Con l’art. 331 c.p. viene punito chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Con l’art. 340 c.p. viene punito chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . Nel primo caso, quindi, si tratta di reato ricompreso tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.. Nel secondo caso l’autore del reato è soggetto privato. Ev stato affermato in giurisprudenza che il turbamento della regolarità dell’ufficio presuppone una alterazione del funzionamento, anche se temporanea, nel suo complesso e non di una singola fruizione o prestazione. In relazione al diritto di sciopero, che in tali situazioni opera come esimente, è stata affermata la necessità di garantire comunque, con la prestazione di un servizio sia pur essenziale, la tutela di beni primari insopprimibili (vita, integrità fisica, libertà ecc.).
| Interruzione del processo civile | | | Interveniente |