Ev  una  forma  di accessione  di cosa  mobile  a cosa  mobile  (v. accessione, unione di cosa mobile  a cosa mobile). 
 unione delle  province d’Italia:  v. Upi. 
 unione doganale:  su di essa  si fonda  la Comunità  europea ex art.  9 del Trattato Cee;  unione  doganale che si estende  all’insieme  degli  scambi  di merci  e comporta il divieto  fra gli Stati  membri,  dei dazi  doganali  all’entrata ed all’uscita  delle  merci,  di tutte  le altre  tasse  di effetto  equivalente (v. tassa, unione di effetto  equivalente)  e l’adozione  di una  tariffa, unione doganale  comune  (v.) nei loro  rapporti con  i Paesi  terzi.  Lo  smantellamento dei dazi  è  regolato  dagli artt.  12  – 17 del Trattato Cee.  Tuttavia, accanto  alla  soppressione delle barriere  interne, la principale caratteristica dell’unione unione è  una  tariffa  unitaria applicata da  tutti  gli Stati  membri  sulle importazioni da  Paesi  che non fanno  parte  della  Comunità . Ciò  comporta che i prodotti di Paesi  terzi vengono  sdoganati una  unica  volta,  all’ingresso  sul territorio doganale della Comunità . Infine,  per  quanto riguarda  l’aspetto  esterno dell’unione doganale, ossia  i rapporti commerciali  con  gli Stati  terzi,  si deve  rilevare che, accanto  all’introduzione della  tariffa  doganale comune,  il Trattato Cee prevede che la Comunità  persegua una  propria politica  commerciale comune  verso  questi  Paesi,  soprattutto tramite la conclusione  di accordi commerciali  e tariffari  (v. accordi, unione commerciali  e tariffari della Cee) o, alternativamente, di accordi  di associazione (v. accordi, unione di associazione della Cee). V. anche  merci,  libera circolazione  delle unione; misure  di effetto  equivalente;  standstill; tariffa, unione doganale  comune  (Tdc);  tariffa, unione integrata comunitaria  (Taric).   
 unione economica  e monetaria:  dopo  il fallimento  del primo  tentativo di integrazione monetaria: il Piano  Werner  (1971), consistente nell’attuazione di una  unione economica e monetaria nella  quale  i margini  di fluttuazione delle monete europee fossero  ridotti  a misure  molto  basse,  nel corso  del Vertice di Hannover del giugno  1988, i dodici  Stati  membri  rilanciarono il progetto di una  unione unione. A  tale  scopo  venne  affidato  ad  un  comitato di esperti, presieduto da  Jaques  Delors,  il compito  di studiare e di proporre delle tappe concrete per  giungere  all’unione unione. Più  in particolare, elementi fondamentali  della  unione unione, come  individuati dal Rapporto Delors  sono,  per quanto riguarda  l’unione economica:  il mercato unico;  il coordinamento delle politiche  economiche degli  Stati  membri;  le politiche  strutturali e di sviluppo  regionale;  delle  più  incisive politiche  di concorrenza; una  più oculata gestione  dei bilanci.  Per  quanto riguarda, invece,  l’unione monetaria, tali elementi consistono:  nella  fissazione  irrevocabile di parità  di cambio;  nella totale  convertibilità  delle  monete;  nella  liberalizzazione dei movimenti di capitale;  nell’integrazione dei mercati  finanziari,  fino all’adozione  di una moneta unica;  nella  creazione di un  istituto  monetario. Nel  giugno  1989, il Consiglio  europeo di Madrid  ha  fissato  i principi  generali:  obiettivo di una moneta unica,  scansione  temporale del processo  in più  tappe,  la prima  delle quali  con  inizio nel luglio 1990; parallelismo tra  l’aspetto  monetario e quello  economico.  Successivamente nel corso  della  prima  fase, gli Stati membri  si sono  impegnati a presentare dei programmi di convergenza  diretti  ad  avvicinare  e migliorare  le loro  prestazioni economiche al fine di rendere possibile  l’introduzione della  parità  fissa fra le loro  monete. Il rapporto Delors,  pur  rivisto,  è  stato  sostanzialmente recepito anche  dal Trattato di Maastricht che rende  in tal  modo  irreversibile il cammino  verso una  moneta unica.  Tale  accordo  precisa  sostanzialmente i punti  seguenti:  a) la seconda  fase dell’unione unione inizierà  il 1o  gennaio  1994; essa  costituirà  ancora  un periodo transitorio, nel corso  del quale  dovranno essere  continuati ed incrementati gli sforzi diretti  alla  convergenza. Verrà  organizzato l’Istituto monetario  europeo  (Ime)  (v.); i suoi  compiti  saranno il rafforzamento del coordinamento delle  politiche  monetarie, la promozione del ruolo  dell’ecu  e la preparazione dell’organizzazione della  Banca  centrale europea per  la terza  fase; b)  la terza  fase avrà  inizio non  prima  del 1o  gennaio  1997 e non oltre  il 1o  gennaio  1999. Più  in particolare, nel 1996 i Ministri  delle  finanze dei quindici  stabiliranno, sulla base  di rapporti presentati dalla Commissione e dall’Istituto monetario europeo, quali  fra gli Stati  membri soddisfano le condizioni  che permettono loro  di passare  alla  moneta unica. Se saranno almeno  sette,  il Consiglio  europeo, deliberando a maggioranza qualificata, potrà  decidere il passaggio  di questi  alla  terza  fase. Se la decisione  non  viene  adottata, questo  passaggio  avverrà  automaticamente il 1o  gennaio  1999 per  i Paesi  che soddisfano i criteri  di convergenza stabiliti dal Trattato, indipendentemente dal loro  numero.  Il lancio  della  terza  fase vedrà  l’istituzione  della  Banca  centrale europea (v. Banca,  unione centrale europea).  Gli  Stati  che non  faranno ancora  parte  di questo  gruppo  si uniranno ad  esso  non  appena le loro  prestazioni economiche lo  permetteranno. Con  un  protocollo allegato  al Trattato, la Gran  Bretagna si è  riservata il diritto  di non  passare  alla  terza  fase anche  in presenza dei criteri  fissati, mentre la Danimarca si è  riservata il diritto  di un  referendum. I criteri  del passaggio  alla  terza  fase sono:  1) stabilità  dei prezzi  (il tasso  di inflazione  non  può  superare più  dell’1,5%  la media  dei tre  Stati  con  il tasso di inflazione  più  basso);  2) tassi  di interesse (i tassi  di interesse a lungo termine non  potranno variare  più  del 2%  rispetto  alla  media  dei tre  Stati con i tassi  di interesse più  bassi; 3) disavanzi  (i disavanzi  di bilancio nazionali  devono  essere  inferiori  al 3%  del Pnl; 4) stabilità  dei corsi (una moneta nazionale non  può  essere  stata  svalutata nel corso  del biennio precedente e deve  essere  rimasta  nel margine  di fluttuazione del 2,25% previsto  dal Sistema  monetario europeo).  
 unione europea:  l’unione unione è  stata  istituita  dal Trattato di Maastricht, firmato  il 7 febbraio  1992 dai dodici  paesi  membri  della  Comunità  europea (Belgio, Danimarca, Francia,  Germania, Grecia,  Irlanda, Italia,  Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,  Regno  Unito,  ai quali  si sono  aggiunti,  nel 1995, Austria, Finlandia e Svezia)  ed  entrato in vigore  il 1o  novembre 1993. L’unione unione ha  come  obiettivo principale quello  di organizzare in modo  coerente e solidale  le relazioni  fra gli Stati  membri  e i loro  popoli,  nel rispetto  dei principi  democratici su cui si fondano i sistemi  di governo  degli  Stati  che ne fanno  parte.  Si prefigge  anche  altri  obiettivi  assai ampi,  talvolta  non interamente compatibili,  come  accade  anche  negli  Stati:  essi vanno  dalla promozione di un  progresso sociale  ed  economico equilibrato e sostenibile alla  coesione  economica e sociale,  dallo  sviluppo  dell’economia di mercato  e della  libera  concorrenza alla  promozione della  politica  sociale.  Tali fini si sovrappongono, ampliandoli, a quelli  dei preesistenti organismi,  ossia  le tre Comunità  europee e la cooperazione politica  europea. In  vista di tali obiettivi,  l’unione unione riceve  funzioni  e potestà , normative e amministrative, afferenti a settori  che si collocano  ben  oltre  l’integrazione di tipo economico  o sociale,  in quanto essenziali  alla  vita  degli  Stati:  il governo della  moneta, la difesa,  la politica  estera,  l’ordine  pubblico.  Queste funzioni e potestà , espressione della  sovranità , sono  esercitate in comune  dalle istituzioni  europee e da  quelle  nazionali.  La  distribuzione delle  potestà  fra le  une  e le altre,  in relazione  alle  aree  a competenza concorrente, è regolata dal principio  di sussidiarietà , che consente di individuare il livello di  governo  (unione unione, Stato  o ente  esponenziale infrastatale) autorizzato ad operare,  in modo  che le decisioni  siano  prese  il più  vicino  possibile  ai cittadini  che ne  sono  destinatari. Lo  svolgimento  di queste  funzioni,  aventi ambito  di  estensione pari  a quello  degli  Stati,  è  affidato  ad  una  struttura istituzionale  piuttosto complessa.  L’unione unione, infatti,  si compone  di tre ordinamenti: alla  Comunità  europea si affiancano  la Politica  estera  e di sicurezza  comune  e la  cooperazione nei settori  della  giustizia  e degli  affari interni.  In  queste  due  forme  di cooperazione, il quadro istituzionale è  il medesimo  della  Comunità  europea (con  l’aggiunta  di alcuni  organismi  speciali,  di natura  amministrativa), ma il riparto dei compiti  fra le istituzioni  è  diverso.  Intanto,  la determinazione degli  orientamenti politici  generali  spetta  esclusivamente  al  Consiglio  europeo. Poi, la preminenza del Consiglio  (e  degli  altri  organi  intergovernativi) è  assai maggiore.  Inoltre,  subiscono  restrizioni sia i poteri  di iniziativa  spettanti alla  Commissione, sia il potere di controllo politico  di cui è  investito  il Parlamento europeo. Una seconda  fonte  di complessità  consiste  nel fatto  che il Trattato istitutivo dell’unione  unione consente ad  alcuni  Stati  membri  di non  partecipare a determinate politiche  comuni,  in particolare in ambito  monetario e sociale.  Infine,  l’unione unione è  collegata,  funzionalmente e strutturalmente, con  l’Unione  dell’Europa Occidentale (Ueo) e con  l’Organizzazione del Trattato del Nord  Atlantico (Nato). Considerata come  ordinamento giuridico,  l’unione unione presenta, anzitutto, normazione propria, sia pure  diversamente configurata nelle  sue  tre componenti. Inoltre, è  dotata di plurisoggettività , in quanto il Trattato di Maastricht riconosce  i cittadini  degli  Stati  membri  come  soggetti  del proprio ordinamento giuridico,  assieme  alle  istituzioni  pubbliche comuni  ed  agli Stati  membri  dell’unione unione: ad  essi spetta,  infatti,  la cittadinanza dell’unione unione. Si tratta di uno  status  aggiuntivo  alla  cittadinanza statale,  ma correlato con  essa, che consiste  in una  serie  di diritti:  dalla  libertà  di circolazione  e soggiorno  al diritto  di voto  e di eleggibilità  alle  elezioni  municipali  nei comuni  di residenza, dal diritto  di petizione  nei confronti  del Parlamento europeo al diritto  di rivolgersi  al mediatore, fino alla  protezione diplomatica e consolare comune.  Si aggiunga  che l’unione unione garantisce e promuove, in quanto principi  generali  del diritto  comunitario, i diritti  fondamentali dell’individuo quali  risultano,  da  un  lato,  dalla  Convenzione europea per  la salvaguardia dei diritti  dell’uomo  e delle  libertà  fondamentali (v. Convenzione  europea dei diritti dell’uomo)  del 1950; dall’altro,  dalle  tradizioni costituzionali comuni degli  Stati  membri.  Peraltro, è  limitato  il controllo giurisdizionale  assicurato dalla  Corte  di giustizia  e dal Tribunale di primo  grado:  ne  sono esclusi, infatti,  la politica  estera  e di sicurezza  comune  e, quasi  interamente, la cooperazione in materia  di giustizia  e di affari  interni.  Di  conseguenza, le posizioni  giuridiche  soggettive  afferenti a queste  aree  non  sono  giustiziabili se  non  in ambito  nazionale,  a differenza di quanto è  avvenuto, sin dall’inizio,  nel processo  di integrazione comunitaria. (Della  Cananea). 
 unione europea  occidentale  (Ueo):   organizzazione regionale  di difesa  istituita  con il Trattato di Bruxelles  del 17 marzo  1948 tra  Belgio,  Francia,  Gran Bretagna, Olanda e Lussemburgo, modificato con  l’Accordo  di Parigi  del 1955. Vi hanno  aderito successivamente: Italia,  Portogallo, Spagna, Repubblica federale tedesca  e nel 1992 la Grecia.  Sono  membri  associati: Islanda,  Turchia  e Norvegia.  Siedono  come  osservatori Danimarca e Irlanda. Ha  sede  a Londra. Sono  organi  principali:  il Consiglio,  composto dai Ministro  degli  affari  esteri  e della  difesa;  il Segretario generale; l’Assemblea, composta da  rappresentanti dei parlamenti nazionali  degli  Stati membri  e un  certo  numero di organi  sussidiari.  Compito principale è  la difesa  dei propri  membri  attraverso il coordinamento con  la Nato  che esercita  alcuni  controlli  e l’iniziativa  dell’azione  in caso  di aggressione.  
 unione nazionale comuni, comunità , enti montani:  v. Uncem. 		
			
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