Enciclopedia giuridica

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Naturalia negotii

Elementi naturali, o naturalia negotii, sono quegli elementi, caratterizzanti i singoli tipi contrattuali, che la legge prevede con norme dispositive o suppletive, suscettibili perciò di essere eliminati per volontà delle parti (come, ad esempio, gli interessi compensativi sul prezzo nella vendita, a norma dell’art. 1499 c.c.). La categoria è stata fortemente criticata, in tempi antichi come recenti, per la considerazione che con essa si confonderebbe fra elementi del contratto ed effetti dello stesso (così l’obbligazione di corrispondere gli interessi compensativi sul prezzo sarebbe una obbligazione nascente dal contratto di vendita e, perciò , un effetto di questo). La critica risente, a sua volta, dell’antica concezione che identificava il contratto con l’accordo delle parti e considerava quale effetto (ex lege) del contratto tutto ciò che non fosse stato dalle parti pattuito. Va perciò richiamato qui il concetto di contenuto legale del contratto: la categoria degli elementi naturali può sopravvivere se si considera che essa identifica quella parte del contenuto legale dei singoli tipi contrattuali che è introdotta da norme derogabili per volontà delle parti.


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