Enciclopedia giuridica

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Lavoro agricolo

L’organizzazione produttiva in agricoltura è caratterizzata dalla presenza di rapporti di lavoro di tipo familiare o associativo (v. rapporti associativi in agricoltura) e di rapporti di lavoro dipendente. Questi ultimi presentano una peculiare connotazione in relazione alla realtà organizzativa nella quale la prestazione viene svolta; tuttavia, nonostante la subordinazione (v.) si atteggi in guisa particolare, il lavoro agricolo dipendente non presenta variazioni funzionali dallo schema di cui all’art. 2094 c.c.. Ev quindi prestatore di lavoro agricolo subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa agricola prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, per la coltivazione della terra e dei boschi, per l’allevamento del bestiame e per le operazioni connesse, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (arg. ex artt. 2094 c.c., 2135 c.c., art, 8, comma 2o, l. n. 370 del 1934). La disciplina del rapporto è in larga parte rimessa alla contrattazione collettiva (v.). Particolarmente significativa è l’unificazione dei due distinti contratti collettivi dei braccianti e dei salariati in un’unica disciplina, che si differenzia solo per la durata del rapporto; risulta in tal modo superata la disciplina delle leggi del 15 agosto 1949, n. 533, e del 26 novembre 955, n. 1161, che disponevano una durata non inferiore a due annate agrarie per i rapporti di lavoro dei salariati fissi, e la relativa qualificazione del rapporto. La contrattazione collettiva distingue ora, all’interno dell’unitaria categoria dell’operaio agricolo, tra rapporti a tempo indeterminato e rapporti a tempo determinato. I primi riguardano lavoratori assunti a tempo indeterminato, ovvero lavoratori che, pur essendo stati assunti a termine, hanno diritto alla trasformazione del rapporto svolgendo annualmente oltre 180 ore lavorative presso la stessa azienda; i secondi riguardano le assunzioni per attività stagionali o saltuarie o per fasi lavorative connesse ad operazioni colturali di breve durata. Quanto al collocamento (v.), esso è disciplinato dalla l. 11 marzo 1970, n. 83, che ha introdotto un vero e proprio ordinamento di settore applicabile ai lavoratori agricoli nonche´ agli addetti alla raccolta di prodotti agricoli, pur se dipendenti da imprese non agricole. L’art. 8 del d.l. 5 gennaio 1993, n. 1, ha profondamente innovato in materia disponendo che i datori di lavoro agricolo possono esercitare la facoltà di assunzione del lavoratore (v. assunzione, lavoro agricolo del lavoratore) mediante richiesta nominativa; e che l’apposizione di un termine nei contratti di lavoro agricolo può risultare, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento, sottoscritta dal lavoratore interessato.

lavoro agricolo e impresa agricola familiare: l’art. 48 l. n. 203 del 1982, dettando una disciplina particolare rispetto a quella ex art. 239 bis c.c. (v. impresa familiare), indica con l’espressione impresa familiare coltivatrice qualunque attività di lavoro prestata ad opera di familiari conviventi (da intendersi quei soggetti che, al di fuori di vincoli di parentela, fanno tuttavia parte della famiglia agricola in base alle consuetudini). L’impresa agricola familiare è tale qualora l’attività lavorativa prestata da tutti i partecipanti costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. L’art. 48 citato disciplina anche la legittimazione ad agire per conto del nucleo familiare e la responsabilità per le obbligazioni assunte nel corso dello svolgimento dei rapporti agrari.

lavoro agricolo e tutele previdenziali: v. contributi, lavoro agricolo unificati in agricoltura.

lavoro agricolo e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: la materia è disciplinata dal t.u. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che, agli artt. 205 ss., concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel settore agricolo. La tutela spetta ai soli lavoratori manuali e non anche agli impiegati e ai dirigenti, i quali sono assistiti da una specifica assicurazione (gestita dall’Enpaia).


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