Il termine naufragio deriva  dal latino  navis  fractio  e sta  ad  indicare  qualunque rottura della  nave  che la renda  assolutamente inutilizzabile.  Il c.p. (art.  428) configura  come  reato  il cagionare il naufragio di una  nave  altrui.  L’art.  1122 c. nav. prevede aggravanti  nel caso  in cui tale  delitto  sia commesso  dal comandante, da  altro  componente dell’equipaggio o da  persona comunque addetta alla  navigazione  marittima, avvalendosi  delle  sue  funzioni.   
 delitto di naufragio:  delitto  previsto  insieme  alla  sommersione e al disastro  aviatorio dall’art.  428 c.p., consistente nel causare  il naufragio di una  nave  o di altro  edificio natante. Considerato delitto  contro  l’incolumità  pubblica  e non  contro  il patrimonio, riceve  una  disciplina  dettagliata, con  la previsione  della  forma sia  dolosa  (di  danno:  art.  428 c.p.; di pericolo:  art.  429 c.p.)  che colposa  (di danno:  art.  449 c.p.; di pericolo:  art.  450 c.p.).  V. nave,  naufragio nel diritto  penale. 		
			
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