Enciclopedia giuridica

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Cassa integrazione guadagni

Il significato economicocassa integrazione guadagninormativo originario dell’integrazione salariale (istituita con contratto collettivo 13 giugno 1941 e regolata per legge con il d.leg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788) può sintetizzarsi nel consentire alle imprese sane di far fronte a difficoltà transitorie conservando il proprio personale nella prospettiva di un sicuro (o almeno prevedibile) ritorno alla normalità entro un breve lasso di tempo. Tale è la funzione della cassa integrazione guadagni ordinaria, i cui presupposti di intervento (c.d. cause integrabili) sono costituiti dal verificarsi di eventi transitori non imputabili agli imprenditori o agli operai, ovvero di condizioni temporanee di mercato (art. 1, n. 1, l. n. 164 del 1975): in questi casi, per gli operai dipendenti da imprese industriali, le riduzioni d’orario o le sospensioni dal lavoro disposte dall’imprenditore sono assistibili, in termini di garanzia del salario, con un’integrazione nella misura dell’80% della retribuzione globale che al dipendente sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate (oltre alla normale assistenza sanitaria). L’integrazione ordinaria, corrisposta dall’Inps su domanda dell’imprenditore (il quale deve aver esperito in precedenza una procedura di informazione e consultazione sindacale: art. 5, l. n. 164 del 1975), ha una durata massima di tre mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Questa forma di tutela previdenziale si è andata evolvendo nel tempo attraverso una serie di interventi legislativi che ne hanno ampliato l’ambito di operatività , coprendo, con la cassa integrazione guadagni straordinaria, non solo le interruzioni temporanee o parziali dell’attività lavorativa, ma anche la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro in caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni aziendali (v. riconversioni e ristrutturazioni aziendali) e di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale, vale a dire ipotesi che prescindono sia dalla non imputabilità e involontarietà della situazione aziendale sia dalla temporaneità della causa e del condizionamento della ripresa produttiva, che potrebbe anche non avvenire (art. 1, n. 2, l. n. 164 del 1975; art. 2, comma 5o, lett. c., l. n. 675 del 1977, in precedenza la cassa integrazione guadagni straordinaria interveniva anche per crisi economiche settoriali o locali, ma l’ipotesi è stata soppressa dall’art. 8, comma 2o, del d.l. 21 marzo 1988, convertito nella l. n. 160 del 1988). Il quadro normativo descritto si è venuto complicando nel corso degli anni 80 tramite l’estensione dell’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria a categorie e settori non ricompresi nell’originario campo di applicazione (imprese commerciali con più di 1000 dipendenti: art. 23, l. n. 155 del 1981, settore giornalistico e dell’editoria: art. 35, l. n. 416 del 1981; settore dell’edilizia, a partire dalla l. n. 77 del 1963) e l’introduzione di nuove ipotesi di integrabilità (a favore dei dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell’esercizio d’impresa: l. n. 143 del 1985; per le specifiche ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria che hanno accompagnato gli interventi della Gepi). Il moltiplicarsi delle funzioni cui la cassa integrazione guadagni è deputata e la diversa logica delle due versioni dell’istituto si traducono comunque, sul piano della tecnica normativa, nell’assunzione parziale o totale da parte dello Stato degli oneri salariali nascenti dai rapporti contrattuali di lavoratori esclusi (temporaneamente o definitivamente) dalla produzione di una data azienda, operandosi in tal modo una deroga al regime comune del vincolo obbligatorio. L’istituto è stato oggetto di una articolata razionalizzazione da parte della l. n. 223 del 1991. Le modifiche introdotte da un lato adeguano la cassa integrazione guadagni alla mutata realtà aziendale e, dall’altro, tendono a ridurre le differenze tra i due regimi dell’istituto, riguardando essenzialmente il campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, ora esteso anche alle categorie degli impiegati e dei quadri, nonche´ , più specificamente, la complessiva disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria. Quest’ultima viene ridimensionata, rispetto al passato, nella durata (che, per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale non può superare i due anni, salvo al massimo due proroghe, ciascuna non superiore ai 12 mesi cassa integrazione guadagni nel caso di proroghe oltre il biennio il contributo addizionale a carico dell’impresa pari al 3% e al 4,5% delle integrazioni salariali è dovuto nella misura doppia cassa integrazione guadagni; mentre per le crisi aziendali il programma non può superare i 12 mesi). La cassa integrazione guadagni straordinaria trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori, compresi gli apprendisti (v. apprendistato) e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (v.), nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (ma vedi infra sulle misure per le piccole imprese); quest’ultima deve contenere un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale formulato in conformità ad un modello stabilito con decreto dal ministro del lavoro. Il trattamento viene concesso mediante decreto del ministro del lavoro previa approvazione del medesimo programma da parte del Cipi ed è esteso ai lavoratori delle imprese soggette alle procedure concorsuali qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. La procedura di consultazione sindacale già prevista dall’art. 5 l. n. 164 del 1975 si arricchisce di ulteriori contenuti relativamente all’individuazione dei criteri in base ai quali i lavoratori vanno posti in cassa, nonche´ alle modalità di rotazione degli stessi. Qualora l’impresa ritenga di non poter garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità (v. mobilità, liste di cassa integrazione guadagni). Sia pure con provvedimenti spesso a termine, gli interventi legislativi successivi alla l. n. 223 del 1991 hanno notevolmente dilatato il ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, ai sensi della l. n. 236 del 1993, sino al 31 dicembre 1994, il Cipi può concedere, entro determinati limiti di spesa, una proroga del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui i lavoratori interessati siano in numero pari o superiore a 100 (art. 7, comma 5o); sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese alle imprese commerciali e alle agenzie di viaggio che occupino più di 50 addetti, nonche´ alle imprese di vigilanza, e, fino al 31 dicembre 1994, alle imprese di spedizione e di trasporto (art. 7, comma 7o); il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni (art. 7, comma 8o). Successivi provvedimenti (da ultimo il d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451) hanno inoltre previsto, tra l’altro, la proroga dei programmi per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed alla sua articolazione sul territorio; l’estensione della disciplina del trattamento straordinario ai dipendenti di imprese appaltatrici dei servizi di pulizia; l’estensione, limitatamente al 31 dicembre 1995, fino ad un massimo di 24 mesi (anziche´ 12) della durata del programma per crisi aziendale di unità produttive situate in aree di declino industriale. Il mancato rispetto dei termini previsti dalla l. n. 451 del 1994 circa la concessione del trattamento di Cigs per crisi aziendale ha infine indotto il legislatore ad un aggiustamento tecnico della procedura: ai sensi dell’art. 9, comma 1o, del d.l. 4 agosto 1995, n. 326 ed al fine di consentire una maggiore celerità nella concessione dei trattamenti Cigs, il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale può essere concesso anche in un’unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità (dimissioni incentivate, pensionamenti, partcassa integrazione guadagnitime ecc.). Si autorizza quindi il Ministero del lavoro ad un possibile prolungamento dei termini fissati all’art. 1, comma 3o, della l. n. 451 del 1994, per l’emanazione del d.m. di concessione del trattamento Cigs, fino ad un massimo di 40 giorni laddove occorra acquisire le valutazioni dell’apposito comitato costituito dall’art. 19, comma 5o, della l. 28 febbraio 1985, n. 41. I termini concernenti invece la concessione del trattamento straordinario, già portati a ventiquattro mesi, contro i dodici stabiliti di regola, per le unità produttive interessate da programmi di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto in crisi aziendale, situate nelle aree disagiate di cui all’art. 1 l. n. 236 del 1993 (art. 5, comma 8o, l. n. 451 del 1994), vengono ugualmente prolungati anche laddove, in luogo degli accordi su programmi di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, siano state stipulate intese di programma tra Governo e regioni e parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. In tal caso, secondo la normativa in esame, oltre a possibili proroghe dei programmi di integrazione salariale, i lavoratori possono godere anche di un prolungamento dell’indennità di mobilità , laddove licenziati prima del termine dei programmi di utilizzo del trattamento Cigs per crisi aziendale.

cassa integrazione guadagni e piccole imprese: l’art. 2 del d.l. 5 gennaio 1993, n. 1, ha disposto che in caso di crisi territoriale di particolare gravità le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti costituite ed operanti nei distretti industriali e nelle aree di declino industriale.


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