Enciclopedia giuridica

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Luogo



luogo del commesso reato: ai sensi dell’art. 6 c.p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano, quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione. Relativamente a questa norma è da sottolineare come il legislatore abbia fatto proprio il principio della ubiquità , attribuendo rilevanza penale sia alla volontà criminosa che agli eventi offensivi, che si siano esteriorizzati nel territorio dello Stato.

luogo dell’adempimento: la prestazione (v.) deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, se le parti non hanno stabilito nulla al riguardo o se il luogo non può desumersi dalla natura della prestazione (come si desume, ad esempio, per la prestazione del lavoratore, che dovrà eseguirla nei locali dell’impresa del datore di lavoro), valgono le seguenti tre regole: 1) l’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione; 2) l’obbligazione di pagare una somma di danaro si adempie al domicilio (v.) del creditore al tempo dell’adempimento. L’iniziativa del pagamento deve, perciò , essere assunta dal debitore: si suole parlare di debito portable; 3) ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento (art. 1182 c.c.). L’iniziativa dell’adempimento è , in questi casi, assunta dal creditore: si suole parlare di debito quèrable.

indicazione del luogo in cui è ricevuto l’atto notarile: l’art. 51 n. 1 L.N. prescrive che l’atto notarile contenga l’indicazione del comune e del luogo in cui è ricevuto.

indicazione del luogo di nascita: v. costituzione, luogo dei soggetti intervenuti nell’atto notarile.

luogo pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico: per luogo pubblico deve intendersi un luogo in cui tutti possono accedere liberamente. Luogo aperto al pubblico, invece, è quello in cui si può accedere solo previo espletamento di determinate formalità come, ad esempio, il pagamento di un corrispettivo oppure l’esibizione di un invito. Luogo esposto al pubblico, infine, deve ritenersi ogni luogo privato, che possa però essere con facilità fatto oggetto di osservazione dall’esterno. La distinzione tra questi tre concetti assume notevole rilevanza sul piano della punibilità del reato, in quanto, a seconda che determinati comportamenti vengano posti in atto in un luogo piuttosto che in un altro, può sorgere o meno una responsabilità penale a carico del soggetto agente. Questa distinzione è altresì riscontrabile nell’art. 17 Cost., che, oltre a stabilire che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, specifica che per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è necessario preavviso, mentre delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità , che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


Luna      |      Lutto vedovile


 
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