beneficio della preventiva escussione del debitore principale:  consiste  in una  deroga  alla  norma  che nella fideiussione  (v.) sancisce  la responsabilità  solidale,  nei confronti  del creditore, del debitore e del suo fideiussore (art.  1944, commi  1o  e 2o, c.c.). A  questo  modo,  il creditore potrà  fare  affidamento sulla responsabilità patrimoniale, anziche´  di una,  di due  persone:  trova  la garanzia  del proprio credito,  oltre  che nel patrimonio del debitore principale,  anche  in quello  del fideiussore (in  pratica,  soprattutto in quest’ultimo, giacche´  normalmente il fideiussore è  persona solvibile  che interviene per  garantire il debito  di chi non  offre,  con  il proprio patrimonio, sufficienti  garanzie). Si noti  però , che a norma  dell’art.  1957 c.c., il creditore decade  dal suo diritto  verso  il fideiussore se, essendo  scaduta  l’obbligazione  principale,  non  agisce  in giudizio  contro  il debitore principale (o,  come  si ritiene,  contro  il fideiussore) entro  sei mesi dalla  scadenza.   
 beneficio della preventiva escussione della società:   beneficio  previsto  a favore  dei soci di società  di persone (v.),  illimitatamente responsabili per  le obbligazioni  sociali, richiesti  del pagamento di somme  dai creditori della  società  stessa:  i soci possono ottenere che i creditori aggrediscano il patrimonio societario prima  di chiedere ad  essi l’adempimento. Nella  società  semplice  il predetto beneficio (art.  2268 c.c.) è  circondato da  taluni  limiti: non  è  sufficiente  che il socio dimostri  l’esistenza  di beni  sociali  di valore  sufficiente  a soddisfare  le pretese del creditore: egli deve  specificamente indicare  i beni  societari  su cui  il creditore possa  agevolmente soddisfarsi,  cioè  beni  di facile e pronta convertibilità  in somme  di danaro. Nelle  società  in nome  collettivo  e in  accomandita semplice  il beneficio della preventiva escussione non  è  condizionato da  alcun  adempimento da parte del socio  ne´  da  alcuna  condizione della  società : semplicemente il creditore sociale  che intenda agire  nei confronti  di singoli soci ha  l’onere  di escutere, preventivamente, il creditore sociale  (art.  2304 c.c.). Il beneficio della preventiva escussione vale  in ogni  caso,  anche  se la società  si trova  in liquidazione. 		
			
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