Enciclopedia giuridica

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Ciechi

I ciechi sono considerati alla stregua di tutti gli altri soggetti di diritto (v. capacità giuridica; persona fisica): una volta raggiunta la maggiore età , salvo che sia pronunciato nei confronti degli stessi un provvedimento di inabilitazione (v.) o di interdizione (v.), e salvo la eventuale temporanea incapacità di intendere e di volere (v. incapacità naturale, ciechi del contraente; capacità di agire) (art. 428 c.c.) i ciechi hanno la piena capacità di agire (art. 2 c.c.). Ciò è espressamente affermato dalla l. 3 febbraio 1975, n. 18, il cui art. 1 dispone che la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purche´ non sia inabilitata o interdetta a norma degli artt. 414, 415 e 416 del c.c.. Il successivo art. 2 dispone che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse. Il comma 2o, del predetto art. 2 aggiunge che resta fermo il divieto di cui all’art. 604, ultimo comma, del c.c. tale disposizione dispone che chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. Si ritiene che tale divieto non valga per il cieco che faccia testamento segreto mediante caratteri braille, perche´ il cieco è in grado di leggere tali caratteri. Nonostante il cieco sappia sottoscrivere, può chiedere che assista al compimento dell’atto o partecipi alla redazione dello stesso, una persona alla quale egli accordi la necessaria fiducia, la quale rispettivamente, a seconda dei casi, apporrà dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole il testimone o partecipante alla redazione dell’atto (art. 3 l. n. 18 del 1975). Se la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la propria firma o è in grado di sottoscrivere solo con il segno di croce (v. crocesegno), l’atto documentato mediante scrittura privata alla quale partecipa il cieco sarà perfezionato con la concorrenza delle seguenti formalità: a) apposizione di segno di croce o iscrizione nel documento della formula impossibilitato a sottoscrivere (art. 4, comma 1o, l. n. 18 del 1975); b) intervento e sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’art. 3 della l. n. 18 del 1975. Relativamente all’intervento del cieco nell’atto notarile (v. atto pubblico notarile) valgono le seguenti regole: in primo luogo non è mai ammessa la rinunzia all’assistenza dei testimoni (art. 48 L.N.) (v. testimoni, ciechi nell’atto notarile) e la dispensa dalla lettura degli allegati (art. 51 n. 8 L.N.) (v. allegati all’atto notarile). Se il cieco sa sottoscrivere e non richiede l’assistenza all’atto notarile di uno dei soggetti di cui all’art. 3 della l. n. 18 del 1975, alla perfezione dell’atto pubblico sarà sufficiente l’intervento in atto dei testimoni. Qualora il cieco sappia apporre solo il crocesegno o non sia in grado di sottoscrivere, sarà necessario l’intervento nell’atto, oltre ai due testimoni ex art. 48 L.N., anche di due assistenti al compimento dell’atto, ex art. 3 l. n. 18 del 1975, ai quali il cieco accordi la necessaria fiducia, oltre alla menzione in atto che il soggetto è impossibilitato a sottoscrivere perche´ cieco (o per altra causa) o che lo stesso è in grado di apporre solo il crocesegno. Si ritiene che in applicazione dell’art. 51 n. 10 L.N., la dichiarazione della impossibilità di sottoscrivere e della relativa causa debba provenire direttamente dalla parte. Inoltre, per il prevalente orientamento, poiche´ l’ex art. 47, comma 3o, L.N. spetta al notaro soltanto d’indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto, si ritiene inammissibile l’intervento in atto di un soggetto che partecipi alla redazione dell’atto, ex art. 3, comma 3o, l. n. 18 del 1975, essendo compatibile con la funzione notarile solo l’intervento di una o più persone che assistano al compimento dell’atto ex art. 3, comma 2o, l. n. 18 del 1975. Gli assistenti al compimento dell’atto devono essere persone diverse dai testimoni, l’interprete ed i fidefacienti, non possono essere ciechi, incapaci di sottoscrivere, legati al notaio da un rapporto di coniugio o di parentela ed affinità entro il terzo grado inclusivamente, devono inoltre essere costituiti in atto, e apporre le proprie sottoscrizioni dopo quella del cieco (se sa sottoscrivere ed ha ciononostante richiesto l’intervento degli assistenti al compimento dell’atto) o dopo l’eventuale crocesegno apposto dallo stesso cieco, facendo precedere la propria sottoscrizione dalle parole il testimone. Si ritiene che il notaio non debba procedere all’identificazione degli assistenti al compimento dell’atto, essendo la loro funzione assimilabile maggiormente a quella di un interprete piuttosto che a quella di un curatore. Il rapporto ciecociechiassistito al compimento dell’atto ha natura di mandato. V. anche capacità di agire, ciechi del cieco e del sordomuto; inabilitazione.


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