Enciclopedia giuridica

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Funzionari internazionali

Complesso del personale appartenente ad una organizzazione internazionale. Non esistono norme consuetudinarie che impongano agli Stati di concedere loro particolari immunità e privilegi. Sono comunque protetti dalle norme generali sul trattamento degli stranieri (misure preventive e repressive). Il trattamento dei funzionari internazionali è disciplinato esclusivamente dal diritto convenzionale. Norme sullo status di funzionario internazionale, sulle relative immunità e privilegi sono rinvenibili o nello stesso accordo istitutivo dell’organizzazione, o in protocolli aggiuntivi, o nel c.d. accordo di sede tra l’organizzazione e lo Stato che la ospita sul proprio territorio. Egualmente dal diritto convenzionale sono regolate le immunità ed i privilegi dei rappresentanti degli Stati in seno alle organizzazioni internazionali. V. anche organizzazione internazionale.

immunità e privilegi dei funzionari internazionali: complesso delle norme convenzionali che attribuiscono privilegi ed immunità che sono accordate ai funzionari internazionali nell’interesse dell’organizzazione cui appartengono ed alle quali l’organizzazione può quindi rinunciare. L’art. 105 Carta Onu dispone che: i funzionari dell’Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni, demandando all’Assemblea generale (AG) il compito di predisporre la disciplina di dettaglio della materia. La Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle N.U. è stata stipulata il 13 febbraio 1946. Le norme riguardanti i funzionari delle Cee sono contenute nel Protocollo sulle immunità ed i privilegi annessi al Trattato sulla fusione degli esecutivi dell’8 aprile 1966. Le immunità e i privilegi dei rappresentanti degli Stati presso le organizzazioni internazionali oltre ad essere regolati dagli accordi relativi a ciascuna organizzazione, sono stati oggetto della Convenzione di codificazione del 1975, sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere universale, la quale, tra l’altro, riconosce le immunità diplomatiche ai membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni.


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