revoca) tutte le volte che la revoca appaia affatto ingiustificata e capricciosa, integrando gli estremi di un abuso del diritto (v. abuso, nome del diritto) della personalità ; oppure escludendo la revocabilità del consenso prestato verso corrispettivo, giudicando ammissibile un vero e proprio contratto a titolo oneroso avente ad oggetto l’uso commerciale del nome. La prima soluzione è la più coerente con la natura del nome quale diritto della personalità . Il contratto con il quale si dà , contro corrispettivo, l’autorizzazione all’uso del proprio nome come marchio di un prodotto industriale rientra nella più generale figura atipica del merchandising (v.).

rettifiche del nome: v. cambiamento del nome.


Nolo      |      Nomen


 
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