Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Continenza



continenza di cause: è il particolare rapporto intercorrente fra due cause, qualora le stesse abbiano in comune l’elemento soggettivo (personae) e parte di quello oggettivo (precisamente il titolo o causa petendi), mentre l’oggetto delle stesse sia tale, che quello di una, detta contenente, ricomprenda in se´ quello dell’altra, detta contenuta, in maniera tale che il petitum della causa contenente sia qualitativamente e quantitativamente più ampio di quello della contenuta, così da ricomprenderlo in se´ . Da questo punto di vista la continenza può considerarsi come una specie del genere connessione (v.), così pure come una forma attenuata di litispendenza (v.), da questa differenziandosi solo per la maggior ampiezza dell’oggetto dell’una causa rispetto all’altra. In tale ultimo senso sembra, peraltro, considerare la continenza la legge, che, senza dettare una definizione della stessa, ne disciplina soltanto gli effetti (art. 39, comma 2o, c.p.c.), statuendo che se due cause continenti pendono avanti a giudici diversi, le stesse debbono essere riunite, in qualunque stato e grado del procedimento ed anche d’ufficio, avanti a quello competente per la causa di maggior ampiezza, dopo che il giudice della causa contenuta abbia dichiarato con sentenza la continenza, fissando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della stessa avanti a quello della causa contenente. Il tutto al fine di evitare la possibile insorgenza di un contrasto di giudicati, ovvero che il segmento di petitum comune alle due cause possa essere oggetto di un duplice accertamento giudiziale.


Contiguità      |      Conto


 
.