Enciclopedia giuridica

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Ente



ente comunale di consumo: ente distinto e separato dall’organizzazione amministrativa comunale, che esercita in nome proprio la vendita al dettaglio di beni e derrate di largo consumo. Di esso il comune si avvale a fini di intervento nel mercato alimentare, specialmente in funzione di indirizzo dei prezzi al consumo. In quanto ente strumentale (o ausiliario) è soggetto a differenti forme di controllo da parte del comune, sugli organi e sull’attività . A norma del d.leg. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, ratificato, con modifiche, dalla l. 31 ottobre 1952, n. 1901, che ne ha previsto la istituzione obbligatoria nei comuni con più di 200.000 abitanti e facoltativa negli altri, gli enti comunali di consumo hanno gestione autonoma, sono dotati di personalità giuridica, sono amministrati da una commissione nominata dal consiglio comunale e sono posti sotto la vigilanza del prefetto. Secondo il Consiglio di Stato, la l. 8 giugno 1990, n. 142, sulla riforma delle autonomie locali, non ha modificato le procedure relative al controllo sugli atti degli enti comunali di consumo, che continua ad essere esercitato dal Comitato regionale di controllo, nella sua nuova composizione.

ente locale: l’art. 114 Cost. specifica che la Repubblica si riparte in regioni (v.), province (v.) e comuni (v.) che, appunto, vengono detti enti locali territoriali per significare che il territorio rappresenta per essi una condizione essenziale per la loro esistenza. Non tutti gli enti sono infatti territoriali, dal momento che per taluni il territorio costituisce soltanto il limite alla sfera di competenza attribuita dalla legge. La individuazione concreta degli enti locali non è tuttavia così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. La Costituzione difatti, oltre a quelli sopra menzionati, fa riferimento, agli artt. 118, commi 1o e 2o, e 130 ad altri enti locali, senza tuttavia procedere alla loro identificazione. Sul punto resta infatti da precisare cosa debba intendersi per località dell’ente e cioè se tale connotazione sia riferibile al territorio, alla dimensione degli interessi ovvero al livello di amministrazione. Al riguardo la dottrina è fortemente divisa, oscillando fra una tesi estensiva e una restrittiva. Così, di volta in volta, gli altri enti locali sono stati individuati negli enti parastatali, nelle Camere di commercio, negli ordini professionali, nelle aziende speciali, negli enti strumentali delle regioni ecc.. La l. 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomia locali, ha finalmente posto fine alla questione relativa alla riconducibilità o meno delle comunità montane (v.) nella categoria degli enti locali, stabilendo, per l’appunto, che le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonche´ la funzione di tutti o parte dei comuni associati. La medesima legge, inoltre, istituisce o rinnova figure di enti che l’opinione prevalente riconduce alla categoria degli enti locali. Nell’ordine questa prevede i municipi (v.), enti che possono essere istituiti con legge regionale nei territori ove si è realizzata la fusione di comuni, le circoscrizioni (v. comuni, circoscrizioni dei ente), organismi di decentramento comunale, i circondari (v. province, circondari delle ente), suddivisioni del territorio provinciale, le aree metropolitane, organismi non ancora istituiti benche´ previsti dalla legge per la gestione in forma coordinata dei servizi attinenti ai maggiori agglomerati urbani, le Unioni di comuni, associazioni di due o più comuni, in previsione di una loro fusione, per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi

ente nazionale per la energia elettrica: v. Enel.

ente per la partecipazione ed il finanziamento delle industrie manifatturiere: v. Efim.


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