rendimento dei  conti: indica  sia la prestazione che grava  sul gestore  per  il solo fatto  che si sia verificata  una  gestione  di beni  altrui,  in modo  tale  da consentire al gestito  un  controllo di cassa  e di merito,  sia il procedimento giudiziale  attraverso il quale  si dà  esecuzione a tale  obbligo  e si accerta  il suo adempimento. Soggetti  tenuti  al conti conti sono  quelli  indicati  agli art.  385 ss, 496, 497, 531, 709, 723, 1130, 1713, 1983 c.c. Il giudizio  di conti conti inizia, in via principale o incidentale, qualora  insorgano contestazioni circa le modalità della  gestione,  mediante ordine  del giudice  di esibizione  del conto.  Esso deve essere  depositato in cancelleria almeno  5 giorni  prima  dell’udienza fissata  per  la discussione  del medesimo. Qualora il conto  venga  accettato, il giudice  ne  darà  atto  nel verbale,  disponendo il pagamento delle  somme dovute  a mezzo  di ordinanza non  impugnabile che costituisce  titolo esecutivo.  La  parte  in favore  della  quale  il conto  deve  essere  tenuto può, altrimenti, impugnarlo indicando specificamente le partite che intende contestare. In  seguito  alla  discussione  che si svolgerà , le parti  potranno accordarsi  e il giudice  disporrà  come  sopra,  altrimenti il giudizio  terminerà con  l’emissione  di una  sentenza.  Il conto  approvato può  essere  soggetto  a revisione  solo  in caso  di errore materiale, omissione  o duplicazione di partite. 		
			
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