Enciclopedia giuridica

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Interruzione del processo civile

Situazione di stasi del processo a seguito di eventi involontari menomativi o esclusivi della capacità di stare in giudizio della parte, del suo rappresentante legale o del suo procuratore. Tali eventi sono: la morte della parte, la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante, la cessazione della rappresentanza legale, la morte, radiazione o sospensione del procuratore. L’interruzione del processo civile si verifica a seguito della dichiarazione da parte del procuratore di uno degli eventi di cui sopra in udienza, con dichiarazione a verbale, o fuori udienza, mediante notificazione.

effetti dell’interruzione del processo civile: sono gli stessi della sospensione (v.). Non possono essere compiuti atti dalle parti o dal giudice, salvo che ricorrano ragioni obiettive di urgenza, con la conseguenza che se vi sono termini perentori, essi sono interrotti; il processo versa, quindi, in una fase di quiescenza e riprende il suo corso mediante la prosecuzione (v.) o la riassunzione (v.).


Interrogatorio      |      Interruzione di funzioni e servizi pubblici


 
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