Enciclopedia giuridica

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Benefondi

Ev l’informazione che la banca trattaria comunica al prenditore di assegno bancario (v.) in merito all’esistenza di una copertura dello stesso. Può essere scritta o orale ed ha valore di dichiarazione di scienza: secondo la prevalente giurisprudenza il benefondi non importa di per se´ ne´ accettazione extracartolare dell’assegno da parte della banca trattaria ne´ mandato di questa alla banca richiedente per il pagamento dell’assegno. Il benefondi garantisce solo la copertura dell’assegno bancario al momento in cui è di attestato: non garantisce, in ogni caso, l’incasso dell’assegno. Se la banca ha attestato il falso, può essere chiamata a risarcire il danno, a titolo di responsabilità extracontrattuale, causato alla banca richiedente che provi di avere effettivamente subito un danno.


Beneficio della preventiva escussione      |      Beni


 
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