Enciclopedia giuridica

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Appaltatore

Ev la parte del contratto di appalto che assume, come organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato in quanto ha ad oggetto la realizzazione di un’opera o di un servizio: egli si obbliga verso il committente a procurare il risultato pattuito. L’appaltatore utilizza, per eseguire l’opera, propri dipendenti e propri materiali, assumendo il rischio dell’affare. Se l’impossibilità della prestazione non è imputabile a nessuna delle parti, l’appaltatore ha diritto a un compenso per la parte dell’opera compiuta, se e nella misura in cui sia utile al committente (art. 1672 c.c.). Sull’appaltatore grava il rischio di non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione dell’opera o di esecuzione del servizio; se però i costi dei materiali o della manodopera sono aumentati dopo la conclusione del contratto oltre il 10 del corrispettivo, l’appaltatore può chiedere una revisione del corrispettivo (ma può chiederla, nell’ipotesi inversa, anche il committente). In secondo luogo l’appaltatore rischia di non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, nonostante l’attività da lui svolta ed i costi affrontati, non riesce a realizzare l’opera (salvo che la sua esecuzione sia divenuta impossibile per causa imputabile al committente) o non l’ha realizzata in conformità al progetto convenuto o, comunque, a regola d’arte; oppure, infine, se l’opera perisce prima della consegna per causa non imputabile al committente. Per le garanzie dovute dall’appaltatore, v. garanzie dell’appaltatore.

colpa dell’appaltatore: nel caso in cui vi siano difformità o vizi (v. garanzia dell’appaltatore per vizi dell’opera) nell’opera eseguita dall’appaltatore, il committente (v.) potrà ottenere il risarcimento del danno ulteriore a quello conseguito mediante la eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o la riduzione proporzionale del prezzo, nel caso di colpa dell’appaltatore (art. 1668, comma 1o, c.c.).

garanzia decennale dell’appaltatore: nel caso in cui l’appalto ha per oggetto la realizzazione di edificio o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, l’appaltatore è tenuto, nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, a risarcire il danno subito da costoro se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti (art. 1669 c.c.). Il committente o i suoi aventi causa devono denunziare il verificarsi della rovina, del pericolo o del grave difetto, a pena di decadenza (v.), entro un anno dalla scoperta. Da tale momento inizierà a decorrere la prescrizione (v.) dell’azione ex art. 1669, che è pari ad un anno (art. 1669, comma 2o, c.c.).

garanzia dell’appaltatore per difformità dell’opera: v. garanzia dell’appaltatore per vizi dell’opera.

garanzia dell’appaltatore per vizi dell’opera: qualora l’opera realizzata dall’appaltatore presenti vizi o difformità dal progetto, il committente potrà esperire nei confronti dell’appaltatore una serie di azioni (v. azione) che costituiscono il contenuto della cosiddetta garanzia dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera (artt. 1667 e 1668 c.c.). Il committente potrà , a sua scelta, chiedere l’eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell’appaltatore, ovvero la riduzione proporzionale del prezzo, oltre al risarcimento del danno, in caso di colpa dell’appaltatore (art. 1668, comma 1o, c.c.) (v. anche colpa dell’appaltatore). Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (v.) (art. 1668, comma 2o, c.c.). La garanzia non è dovuta per i vizi o le difformità conosciute o riconoscibili dal committente che ha accettato l’opera, salvo che, trattandosi di vizi riconoscibili, siano stati in mala fede (v.) taciuti dall’appaltatore (art. 1667, comma 1o, c.c.). L’azione di garanzia per vizio o difformità si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell’opera (art. 1667, comma 3o, c.c.). Le difformità o i vizi debbono essere denunziati all’appaltatore, a pena di decadenza (v.), entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (art. 1667, comma 2o, c.c.).

garanzie dell’appaltatore: l’appaltatore è contrattualmente inadempiente se realizza l’opera in modo difforme dal progetto convenuto o questa presenta vizi intrinseci. Il committente ha sessanta giorni dalla scoperta (un anno se si tratta di immobili) per denunciare difformità o vizi e invocare la garanzia dell’appaltatore; ha però due anni dalla consegna dell’opera per esercitare la relativa azione. Il committente può chiedere che difformità o vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore o che sia proporzionalmente ridotto il corrispettivo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. L’eliminazione di difformità e vizi a spese dell’appaltatore richiede, secondo la giurisprudenza, l’adozione delle forme processuali dell’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni di fare. La garanzia non è dovuta dall’appaltatore, se il committente aveva accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o anche riconoscibili con l’ordinaria diligenza. Se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, se è integrato l’estremo dell’importanza dell’inadempimento. Se l’appalto ha per oggetto edifici o immobili destinati a lunga durata, all’ordinaria responsabilità dell’appaltatore si aggiunge, per la durata di dieci anni dal compimento dell’opera, l’ulteriore responsabilità per rovina, o per pericolo di rovina o per gravi difetti (art. 1669 c.c.). L’azione di danni spetta sia al committente sia ai suoi aventi causa: molti autori ritengono che si tratti di azione extracontrattuale, e che l’azione del committente si cumuli con quella dei suoi aventi causa.

prestazione dell’appaltatore: l’obbligazione (v.) dell’appaltatore è un’obbligazione di risultato (v. obbligazione, appaltatore di risultato): l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, in conformità al progetto e senza vizi, e può essere liberato da tale obbligazione solo nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (artt. 1256, 1218 e 1463 c.c.) (v. responsabilità , appaltatore contrattuale). Verificandosi tale ipotesi l’appaltatore ed il committente sono liberati dalle rispettive obbligazioni per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (v. impossibilità sopravvenuta della prestazione) (art. 1463 c.c.). Se però l’appaltatore ha realizzato una parte dell’opera, l’art. 1672 c.c. dispone che il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

responsabilità dell’appaltatore: l’appaltatore è tenuto a risarcire al committente i danni a lui cagionati dalla mancata realizzazione dell’opera non determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’appaltatore (art. 1218 c.c.) (v. responsabilità , appaltatore contrattuale), i danni derivati dai vizi o dalle difformità dell’opera nel caso di colpa dell’appaltatore (art. 1668, comma 1o, c.c.) (v. colpa dell’appaltatore), i danni cagionati al committente per il perimento o deterioramento dell’opera determinato da causa imputabile all’appaltatore dopo la realizzazione dell’opera, ma prima della sua accettazione da parte del committente (art. 1673 c.c.). L’appaltatore è inoltre tenuto a risarcire al committente o ai suoi aventi causa i danni derivanti dalla rovina, pericolo di rovina o gravi difetti dell’edificio (art. 1669 c.c.) (v. anche garanzia decennale dell’appaltatore).

rischio dell’appaltatore: l’appaltatore si obbliga a realizzare l’opera commessagli o a compiere il servizio di cui è richiesto con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). Il appaltatore consiste sia nel rischio di non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione dell’opera o di esecuzione del servizio (questo rischio è però mitigato dall’art. 1664 c.c.: se i costi dei materiali o della manodopera sono aumentati, dopo la conclusione del contratto, oltre il dieci per cento del corrispettivo pattuito, l’appaltatore può chiedere una revisione del corrispettivo) e quello di non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, nonostante l’attività da lui svolta e i costi per essa affrontati, non riesce a realizzare l’opera, (salvo che la sua esecuzione sia divenuta impossibile per causa imputabile al committente: art. 1672 c.c.) o se non l’ha realizzata secondo il progetto convenuto o, comunque, a regola d’arte (art. 1667 c.c.) o, infine, se l’opera perisce prima della consegna per causa non imputabile al committente (art. 1673 c.c.).


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