tutela aquiliana:  è  la tutela realizzata dalla  responsabilità  extracontrattuale  (v. responsabilità , tutela extracontrattuale). 
 tutela degli interdetti:  v. interdizione. 
 tutela dei minori:  il minore  acquista  diritti  ed  assume  doveri  per  mezzo  di coloro  che sono  i suoi  legali rappresentanti (v. rappresentanza,  tutela legale): egli è  sottoposto alla  potestà  dei genitori  (v. potestà , tutela dei genitori)  (art.  316 c.c.) o, in mancanza di genitori  viventi,  alla  cura  di un  tutore nominato dal pretore, in funzione  di giudice  tutelare (artt.  343 ss. c.c.). Ai  genitori,  o al tutore, spetta  la legale  rappresentanza del minore:  essi amministrano i beni di cui il minore  sia proprietario (per  averli,  ad  esempio,  ricevuti  in eredità o in donazione); compiono,  in suo nome,  gli atti giuridici (v.) mediante i quali  il minore  acquista  diritti  o assume  doveri  (danno in locazione  i suoi beni,  esigono  i suoi  crediti  ecc.). I genitori  possono  però  compiere  gli atti di straordinaria amministrazione (come  alienare o ipotecare o dare  in pegno  i beni  del minore  o accettare o rinunciare ad  eredità , contrarre mutui  ecc.) solo  per  necessità  o utilità  evidente del minore  e previa autorizzazione del giudice  tutelare; non  possono,  inoltre,  riscuotere capitali spettanti al minore  se non  previa  autorizzazione dello  stesso  giudice  che ne determina le modalità  di impiego  (art.  320 c.c.). Maggiori  limiti incontrano i poteri  di rappresentanza del tutore:  questi  non  può , senza  autorizzazione del giudice  tutelare, comperare beni  in nome  del minore  (ad  esempio, investire  il danaro del minore  in immobili  o in titoli),  eccettuati solo  i beni necessari  per  l’uso del minore  e per  l’amministrazione del suo patrimonio;  mentre deve  richiedere, per  i più  importanti atti  di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione del tribunale (artt.  374 ss. c.c.). Questa sostituzione del legale  rappresentante al minore  nel compimento di atti giuridici  in suo nome  vale  solo  per  gli atti  che non  abbiano carattere strettamente personale. Ci sono  atti,  come  il matrimonio (v.) o il riconoscimento di figlio naturale (v. riconoscimento, tutela del figlio  naturale)  o il testamento  (v.),  oppure come  l’iscrizione  ad  un  partito politico,  che implicano  scelte  assolutamente personali:  il minore  non  può  compierli, perche´  incapace  di agire  (il minore  di sedici anni,  se si tratta del riconoscimento di figlio naturale); ma neppure li può  compiere, in suo nome,  chi esercita  su di lui la legale  rappresentanza. L’incapacità  legale  di agire,  stabilita  per  il minore  di diciotto  anni,  può  non  corrispondere, e normalmente non  corrisponde, ad  una  effettiva  e totale  incapacità  del minore  di intendere e di volere,  ossia  di rendersi conto  delle  conseguenze giuridiche  dei propri  atti.  L’incapace  legale  può  avere  la naturale capacità di intendere e di volere,  e può  averla  in diversa  misura  a seconda  dell’età  e in rapporto alla  diversa  natura o al diverso  contenuto dell’atto.  A  dieci anni  ad  esempio,  si ha  la capacità  naturale di intendere e di volere  in rapporto a contratti come  l’acquisto  di un  quaderno o il trasporto in tram  e simili; ad  età  successive  la capacità  naturale si estende, progressivamente, alla  possibilità  di valutare le conseguenze giuridiche  dell’acquisto di beni  di maggiore  valore  economico e alla  conclusione  di contratti di maggiore complessità , fino a corrispondere, alla  vigilia della  maggiore  età , ad  un grado  di capacità  naturale pressoche´  corrispondente, o già  corrispondente, a  quello  che normalmente è  presente in un  maggiorenne. Il minore  resta, quale  che sia la sua  età  e la natura o il contenuto del contenuto del contratto, legalmente incapace  di contrattare (v. incapacità , tutela legale). V. anche  genitori,  tutela come  rappresentanti  legali del minore;  responsabilità , tutela dei sorveglianti  di incapaci, dei genitori,  dei tutori, dei precettori. 
 tutela della cosa comune:  ciascuno  dei partecipanti alla comunione (v.) può agire  contro  i terzi  per  la tutela tutela, sia con  azioni  petitorie (v. azione,  tutela petitoria),  sia con  azioni  possessorie (v. azione,  tutela possessoria). 
 tutela della detenzione:  v. azione,  tutela di manutenzione; azione,  tutela di reintegrazione. 
 tutela della minoranza azionaria:  il c.c. prevede forme  di autotutela delle minoranze azionarie  contro  l’illecito  operato dagli amministratori  (v.) e dai sindaci (v.).  In  primo  luogo,  ciascun  socio  ha  il potere di sollecitare l’attività  di controllo del collegio sindacale (v.) su specifici  fatti  dei quali  è  a conoscenza e che ritiene  censurabili (art.  2408 c.c.). Il collegio  sindacale deve  tenere conto  della  denuncia nella  sua  relazione  all’assemblea  (v.).  Se la denuncia di fatti  censurabili proviene da  uno  o più  soci che rappresentino un  ventesimo  del capitale sociale (v.),  il collegio  sindacale deve  indagare senza  ritardo sui fatti  censurati e presentare le sue conclusioni  ed  eventuali  proposte all’assemblea,  che deve  essere  convocata immediatamente se la denuncia appare fondata  e vi è  urgente  necessità  di provvedere. In  secondo  luogo,  i soci che rappresentano il dieci per  cento del capitale  sociale  possono  denunziare al tribunale fatti  nei quali  vi è fondato sospetto  di gravi  irregolarità  da  parte  di amministratori e sindaci nell’adempimento dei loro  doveri  (art.  2409 c.c.). I soci denuncianti non  hanno  l’onere  di provare l’effettiva  sussistenza  delle  gravi  irregolarità:  è sufficiente  che essi documentino l’esistenza  di elementi di fondato sospetto di gravi  irregolarità . Se il tribunale ritiene  che gli elementi addotti non giustifichino  alcun  fondato sospetto, oppure che manchino gli estremi  di gravità  richiesti  dalla  legge, respinge  il ricorso;  altrimenti, sentiti  in camera di consiglio  gli amministratori e i sindaci,  dispone  l’ispezione dell’amministrazione a spese  dei soci richiedenti. Se il tribunale riscontra effettivamente la presenza di irregolarità , può : 1) disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare  l’assemblea,  fissandone  l’ordine  del giorno,  per  le conseguenti deliberazioni; 2) nei casi più  gravi, revocare esso stesso  gli amministratori e i sindaci  e nominare un  amministratore giudiziario determinandone  i poteri  e la durata.  
 tutela del possesso:  v. possesso,  tutela del tutela. 
 tutela preventiva del credito:  v. debito,  tutela e responsabilità ;  azione,  tutela revocatoria; azione,  tutela surrogatoria; termine,  decadenza  dal beneficio  del tutela; ritenzione, diritto  di tutela. 		
			
| Turpiloquio | | | Tutela cautelare |