Enciclopedia giuridica

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Professioni intellettuali



protette e non protette: ci sono professioni intellettuali d’esercizio delle quali è subordinato, per legge, all’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.), ossia all’appartenenza a quelle corporazioni che sono gli ordini professionali. Ev il caso delle professioni di architetto, di avvocato, di dottore commercialista, di ingegnere, di medico, ecc.. Sono le cosiddette professioni protette: la loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso, nella privazione del diritto alla retribuzione per il prestatore d’opera intellettuale non iscritto (art. 2231 c.c.), salva tuttavia la soluti retentio ove sia stato pagato; e si manifesta, inoltre, nella soggezione degli iscritti al potere disciplinare che gli ordini professionali, considerati per legge quali enti pubblici, esercitano sui singoli professionisti a salvaguardia della dignità e del decoro della professione. Presupposto indispensabile di questa protezione è il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale: l’art. 2232 c.c. impone al professionista intellettuale di eseguire personalmente l’incarico assunto. Ma ci sono altre attività, ugualmente definibili come professioni intellettuali, l’esercizio delle quali non è , tuttavia, protetto: l’attività degli agenti di pubblicità o degli esperti di ricerche di mercato o di riorganizzazione aziendale, l’attività degli artefici di programmi informatici ecc.. Costoro eseguono prestazioni di opera intellettuale; e, se le eseguono professionalmente, sono qualificabili come professionisti intellettuali. Che la serie delle professioni intellettuali non si esaurisca nelle professioni protette si desume dagli artt. 2229, comma 1o, c.c., e 2231, comma 1o, c.c.: l’uno lo lascia intendere stabilendo che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; l’altro ammette l’esistenza di prestatori d’opera intellettuali, soggetti alle norme sul contratto d’opera intellettuale e, tuttavia, non obbligati all’iscrizione in albi professionali, allorche´ stabilisce che, quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Orbene, principi come quelli dell’esecuzione personale dell’incarico o della retribuzione adeguata al decoro della professione (principi sicuramente inderogabili per le professioni protette) non possono dirsi altrettanto inderogabili per quelle non protette. Il che equivale a dire che gli esercenti professioni intellettuali non protette, come l’agente di pubblicità, l’esperto di ricerche di mercato ecc., non debbono, necessariamente, regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d’opera intellettuale: essi possono fruire di una maggiore libertà contrattuale, possono ritenersi liberi di adottare altri schemi contrattuali, non importa se implicanti una spersonalizzazione della prestazione e una retribuzione determinata secondo criteri mercantili; liberi, in particolare, di scegliere le forme giuridiche del contratto di appalto (art. 1655 c.c.), svincolate tanto dal principio dell’esecuzione personale della prestazione quanto da quello della determinazione autoritativa del corrispettivo. V. anche attività , professioni intellettuali sanitarie; albi professionali; contratto, professioni intellettuali d’opera intellettuale.


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