Enciclopedia giuridica

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Pseudonimo

Oltre che il nome (v.), è protetto lo pseudonimo, o nome d’arte, quando abbia acquistato la stessa importanza del nome (art. 9 c.c.). Lo pseudonimo è altro dal falso nome: il primo è il segno che la persona sceglie per la propria identificazione nello svolgimento di determinate attività professionali (soprattutto artistiche), mentre continua ad usare il nome anagrafico per ogni altra sfera di attività ; il secondo ha, invece, la funzione, illecita, di occultare il nome anagrafico. Per essere protetto, lo pseudonimo deve avere acquistato la stessa importanza di un nome: non è protetto, perciò , se usato solo occasionalmente, come nel caso dello scrittore o del regista che lo usi una sola volta. Ev però protetto l’uso costante di una pluralità di pseudonimi. Può accadere che lo pseudonimo coincida con il nome anagrafico di altri, sollevando così un conflitto fra tutela del nome e tutela dello pseudonimo. Perche´ un simile problema si ponga occorre, naturalmente, che lo pseudonimo sia effettivamente tale, ossia che abbia già acquistato l’importanza del nome: il giornalista che usi una sola volta uno pseudonimo coincidente con il nome anagrafico altrui viola il diritto di questo, ove ricorra l’estremo del pregiudizio di cui all’art. 7 c.c., ossia il rischio di confusione. Quando si tratta, invece, di vero e proprio pseudonimo, la questione non è diversa da quella dell’omonimia fra nomi anagrafici, e la tutela del nome può cedere di fronte a quella dello pseudonimo.


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