continenza di cause:  è  il particolare rapporto intercorrente fra due  cause,  qualora  le stesse  abbiano in comune  l’elemento  soggettivo  (personae) e parte  di quello oggettivo  (precisamente il titolo  o causa  petendi), mentre l’oggetto  delle stesse  sia tale,  che quello  di una,  detta  contenente, ricomprenda in se´ quello  dell’altra,  detta  contenuta, in maniera tale  che il petitum  della  causa contenente sia qualitativamente e quantitativamente più  ampio  di quello  della  contenuta, così  da  ricomprenderlo in se´ . Da  questo  punto  di vista la continenza  può  considerarsi come  una  specie  del genere  connessione  (v.),  così pure come  una  forma  attenuata di litispendenza (v.),  da  questa  differenziandosi solo  per  la maggior  ampiezza  dell’oggetto  dell’una  causa  rispetto  all’altra. In  tale  ultimo  senso  sembra,  peraltro, considerare la continenza la legge, che, senza dettare una  definizione della  stessa,  ne  disciplina  soltanto gli effetti  (art.  39, comma  2o, c.p.c.), statuendo che se due  cause  continenti pendono avanti  a giudici diversi,  le stesse  debbono essere  riunite,  in qualunque stato  e grado del procedimento ed  anche  d’ufficio, avanti  a quello  competente per  la causa  di maggior  ampiezza,  dopo  che il giudice  della  causa  contenuta abbia dichiarato con  sentenza la continenza, fissando  alle  parti  un  termine perentorio per la riassunzione della  stessa  avanti  a quello  della  causa  contenente. Il tutto al fine di evitare  la possibile  insorgenza di un  contrasto di giudicati,  ovvero che il segmento di petitum comune  alle  due  cause  possa  essere  oggetto  di un  duplice  accertamento giudiziale. 		
			
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