Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Droga

V. stupefacenti.

disciplina amministrativa della droga: il referendum abrogativo di talune norme recate dalla legge antidroga ha determinato la piena depenalizzazione dell’uso personale di sostanze stupefacenti. Il detentore di tali sostanze è quindi punito con sanzioni amministrative, comminate dal prefetto, consistenti nella sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se trattasi di straniero, e nel divieto di consentire gli anzidetti documenti, per un periodo variabile da due a quattro mesi o da uno a tre mesi, a seconda della natura delle sostanze sequestrate. La scelta, tra le predette, della sanzione da applicare è demandata alla discrezionalità del prefetto. In alternativa alle sopraindicate misure sanzionatorie è prevista la possibilità , per il soggetto colto in possesso di sostanze stupefacenti, di aderire ad un programma di recupero. Il consumatore di droghe, a seguito della segnalazione dell’accertamento di violazione, è infatti convocato dal prefetto al fine di conoscere, nell’ambito di un apposito colloquio, le ragioni della violazione e di individuare le misure utili per prevenire ulteriori infrazioni. Qualora il soggetto accetti la proposta di sottoposizione ad un programma di recupero, viene sospeso il procedimento sanzionatorio, con l’obbligo del trasgressore di presentarsi presso il servizio per le tossicodipendenze. Nella ipotesi di ulteriori violazioni o di interruzione del programma riabilitativo, il soggetto viene ancora una volta convocato dal prefetto, il quale dà così nuovamente inizio al procedimento sanzionatorio amministrativo.

osservatorio sul fenomeno della droga: istituito presso il Ministero dell’interno l’osservatorio permanente consente un aggiornamento periodico delle informazioni relative all’andamento del fenomeno droga, non solo sotto l’aspetto della prevenzione e della repressione nel settore degli stupefacenti, ma anche sotto il versante epidemiologico, sanitario e sociale. L’droga droga si avvale, per la raccolta periodica dei dati, della collaborazione delle prefetture, chiamate oltre che all’effettuazione della rilevazione in sede periferica, anche alla diffusione presso gli organismi locali interessati, dei dati raccolti ed elaborati in sede centrale. Alla trasmissione dei dati sono tenute, a scadenze determinate, le amministrazioni statali interessate sotto diversi profili al problema droga, quali i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità , della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. All’droga droga confluiscono inoltre i dati relativi alle attività delle forze di polizia provenienti dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.


Drenaggio fiscale      |      Dumping


 
.