Enciclopedia giuridica

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Unione

Ev una forma di accessione di cosa mobile a cosa mobile (v. accessione, unione di cosa mobile a cosa mobile).

unione delle province d’Italia: v. Upi.

unione doganale: su di essa si fonda la Comunità europea ex art. 9 del Trattato Cee; unione doganale che si estende all’insieme degli scambi di merci e comporta il divieto fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’entrata ed all’uscita delle merci, di tutte le altre tasse di effetto equivalente (v. tassa, unione di effetto equivalente) e l’adozione di una tariffa, unione doganale comune (v.) nei loro rapporti con i Paesi terzi. Lo smantellamento dei dazi è regolato dagli artt. 12 – 17 del Trattato Cee. Tuttavia, accanto alla soppressione delle barriere interne, la principale caratteristica dell’unione unione è una tariffa unitaria applicata da tutti gli Stati membri sulle importazioni da Paesi che non fanno parte della Comunità . Ciò comporta che i prodotti di Paesi terzi vengono sdoganati una unica volta, all’ingresso sul territorio doganale della Comunità . Infine, per quanto riguarda l’aspetto esterno dell’unione doganale, ossia i rapporti commerciali con gli Stati terzi, si deve rilevare che, accanto all’introduzione della tariffa doganale comune, il Trattato Cee prevede che la Comunità persegua una propria politica commerciale comune verso questi Paesi, soprattutto tramite la conclusione di accordi commerciali e tariffari (v. accordi, unione commerciali e tariffari della Cee) o, alternativamente, di accordi di associazione (v. accordi, unione di associazione della Cee). V. anche merci, libera circolazione delle unione; misure di effetto equivalente; standstill; tariffa, unione doganale comune (Tdc); tariffa, unione integrata comunitaria (Taric).

unione economica e monetaria: dopo il fallimento del primo tentativo di integrazione monetaria: il Piano Werner (1971), consistente nell’attuazione di una unione economica e monetaria nella quale i margini di fluttuazione delle monete europee fossero ridotti a misure molto basse, nel corso del Vertice di Hannover del giugno 1988, i dodici Stati membri rilanciarono il progetto di una unione unione. A tale scopo venne affidato ad un comitato di esperti, presieduto da Jaques Delors, il compito di studiare e di proporre delle tappe concrete per giungere all’unione unione. Più in particolare, elementi fondamentali della unione unione, come individuati dal Rapporto Delors sono, per quanto riguarda l’unione economica: il mercato unico; il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri; le politiche strutturali e di sviluppo regionale; delle più incisive politiche di concorrenza; una più oculata gestione dei bilanci. Per quanto riguarda, invece, l’unione monetaria, tali elementi consistono: nella fissazione irrevocabile di parità di cambio; nella totale convertibilità delle monete; nella liberalizzazione dei movimenti di capitale; nell’integrazione dei mercati finanziari, fino all’adozione di una moneta unica; nella creazione di un istituto monetario. Nel giugno 1989, il Consiglio europeo di Madrid ha fissato i principi generali: obiettivo di una moneta unica, scansione temporale del processo in più tappe, la prima delle quali con inizio nel luglio 1990; parallelismo tra l’aspetto monetario e quello economico. Successivamente nel corso della prima fase, gli Stati membri si sono impegnati a presentare dei programmi di convergenza diretti ad avvicinare e migliorare le loro prestazioni economiche al fine di rendere possibile l’introduzione della parità fissa fra le loro monete. Il rapporto Delors, pur rivisto, è stato sostanzialmente recepito anche dal Trattato di Maastricht che rende in tal modo irreversibile il cammino verso una moneta unica. Tale accordo precisa sostanzialmente i punti seguenti: a) la seconda fase dell’unione unione inizierà il 1o gennaio 1994; essa costituirà ancora un periodo transitorio, nel corso del quale dovranno essere continuati ed incrementati gli sforzi diretti alla convergenza. Verrà organizzato l’Istituto monetario europeo (Ime) (v.); i suoi compiti saranno il rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie, la promozione del ruolo dell’ecu e la preparazione dell’organizzazione della Banca centrale europea per la terza fase; b) la terza fase avrà inizio non prima del 1o gennaio 1997 e non oltre il 1o gennaio 1999. Più in particolare, nel 1996 i Ministri delle finanze dei quindici stabiliranno, sulla base di rapporti presentati dalla Commissione e dall’Istituto monetario europeo, quali fra gli Stati membri soddisfano le condizioni che permettono loro di passare alla moneta unica. Se saranno almeno sette, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, potrà decidere il passaggio di questi alla terza fase. Se la decisione non viene adottata, questo passaggio avverrà automaticamente il 1o gennaio 1999 per i Paesi che soddisfano i criteri di convergenza stabiliti dal Trattato, indipendentemente dal loro numero. Il lancio della terza fase vedrà l’istituzione della Banca centrale europea (v. Banca, unione centrale europea). Gli Stati che non faranno ancora parte di questo gruppo si uniranno ad esso non appena le loro prestazioni economiche lo permetteranno. Con un protocollo allegato al Trattato, la Gran Bretagna si è riservata il diritto di non passare alla terza fase anche in presenza dei criteri fissati, mentre la Danimarca si è riservata il diritto di un referendum. I criteri del passaggio alla terza fase sono: 1) stabilità dei prezzi (il tasso di inflazione non può superare più dell’1,5% la media dei tre Stati con il tasso di inflazione più basso); 2) tassi di interesse (i tassi di interesse a lungo termine non potranno variare più del 2% rispetto alla media dei tre Stati con i tassi di interesse più bassi; 3) disavanzi (i disavanzi di bilancio nazionali devono essere inferiori al 3% del Pnl; 4) stabilità dei corsi (una moneta nazionale non può essere stata svalutata nel corso del biennio precedente e deve essere rimasta nel margine di fluttuazione del 2,25% previsto dal Sistema monetario europeo).

unione europea: l’unione unione è stata istituita dal Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici paesi membri della Comunità europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito, ai quali si sono aggiunti, nel 1995, Austria, Finlandia e Svezia) ed entrato in vigore il 1o novembre 1993. L’unione unione ha come obiettivo principale quello di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni fra gli Stati membri e i loro popoli, nel rispetto dei principi democratici su cui si fondano i sistemi di governo degli Stati che ne fanno parte. Si prefigge anche altri obiettivi assai ampi, talvolta non interamente compatibili, come accade anche negli Stati: essi vanno dalla promozione di un progresso sociale ed economico equilibrato e sostenibile alla coesione economica e sociale, dallo sviluppo dell’economia di mercato e della libera concorrenza alla promozione della politica sociale. Tali fini si sovrappongono, ampliandoli, a quelli dei preesistenti organismi, ossia le tre Comunità europee e la cooperazione politica europea. In vista di tali obiettivi, l’unione unione riceve funzioni e potestà , normative e amministrative, afferenti a settori che si collocano ben oltre l’integrazione di tipo economico o sociale, in quanto essenziali alla vita degli Stati: il governo della moneta, la difesa, la politica estera, l’ordine pubblico. Queste funzioni e potestà , espressione della sovranità , sono esercitate in comune dalle istituzioni europee e da quelle nazionali. La distribuzione delle potestà fra le une e le altre, in relazione alle aree a competenza concorrente, è regolata dal principio di sussidiarietà , che consente di individuare il livello di governo (unione unione, Stato o ente esponenziale infrastatale) autorizzato ad operare, in modo che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini che ne sono destinatari. Lo svolgimento di queste funzioni, aventi ambito di estensione pari a quello degli Stati, è affidato ad una struttura istituzionale piuttosto complessa. L’unione unione, infatti, si compone di tre ordinamenti: alla Comunità europea si affiancano la Politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. In queste due forme di cooperazione, il quadro istituzionale è il medesimo della Comunità europea (con l’aggiunta di alcuni organismi speciali, di natura amministrativa), ma il riparto dei compiti fra le istituzioni è diverso. Intanto, la determinazione degli orientamenti politici generali spetta esclusivamente al Consiglio europeo. Poi, la preminenza del Consiglio (e degli altri organi intergovernativi) è assai maggiore. Inoltre, subiscono restrizioni sia i poteri di iniziativa spettanti alla Commissione, sia il potere di controllo politico di cui è investito il Parlamento europeo. Una seconda fonte di complessità consiste nel fatto che il Trattato istitutivo dell’unione unione consente ad alcuni Stati membri di non partecipare a determinate politiche comuni, in particolare in ambito monetario e sociale. Infine, l’unione unione è collegata, funzionalmente e strutturalmente, con l’Unione dell’Europa Occidentale (Ueo) e con l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato). Considerata come ordinamento giuridico, l’unione unione presenta, anzitutto, normazione propria, sia pure diversamente configurata nelle sue tre componenti. Inoltre, è dotata di plurisoggettività , in quanto il Trattato di Maastricht riconosce i cittadini degli Stati membri come soggetti del proprio ordinamento giuridico, assieme alle istituzioni pubbliche comuni ed agli Stati membri dell’unione unione: ad essi spetta, infatti, la cittadinanza dell’unione unione. Si tratta di uno status aggiuntivo alla cittadinanza statale, ma correlato con essa, che consiste in una serie di diritti: dalla libertà di circolazione e soggiorno al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali nei comuni di residenza, dal diritto di petizione nei confronti del Parlamento europeo al diritto di rivolgersi al mediatore, fino alla protezione diplomatica e consolare comune. Si aggiunga che l’unione unione garantisce e promuove, in quanto principi generali del diritto comunitario, i diritti fondamentali dell’individuo quali risultano, da un lato, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. Convenzione europea dei diritti dell’uomo) del 1950; dall’altro, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Peraltro, è limitato il controllo giurisdizionale assicurato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado: ne sono esclusi, infatti, la politica estera e di sicurezza comune e, quasi interamente, la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni. Di conseguenza, le posizioni giuridiche soggettive afferenti a queste aree non sono giustiziabili se non in ambito nazionale, a differenza di quanto è avvenuto, sin dall’inizio, nel processo di integrazione comunitaria. (Della Cananea).

unione europea occidentale (Ueo): organizzazione regionale di difesa istituita con il Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948 tra Belgio, Francia, Gran Bretagna, Olanda e Lussemburgo, modificato con l’Accordo di Parigi del 1955. Vi hanno aderito successivamente: Italia, Portogallo, Spagna, Repubblica federale tedesca e nel 1992 la Grecia. Sono membri associati: Islanda, Turchia e Norvegia. Siedono come osservatori Danimarca e Irlanda. Ha sede a Londra. Sono organi principali: il Consiglio, composto dai Ministro degli affari esteri e della difesa; il Segretario generale; l’Assemblea, composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri e un certo numero di organi sussidiari. Compito principale è la difesa dei propri membri attraverso il coordinamento con la Nato che esercita alcuni controlli e l’iniziativa dell’azione in caso di aggressione.

unione nazionale comuni, comunità , enti montani: v. Uncem.


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