Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Decentramento



decentramento amministrativo: è , per l’art. 5 Cost., principio al quale debbono conformarsi i servizi che dipendono dallo Stato, per i quali viene richiesto il decentramento «più ampio». Ev principio che mira ad un più altro grado di efficienza dell’azione amministrativa e di una amministrazione pubblica periferica (v. amministrazione pubblica, decentramento periferica). Si distingue perciò dall’autonomia locale, che lo stesso art. 5 garantisce e che attiene all’autogoverno delle comunità locali, oltre che all’autonomia regionale (v. autonomia, decentramento regionale). Una significativa manifestazione del decentramento è la delega di funzioni dello Stato alle regioni (v. delega, decentramento di funzioni dello Stato alle regioni). Il decentramento è attuato anche all’interno delle autonomie locali: v. province, circondari delle decentramento; comuni, circoscrizioni dei decentramento.

decentramento distributivo: è nel campo della distribuzione fenomeno analogo al decentramento produttivo (v.). Esso è realizzato mediante la stipulazione, tra grande e piccolo distributore, di contratti di concessione di vendita (v.), franchising (v.) e commissione (v.). Caratteristiche e finalità del decentramento sono analoghe a quelle del decentramento produttivo (v.).

decentramento produttivo: è l’ipotesi del produttore che opera, stabilmente, per un solo, determinato imprenditoredecentramentocommittente, obbligandosi nei suoi confronti come appaltatore o come prestatore d’opera: l’officina o il laboratorio dell’appaltatore o del prestatore d’opera sono, formalmente, la sua azienda: ma sono, nella sostanza, un frammento o un reparto staccato dell’azienda dell’imprenditoredecentramentocommittente. Al primo è preclusa ogni valutazione di mercato: egli produce solo ciò che il secondo gli commette e al prezzo che questi unilateralmente stabilisce. Le grandi o medie imprese, specie dei settori meccanici e tessili, hanno intorno a se´ una costellazione di minori imprese alle quali commettono una o più fasi del loro processo produttivo. Si realizza così, nel settore della produzione, fenomeno analogo a ciò che, nel settore della distribuzione, si attua con la concessione di vendita (v.), il franchising (v.), la commissione (v.): a quella che, nella sostanza economica, è un’unica impresa industriale viene fatta corrispondere una pluralità formale di imprese; e quelli che altro non sono, tecnicamente, se non capidecentramentoreparto di un’unitaria impresa, entro la quale è il cervello che decide che cosa produrre, quanto, come, per quali mercati produrre, vengono tramutati in altrettanti imprenditori, ciascuno proprietario degli strumenti di produzione utilizzati e ciascuno, a sua volta, datore di lavoro di propri dipendenti. Al decentramento decentramento si fa ricorso per molteplici ragioni: per trasferire oneri e rischi della produzione, in analogia con il decentramento distributivo, per meglio programmare l’attività produttiva (si sa a priori quale è il costo delle singole fasi della lavorazione, corrispondendo esso al prezzo dedotto nel contratto con l’imprenditore satellite), per realizzare una più alta produttività (l’obbligazione del prestatore d’opera è una obbligazione di risultato), ma anche per conseguire una maggiore libertà di manovra nella utilizzazione della forza lavoro (il prestatore d’opera, non essendo lavoratore subordinato, non è garantito dalla l. n. 604 del 1966, che subordina il licenziamento ad una giusta causa o ad un giustificato motivo; i suoi dipendenti, se non superano il limite di trentacinque addetti, non possono invocare questa legge), e per frazionare la forza lavoro, disseminandola in una moltitudine di piccole unità produttive dislocate su un vasto territorio (talvolta al di sotto, ciascuna, del limite di quindici addetti, sotto il quale non si applica lo statuto dei lavoratori). Solo in un caso limite il fenomeno incorre in un divieto di legge: l’art. 1 della legge n 1369 del 1960 vieta di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. Per il caso di trasgressione del divieto la stessa norma stabilisce che i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Ev , propriamente, l’ipotesi della utilizzazione, da parte dell’imprenditore industriale, del cosiddetto lavoro nero, eseguito a domicilio senza protezione previdenziale e con salario inferiore al minimo sindacale (e nel mondo del lavoro nero il pseudodecentramentoappaltatore, in realtà intermediario fra l’imprenditore e i lavoratori, prende il nome di gruppista). La spia rivelatrice di questo pseudodecentramentoappalto è , per l’art. 3 della l., il fatto che l’appaltatore impieghi capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso dell’appaltante. Nella pratica, tuttavia, si richiede spesso al lavoratore nero a domicilio di dotarsi egli stesso delle attrezzature necessarie (come nel caso, ad esempio, dei telai, delle macchine cucitrici ecc.). V. anche appalto, decentramento di mere prestazioni di lavoro.

decentramento produttivo e rapporti di lavoro: con il termine decentramento decentramento si indica quel fenomeno per cui spezzoni del processo produttivo necessario per produrre il bene o il servizio proprio dell’attività di una certa impresa, vengono spostati all’esterno dell’impresa stessa. Questo risultato è perseguibile con il ricorso a diversi strumenti, non sempre individuabili aprioristicamente. In tal senso l’imprenditore può innanzitutto far ricorso al lavoro a domicilio (v.), come può commissionare le fasi decentrate ad imprese legate solo tecnicamente al committente. Il legislatore ha però assunto da tempo (l. 23 ottobre 1960, n. 1369) un atteggiamento di diffidenza nei confronti del tema del decentramento. In particolare, la legislazione sull’intermediazione ed interposizione (v.) di manodopera, non solo reprime il pseudodecentramentoappalto, ma, nel disciplinare le ipotesi lecite di appalti di opere e di servizi, prevede una responsabilità solidale tra appaltatore e committente nei confronti dei dipendenti del primo che possono pretendere un trattamento minimo inderogabile retributivo ed un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori del committente. Analoga responsabilità solidale riguarda il rispetto della legislazione previdenziale.


Decadenza      |      Decima


 
.