Enciclopedia giuridica

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Prenotazione alberghiera

Ev il contratto con cui il gestore di un albergo o un suo rappresentante si obbliga a tenere a disposizione di una persona un alloggio del proprio albergo per un determinato periodo di tempo. Il contratto attribuisce al prenotante il diritto di stipulare, al tempo stabilito, il contratto definitivo di locazione alberghiera. Il contratto di prenotazione alberghiera è , pertanto, in certo modo simile ad un contratto preliminare. Trattasi di contratto consensuale: esso si perfeziona con l’accettazione, da parte dell’albergatore o di un suo rappresentante, di tenere a disposizione un alloggio del proprio albergo per una determinata persona. Il contratto di prenotazione alberghiera ha, ovviamente, forma libera. Nella pratica è invalso l’uso di chiedere al prenotante di formulare la sua proposta per iscritto, inviata a mezzo raccomandata o via telefax: si vuole, in tal modo, sventare i frequenti e molteplici abusi che venivano perpetrati ai danni delle imprese alberghiere. La prenotazione alberghiera è un contratto unilaterale ed essenzialmente gratuito: 1) solo l’albergatore si obbliga ad una prestazione, essendo l’altra parte libera di non concludere il contratto; 2) il prenotante non è tenuto a pagare alcunche´ per il servizio di prenotazione offerto dall’albergo, anche nel caso di mancata conclusione del contratto definitivo. L’obbligo generale di buona fede nella stipulazione (art. 1337 c.c.) e nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) impone al prenotante di dare notizia all’albergatore dell’impossibilità , sopravvenuta alla prenotazione, di usufruire del servizio alberghiero, nonche´ di informare l’albergatore di eventuali ritardi o inconvenienti sopravvenuti che possano incidere sul servizio di albergo. In dottrina si ritiene che il periodo di tempo indicato nel contratto di prenotazione alberghiera non sia essenziale, per cui il prenotante potrebbe, al momento della stipulazione del contratto di alloggio, indicare un periodo di tempo diverso da quello indicato nella prenotazione. Talvolta può essere pattuito un termine essenziale (art. 1457 c.c.) per la stipulazione del contratto definitivo: la mancata stipulazione entro tale termine produce la risoluzione del contratto. Se l’albergatore non adempie alle obbligazioni assunte con il contratto di prenotazione alberghiera, risponde di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., salvo la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’albergatore inadempiente deve al prenotante il risarcimento di tutti i danni subiti. Alcuni autori hanno sostenuto che l’albergatore inadempiente è anche tenuto ad un risarcimento in forma specifica: egli deve cercare di reperire un alloggio alternativo ed equivalente al prenotante. Il prenotante, a sua volta, risponde per la violazione degli obblighi di buona fede nella stipulazione e nell’esecuzione del contratto. La dottrina ritiene che il prenotante risponda solo per dolo o colpa grave.


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