Enciclopedia giuridica

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Beneficio della preventiva escussione



beneficio della preventiva escussione del debitore principale: consiste in una deroga alla norma che nella fideiussione (v.) sancisce la responsabilità solidale, nei confronti del creditore, del debitore e del suo fideiussore (art. 1944, commi 1o e 2o, c.c.). A questo modo, il creditore potrà fare affidamento sulla responsabilità patrimoniale, anziche´ di una, di due persone: trova la garanzia del proprio credito, oltre che nel patrimonio del debitore principale, anche in quello del fideiussore (in pratica, soprattutto in quest’ultimo, giacche´ normalmente il fideiussore è persona solvibile che interviene per garantire il debito di chi non offre, con il proprio patrimonio, sufficienti garanzie). Si noti però , che a norma dell’art. 1957 c.c., il creditore decade dal suo diritto verso il fideiussore se, essendo scaduta l’obbligazione principale, non agisce in giudizio contro il debitore principale (o, come si ritiene, contro il fideiussore) entro sei mesi dalla scadenza.

beneficio della preventiva escussione della società: beneficio previsto a favore dei soci di società di persone (v.), illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, richiesti del pagamento di somme dai creditori della società stessa: i soci possono ottenere che i creditori aggrediscano il patrimonio societario prima di chiedere ad essi l’adempimento. Nella società semplice il predetto beneficio (art. 2268 c.c.) è circondato da taluni limiti: non è sufficiente che il socio dimostri l’esistenza di beni sociali di valore sufficiente a soddisfare le pretese del creditore: egli deve specificamente indicare i beni societari su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi, cioè beni di facile e pronta convertibilità in somme di danaro. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice il beneficio della preventiva escussione non è condizionato da alcun adempimento da parte del socio ne´ da alcuna condizione della società : semplicemente il creditore sociale che intenda agire nei confronti di singoli soci ha l’onere di escutere, preventivamente, il creditore sociale (art. 2304 c.c.). Il beneficio della preventiva escussione vale in ogni caso, anche se la società si trova in liquidazione.


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