scritturazione dell’atto notarile:  ai sensi  dell’art.  53, comma  1o, L.N. gli originali  degli atti  notarili  saranno scritti  in carattere chiaro  e distinto  e facilmente leggibile, senza  lacune  o spazi  vuoti  che non  siano  interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni addizioni  nel corpo  dell’atto  e senza raschiature. Nel  caso  in cui occorra  togliere,  variare  od  aggiungere qualche parola,  l’art. 53, commi  2o, 3o, 4o, e 5o, prescrive  apposite  norme  per  la confezione delle  postille  (v. postille nell’atto notarile).  Ai  sensi  dell’art.  51 n. 9 L.N. l’atto  notarile deve  contenere la menzione che l’atto  è  stato  scritto dal notaro o da  persona di sua  fiducia,  con  l’indicazione  dei fogli di cui consta  e delle  pagine  scritte.   
 scritturazione dell’atto pubblico:  v. atto, redazione  e stesura dell’scritturazione pubblico. 		
			
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