inabilitazione per infermità mentale:  v. inabilitazione. 
 interdizione  per infermità mentale:  v. interdizione. 
 infermità mentale nel diritto penale:  è  regolata agli artt.  88 e 89 del c.p. i quali  parlano  di vizio di mente,  intendendo con  ciò  uno  stato  mentale, derivante da infermità , che esclude  o diminuisce  la capacità  d’intendere o di volere.  La parola  mente,  che figura  nei due  articoli  citati,  ha  un  significato  assai ampio:  vi sono  compresi  non  solo  tutti  i processi  intellettivi, dai più elementari ai più  complessi  (percezione, attenzione, memoria, rappresentazione, giudizio,  ragionamento ecc.), ma anche  quelli  della volontà . L’alterazione della  mente,  poi,  deve  dipendere da  infermità , e cioè da  uno  stato  patologico  (morboso) che turbi  l’equilibrio  funzionale dell’organismo. Non  occorre  che tale  stato  sia permanente: basta  che abbia le caratteristiche della  malattia, la quale  per  sua  natura ha  un  decorso variabile,  potendo progredire o regredire, aggravarsi  o guarire.  Non  è necessario  neppure che l’alterazione mentale riguardi  insieme  la capacità d’intendere e quella  di volere,  essendo  sufficiente  che si verifichi  nell’una  o nell’altra.  Lo  stato  patologico  può  anche  non  essere  clinicamente definibile. L’incapacità  d’intendere si riscontra nei casi di follia  intellettiva o delle idee,  che dalle  forme  più  gravi  della  demenza, dell’idiozia,  del cretinismo  e dell’imbecillità  scende  a semplici  stati  di confusione mentale, e cioè  a quelle forme  morbose nelle  quali  la funzionalità  della  mente,  pur  esistendo, è  in misura  maggiore  o minore  influenzata dall’aberrazione delirante. L’incapacità  di volere,  d’altro  canto,  si presenta nelle  forme  patologiche in  cui l’intelletto  funziona  regolarmente, ma il soggetto  non  è  in grado  di agire secondo  ragione,  essendo  schiavo  di un  motivo  che opera  in modo irresistibile.  L’agente  in tali  casi si rende  conto  del disvalore  sociale dell’atto  che compie,  ma non  può  agire  altrimenti, come  avviene  nella cleptomania, piromania ecc.. Dalla  necessità  che l’alterazione mentale abbia una  base  patologica  deriva  che di regola  non  costituisce  vizio di mente  la c.d. pazzia  morale  o immoralità  costituzionale, la quale  si risconta  negli individui  che difettano completamente di senso  morale.  Se, però , questa forma  degenerativa interessa anche  la sfera  intellettuale o quella  volitiva, come  avviene  nei casi più  gravi, il vizio di mente,  a nostro  parere, non  può escludersi.  (Magagnoli). 		
			
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