Enciclopedia giuridica

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Rifugiato

Per rifugiato (o profugo straniero) si intende colui che abbandona il territorio dello Stato in cui risiede per chiedere asilo politico in un altro Stato. Lo status di rifugiato si acquista sia quando un soggetto viene espulso dal territorio di uno Stato e gli viene successivamente impedito il rientro in patria sia quando espatria poiche´ perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità , appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Dal rifugiato si distingue la situazione del rimpatriato (o profugo nazionale), cittadino di uno Stato che risiede abitualmente in un altro Stato e che, a causa di eventi bellici, politici o di altre situazioni verificatesi in tale Paese, volontariamente (a causa dell’impossibilità di esercitare taluni diritti e libertà fondamentali) oppure forzatamente lo abbandona e rimpatria (ossia si rifugia nello Stato di cui è cittadino). La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato va presentata all’ufficio di polizia di frontiera per il successivo esame da parte di una commissione interministeriale all’uopo costituita. Con la l. n. 39 de 1990 si è disposto che lo status di rifugiato può essere riconosciuto anche agli stranieri extraeuropei, abrogando la c.d. riserva geografica, posta dal Governo italiano all’atto della ratifica della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, per limitarne il riconoscimento ai soli stranieri europei.


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