Enciclopedia giuridica

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Stato

Dello stato si può dire, in prima approssimazione, che è la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana: la società del nostro tempo si presenta, essenzialmente, come una società frazionata in una pluralità di Stati, ciascuno dei quali esercita la propria sovranità su un dato territorio e sulla collettività in esso stanziata. Nella sovranità è l’essenza di questa forma di organizzazione politica: essa è il potere originario, ossia non derivante da alcun superiore potere di governare un determinato territorio, la originaria potestà di imperio, o di comando, su quanti vi si trovano. Di stato si può parlare in almeno tre significati, ciascuno dei quali mette in evidenza un diverso aspetto del medesimo fenomeno: a) se ne può parlare, anzitutto, con riferimento ad una collettività di persone stanziata su un definito territorio e sottoposta ad un medesimo potere sovrano: è in questo significato, lo stato comunità , ciò che nel linguaggio delle costituzioni si indica come il popolo, l’insieme dei cittadini di un dato stato; b) se ne può parlare, in secondo luogo, con riferimento al sistema di norme giuridiche che regola quella collettività: è lo stato ordinamento, l’insieme delle norme giuridiche poste da un medesimo potere sovrano o, comunque, da questo riconosciute come obbligatorie per la collettività ad esso sottoposta; c) se ne può parlare, infine, con riferimento agli apparati che compongono l’organizzazione di uno stato e mediante i quali è esercitata la sovranità . Sono gli apparati incaricati delle funzioni caratteristiche di uno stato, quelli che esercitano le funzioni normative: il parlamento, il governo, gli enti pubblici territoriali (come, in Italia, le regioni, le province, i comuni); quelli che attuano le funzioni giudiziarie: la magistratura; quelli che provvedono alle funzioni esecutive: ancora il governo, la P.A. centrale (a sua volta suddivisa in una pluralità di ministeri), gli enti pubblici in genere. Ev , in quest’ultimo significato, lo stato apparato o, secondo un’altra espressione, lo stato persona. L’espressione vale a personificare la sovranità : lo stato si presenta, esso stesso, come un soggetto (concepito come persona giuridica), che per mezzo dei suoi apparati (concepiti come organi dello stato) esercita la sovranità sugli altri soggetti. Lo stato è la moderna forma di organizzazione politica della società, secondo un modello che si è delineato fra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna per poi gradualmente estendersi ovunque, fino a diventare il modello pressoche´ universale. Ne furono artefici le monarchie assolute che, nell’epoca predetta, fondarono i primi Stati nazionali sovrani; le profonde trasformazioni successive, come la soppressione dell’assolutismo e la costruzione dello stato costituzionale e parlamentare, si presentano come trasformazioni interne a quell’originario modello di organizzazione politica, del quale conservano inalterati i fondamentali caratteri: l’unità e la concentrazione del potere sovrano. Tutto il potere è nello stato; qualsiasi altra concorrente autorità , soprastatuale o infrastatuale, è in linea di principio disconosciuta, o è riconosciuta solo per indipendente e sempre revocabile accettazione dello stato.

stato amministrativo: indica il modello di stato che ha nell’amministrazione il centro della propria attività . Si contrappone, così, allo stato di giurisdizione e, soprattutto, allo stato legislativo o di diritto, del quale costituisce, nella storia dell’Europa occidentale, la continuazione ed il superamento. Nello stato liberale di diritto del secolo XIX, il potere statale si esercita, soprattutto, attraverso l’attività legislativa, cioè attraverso una attività di predisposizione di regole generali e astratte. Lo stato tende a non intervenire direttamente nella società , limitandosi a svolgere un ruolo di regolatore neutrale. L’affermazione dello stato stato si verifica, approssimativamente, agli inizi di questo secolo, con l’allargamento del suffragio. Lo stato si amministrativizza sotto un duplice profilo. In primo luogo, aumentano sensibilmente le funzioni attribuite alle P.A. e queste ultime estendono notevolmente i loro poteri, che non consistono solo nella esecuzione di norme, ma anche nella produzione di regole e in altre attività implicanti notevoli margini di scelta (ad es. programmazione, pianificazione). In secondo luogo, la stessa attività legislativa perde, in parte, le caratteristiche di astrattezza e neutralità e tende ad acquisire, invece, i connotati, propri della misura amministrativa, della concretezza e della finalizzazione al raggiungimento di obiettivi determinati. Si moltiplicano, in questo quadro, gli interventi diretti dello stato nella società . L’affermazione dello stato stato è alla base, anche, dello sviluppo di un diritto amministrativo quale corpus normativo speciale, e derogatorio rispetto al diritto comune, che si applica alla P.A. e della creazione di un giudice apposito, diverso da quello ordinario, competente per la soluzione delle controversie che coinvolgono la P.A.. .

stato apparato: termine di significato non pacifico: indica, in contrapposizione al concetto di stato comunità , l’apparato centrale che dirige e governa l’intera società . Si definisce quindi come il complesso delle organizzazioni e delle attività facenti capo al potere supremo, per assicurare le esigenze unitarie di un ordinamento giuridico statale. Ev nozione utile per descrivere, negli ordinamenti non totalitari, la struttura composita dello stato i diversi modi di essere in cui si articola l’ordinamento. Allo stato stato si da il nome di stato persona in quegli ordinamenti nei quali si conferisce a tale complesso la personalità giuridica. (Diamanti).

stato assistenziale: v. stato sociale.

stato assoluto: è la forma assunta dallo stato moderno tra il XVII e il XVIII secolo, in quasi tutti i principali Paesi europei. Lo stato stato era fondato sulla teoria della sovranità , elaborata in campo giuridico da Bodin e in campo politico da Hobbes, incentrata sulla persona fisica del re e caratterizzata in primo luogo dalla puissance absolute et perpetuelle de doner et casser la loy, ovvero dal potere assoluto e perpetuo di fare e abrogare le leggi. L’esempio paradigmatico di stato stato è quello della Francia di Luigi XIV. Lo stato stato era caratterizzato, in economia, dal mercantilismo; a livello istituzionale, dalla prevalenza del re e dell’esecutivo sugli altri organi dello stato; in campo sociale, da un autoritarismo paternalista. La sua evoluzione fu condizionata dal sorgere di una burocrazia professionale di estrazione borghese, capace di sopravanzare la nobiltà e di porsi come fulcro del sistema esecutivo, specie in periferia. Essa caratterizzò a tal punto l’attività amministrativa, da rappresentare, assieme alla dinamica dei diritti politici a livello costituzionale, l’elemento di maggiore spinta verso il nuovo assetto dei poteri pubblici che si attuò nello stato di diritto (v.) borghese. Secondo la tesi di Tocqueville, tale burocrazia rappresentò anche l’elemento di maggiore continuità tra vecchio e nuovo regime, perpetuando metodi e principi amministrativi dello stato negli Stati postrivoluzionari. (Vetritto).

azionariato di stato: v. azionariato, stato di Stato.

beni patrimoniali indisponibili dello stato: v. beni, stato patrimoniali indisponibili dello Stato.

stato del benessere: v. stato sociale.

stato democratico: dal punto di vista costituzionale, si intende per stato stato quello nel quale viene osservato un insieme di regole procedurali atte ad assicurare la scelta e il controllo degli elettori sugli eletti e sul modo in cui vengono assunte le decisioni. Esempi di tali regole sono: l’elezione popolare dei membri dell’organo legislativo ed eventualmente dell’organo esecutivo, con voto libero, eguale e segreto, espresso senza distinzione di razza, censo, lingua o sesso; la prevalenza della maggioranza nel processo decisionale e insieme la tutela delle minoranze; la salvaguardia, infine, delle regole del gioco democratico. Quello delineato rappresenta naturalmente solo un idealtipo mai concretamente realizzato nella sua interezza. Storicamente, infatti, l’affermazione delle regole descritte è stata progressiva e si è accompagnata al graduale allargamento della base elettorale e della rappresentanza. In questo senso, si è parlato in dottrina di passaggio da uno stato monoclasse ad uno pluriclasse, o da una criptodemocrazia ad una democrazia matura. Per una tale differenziazione, però , non vi è luogo ne´ dal punto di vista costituzionale ne´ da quello politologico, quando si faccia riferimento ad una nozione puramente procedurale di democrazia quale quella sopradescritta. Laddove, invece, ci si riferisca ad un concetto di democrazia sostanziale, la stessa differenziazione assume una innegabile importanza nella materia delle funzioni amministrative. Il progressivo allargamento del suffragio ha portato, infatti, ad una sempre maggiore estensione delle attività pubbliche di regolamentazione e di servizio. In quest’ultimo senso, l’espressione stato viene spesso usata per indicare lo stato sociale (v.), quale affermatosi negli Stati nazionali occidentali nell’ultimo secolo, con l’affiancarsi dei diritti sociali pretensivi ai precedenti diritti di libertà tipici dello stato di diritto (v.). (Vetritto).

stato di bandiera: v. bandiera; nave; nazionalità .

stato di diritto: il rapporto fra lo stato e il diritto va considerato sotto un duplice aspetto. La formazione degli Stati, quali espressione di massima concentrazione del potere sovrano, ha comportato l’affermazione graduale del principio della statualità (e, quindi, della nazionalità ) del diritto. La prima forma di concentrazione del potere, attuata dalle monarchie assolute, era stata soprattutto una concentrazione burocratica, che aveva investito gli apparati di governo: funzionari dello stato, dipendenti gerarchicamente dall’esecutivo centrale, erano stati dislocati nel territorio nazionale, esautorando la nobiltà feudale. In questa prima fase lo stato apparato aveva già assunto una spiccata fisionomia; ma lo stato ordinamento appariva ancora in fase embrionale, formato da poche leggi che lasciavano sopravvivere gli antichi diritti non statuali: quelli universali, come il diritto romano, e quelli particolari, come i diritti propri delle corporazioni dei mercanti. Una seconda forma di concentrazione del potere statuale si attua nel corso dell’Ottocento: è l’epoca della codificazione del diritto, del progressivo assoggettamento delle diverse società nazionali ad un diritto posto dagli Stati, espressione di sovranità statuale. Si espande così lo stato ordinamento, secondo un processo che inizia in Francia, al principio del secolo, con i codici di Napoleone: il c.c., il codice di commercio, il c.p., i codici di procedura perseguono il generale disegno di una integrale, o quasi integrale, sottoposizione dei rapporti sociali ad un diritto di fonte politica, elaborato da appositi organi legislativi dello stato (ma il processo di statualizzazione del diritto non sarà integrale: tuttora permangono, anche se con importanza molto limitata, antiche fonti non statuali di produzione del diritto, come la consuetudine). L’altro aspetto del rapporto fra stato e diritto può , all’opposto, essere descritto come l’affermazione della supremazia del diritto sullo stato. Ev il principio dello stato stato: il principio secondo il quale lo stato è, esso stesso, sottoposto al diritto, vincolato al rispetto delle proprie leggi. Negli Stati assoluti tutto il potere era stato concentrato nella persona del sovrano; gli apparati dello stato, anche quelli giudiziari, agivano in suo nome e per suo ordine; ed il sovrano era al di sopra del diritto: la sua sovranità era potere illimitato e arbitrario; la sua volontà era legge per i sudditi, ma egli era legibus solutus, fuori da ogni legge. Con la caduta dell’assolutismo la sovranità cessa di essere prerogativa di una persona fisica per diventare attributo di un ente astratto, ossia attributo dello stato persona, che esercita la sovranità per mezzo dei propri apparati, legislativi, esecutivi, giudiziari. Ma la caduta delle monarchie assolute non segna solo la fine della sovranità personale dei monarchi; da essa prende avvio il superamento della concezione assoluta della sovranità , secondo un processo storico che, nel continente europeo, inizia in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e si estende, nel corso dell’Ottocento, al resto del continente. Le attribuzioni degli apparati dello stato e i loro poteri sono regolati dalla legge: essi esercitano la sovranità dello stato nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Gli individui non sono più sudditi, in balia del potere sovrano; diventano cittadini, i cui diritti e doveri sono regolati dalla legge. Gli apparati dello stato sono vincolati dal principio di legalità : essi possono esercitare solo i poteri consentiti loro dalla legge e solo nelle forme e nei modi da questa previsti. Nel corso dell’Ottocento si svolgono così due grandi processi paralleli: uno è quello della statualizzazione del diritto regolatore delle società nazionali; l’altro è quello della costruzione dello stato stato. Il primo si attua con i codici; il secondo si realizza attraverso le costituzioni. La funzione di queste è di sottoporre al diritto l’esercizio della sovranità , il rapporto fra lo stato e i cittadini. Ma nel secolo successivo la funzione delle costituzioni si dilaterà : esse diventeranno la legge fondamentale delle diverse società nazionali, delle quali regoleranno con norme di principio tutti gli aspetti basilari, anche i rapporti fra cittadini, e non solo quelli fra stato e cittadini.

stato federale: organizzazione statale composta di più Stati (v. Stato), detti Stati membri, che formano un ordinamento dotato di autonomia e titolare della sovranità , detto Stato centrale; ove viceversa la sovranità resti attribuita ai singoli Stati membri, si parla più correttamente di confederazione di Stati (v.). In ogni caso, è riservata allo Stato centrale la funzione di direzione politica, nonche´ la possibilità di imporre coattivamente le proprie decisioni, essendo di solito escluso il diritto di secessione. La complessità del modello comporta la necessità di assicurare la rappresentanza tanto al popolo quanto ai singoli Stati, spesso separatamente in due camere. Ev quasi sempre assicurata anche la partecipazione dei singoli Stati al procedimento di revisione costituzionale, in forme diverse. La distribuzione delle competenze può seguire diversi criteri. Si può avere una enunciazione di competenze riservate al centro, normalmente ridotte alle poche considerate essenziali, quali difesa, giustizia, politica monetaria e politica estera, con competenza residuale degli Stati membri; o, viceversa, l’attribuzione di compiti specifici agli Stati membri e della competenza residuale allo Stato centrale; o, ancora, una enunciazione tendenzialmente esaustiva delle competenze dell’uno e degli altri. Il modello più diffuso è il primo; peraltro, esso è in via di modificazione anche negli Stati ove era considerato tipico (ad es. gli Usa), con un allargamento delle funzioni del centro come riflesso dell’affermazione dello Stato sociale (v. Stato, stato sociale). (Vetritto).

forme di stato: si è soliti classificare le diverse realtà politiche, che si sono succedute storicamente o che si manifestano nelle società contemporanee, secondo un duplice criterio di classificazione: si distingue fra stato stato e forme di governo, intendendosi per stato stato i diversi modi secondo i quali la sovranità può rapportarsi agli altri due elementi dello stato, cioè al popolo e al territorio, e per forme di governo i diversi modi di organizzazione della stessa sovranità . Attengono alle diverse stato stato: a) la distinzione fra stato assoluto e stato di diritto: il primo considerava i componenti il popolo come sudditi, aventi solo doveri verso lo stato; il secondo li considera come cittadini, aventi diritti oltre che doveri verso lo stato; b) la distinzione fra stato assoluto, ancora, e stato democratico: il primo considerava il popolo solo come sottoposto alla sovranità ; il secondo considera la volontà popolare come fonte di legittimazione della sovranità; c) la distinzione fra stato nazionale, stato plurinazionale, stato subnazionale, a seconda che sia formata da un’unica nazione, da più nazioni, da una frazione di nazione; d) la distinzione fra stato unitario e stato federale. Ulteriori sottoclassificazioni: aa) entro lo stato di diritto si può distinguere fra stato a diritto amministrativo e stato a diritto comune; bb) entro lo stato democratico si può distinguere fra stato liberale e stato sociale; e si può ancora distinguere fra stato a democrazia liberale e stato a democrazia progressiva; distinzione, quest’ultima, che nell’esperienza concreta tende a coincidere con quella che distingue fra stato a economia di mercato e stato a economica pianificata; dd) entro lo stato unitario si può distinguere fra stato accentrato e stato con autonomie regionali e locali. Attengono, invece, alle forme di governo le distinzioni fra monarchia e repubblica, fra repubblica parlamentare e repubblica presidenziale.

funzioni dello stato: le funzioni tradizionali dello stato sono convenzionalmente tre: quella legislativa, quella esecutiva e quella giudiziaria. La tripartizione assume rilievo giuridico nei paesi ove essa è ritenuta vigente, come, ad esempio la Francia. Nell’ordinamento italiano, la c.d. divisione dei poteri non è parte del diritto vigente e, dunque, non sussiste un rapporto diretto ed esclusivo tra potere in senso sostanziale (stato stato) e potere in senso formale (poteri dello stato). La funzione esecutiva, ad esempio, è ripartita in funzione amministrativa e funzione di governo o di indirizzo politico; il giudice svolge funzioni amministrative (l’attività di volontaria giurisdizione); l’apparato esecutivo svolge funzioni normative (potere regolamentare); l’amministrazione risolve conflitti (attività amministrativa contenziosa). Se ne deduce che, nel nostro ordinamento, la tradizionale tripartizione delle stato stato conserva rilievo esclusivamente sotto il profilo descrittivo e classificatorio. (Sandulli).

stato geograficamente svantaggiato: la Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, definisce geographically disadvantaged States sia gli Stati che non hanno la capacità effettiva di rivendicare una propria zona economica esclusiva, sia gli Stati situati in mari chiusi o semichiusi, come pure gli Stati che sono fortemente dipendenti dalla pesca per i bisogni nutritivi delle loro popolazioni. Si tratta quindi di una categoria di recente formazione che ricomprende realtà non omogenee tra loro ne´ dal punto di vista geopolitico ne´ dal punto di vista economico e politico. La preoccupazione principale degli Stati geograficamente svantaggiati è quella dello sfruttamento delle risorse marine. Nel corso della III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare questa categoria di Stati si unì a quello degli Stati privi di litorale per fronteggiare le pretese degli Stati costieri, costituendo il c.d. Group of 54, così parte. nominato sulla base degli Stati che ne facevano

laicità dello stato: qualificazione dello stato che coglie l’atteggiarsi di questo rispetto al fenomeno religioso ed alle forme organizzatorie ed associative che ne derivano, secondo principi di non confessionalità , ossia di mancata adesione ad un determinato credo, in modo che venga assicurata a tutte le religioni pari libertà e che sia salvaguardata la persona da discriminazioni determinate dall’opzione religiosa. Tale qualifica è stata talora utilizzata per indicare un principio fondamentale degli ordinamenti costituzionali liberali e pluralisti. .

stato liberale: espressione che indica la forma assunta dagli Stati occidentali moderni tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, conservata all’incirca sino ai primi decenni del XX. Si trattava di una forma di stato democratico (v.) monoclasse, costruito secondo i dettami dell’ideologia liberale. Lo stato stato era caratterizzato, nelle istituzioni, dalla divisione dei poteri, teorizzata da Montesquieu; nelle garanzie costituzionali, dalla tutela dei diritti di libertà ; in economia dall’astensione da attività produttive, in quanto riservate ai privati; e in conseguenza di ciò , nell’amministrazione, da funzioni limitate e strutture ridotte, pur nella diversità dei due modelli in cui esso si è manifestato: quello anglosassone e quello continentale. Tale sistema istituzionale trovò la sua veste giuridica nelle forme dello stato di diritto (v.). All’alba del XX secolo, però , iniziò il declino del liberalismo come ideologia politica, a fronte dell’affermarsi della democrazia pluriclasse. Si ebbe allora non solo la fine dello stato, ma, parallelamente, anche l’affermazione dei nuovi assetti dello stato sociale (v.). (Vetritto).

micro stato: presenta una particolare esiguità della sua dimensione territoriale e del numero dei suoi abitanti. Nei limiti in cui mantenga la sua indipendenza e non si trovi in una posizione di subordinazione formale ad altro ordinamento statale, deve essere considerato a tutti gli effetti soggetto dell’ordinamento internazionale. Esempi di tal genere sono costituiti dalla Repubblica di San Marino e dal Principato di Monaco.

ordine proprio dello stato: ambito di competenza dello stato al quale, in una prospettiva dogmatica, spetterebbe ultimamente la soluzione di eventuali questioni relative al problema della competenza delle competenze, ossia di quale soggetto sia legittimato a risolvere un eventuale conflitto di competenza insorto tra stato e Chiesa. .

organo dello stato: complesso di uomini e mezzi materiali, che agisce quale parte di un’organizzazione sociale, politicamente rilevante, la cui attività è imputata alla stessa organizzazione. Nozione elaborata inizialmente dalla scuola tedesca di diritto pubblico allo scopo di spiegare la possibilità dell’agire concreto dello stato, si è inserita, negli ultimi decenni dello scorso secolo, nell’ampio dibattito sulla personalità giuridica dello stato che ha interessato la dottrina italiana: attribuendo allo stato apparato (v.) la personalità giuridica, sorgeva il problema dell’attitudine all’imputazione di fattispecie all’ordinamento. La figura dell’organo, ufficio che le norme primarie indicano come idoneo ad operare tali imputazioni all’ente, al contrario del rappresentante, permetteva di escludere un rapporto intersoggettivo con l’ente, perche´ immedesimato nella persona giuridica. La concezione organicista della persona giuridica stato è entrata in crisi, in tempi più recenti, nella convinzione che non sia più necessario supporre l’esistenza di una persona giuridica fittizia per rappresentare una costruzione unitaria dell’ente. E, inoltre, intervenuta la l. 7 agosto 1990, n. 241 (v. procedimento amministrativo), la quale, introducendo la figura del responsabile del procedimento, semplifica le problematiche inerenti all’imputazione degli atti amministrativi. (Diamanti).

patrimonio disponibile dello stato: v. patrimonio, stato disponibile dello Stato.

patrimonio indisponibile dello stato: v. patrimonio, stato indisponibile dello Stato.

stato pluriclasse: tale formula indica convenzionalmente il tipo di stato realizzatosi, principalmente a causa dell’allargamento del suffragio, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, negli ordinamenti ad economia sviluppata. L’allargamento del suffragio permise l’accesso al potere di tutte le classi sociali, provocando il passaggio dello monoclasse borghese al c.d. stato stato. Quest’ultimo è connotato da tre caratteristiche principali. In primo luogo, l’allargamento della rappresentanza ha favorito l’ampliamento della funzione di protezione sociale e l’affermazione dello stato sociale (v.), cioè dello stato che interviene, sia indirettamente, sia direttamente, nella gestione dell’economia: indirettamente, attraverso lo strumento della programmazione, ponendo limiti alla proprietà ed all’impresa privata al fine del perseguimento di finalità sociali; direttamente, rilevando imprese private in difficoltà operanti in settori di particolare interesse pubblico. In secondo luogo, sono state accentrate funzioni e compiti in precedenza assolti in sede locale. Infine, si è profondamente trasformata l’attività del Parlamento e dell’amministrazione: il legislatore, a causa dell’accesso al potere di tutte le classi, produce norme contraddittorie, frutto del compromesso tra istanze sociali; l’amministrazione, al fine di comporre gli interessi in conflitto, deve ricorrere ad arbitraggi, negoziazioni, accordi, perdendo la sua qualità di potere privilegiato. (Sandulli).

poteri dello stato: è potere dello stato ogni organo o complesso di organi dello stato che, nell’ambito della propria funzione, occupa una posizione di vertice. Sono, pertanto, stato stato il Governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, il potere giurisdizionale (inteso come il composito apparato dei vari ordini giurisdizionali). L’art. 134 Cost. fa espresso riferimento ai stato stato laddove prevede che tra gli stessi possano sorgere conflitti di attribuzione (v.). A tal fine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 del 1978, ha riconosciuto anche al Comitato promotore di un referendum abrogativo la capacità di sollevare il conflitto, attribuendogli, pertanto, la qualifica di potere dello stato. La teoria montesquieuiana della divisione dei poteri, detta anche teoria formalestatosostanziale, sosteneva l’esistenza di un rapporto diretto ed esclusivo tra funzioni dello stato e stato stato. Le tre funzioni statali, legislativa, esecutiva e giudiziaria, sarebbero state attribuite, pertanto, in via esclusiva, rispettivamente ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ciascuno costituito da un complesso unitario di organi. In realtà , tale tentativo teorico di far coincidere forma e sostanza, funzioni e stato stato, non si è mai concretato. Nello stato contemporaneo, poi, fin dall’affermazione dello stato sociale (v.), è andata sempre più dilatandosi la funzione normativa del Governo (decreti legislativi e decreti legge); sono aumentati i provvedimenti concreti posti con legge dal Parlamento; competenze giurisdizionali vengono esercitate da organismi speciali inquadrati organicamente nell’amministrazione pubblica (es., commissari per la liquidazione degli usi civici); organi della magistratura esercitano attività esulanti dall’attività giurisdizionale contenziosa (es., attività di volontaria giurisdizione). Il principio della divisione dei poteri va considerato, dunque, come regola tendenziale, piuttosto che come criterio assoluto. (Sandulli).

stato privo di litorale marittimo: stato privo di contatto con il mare, costretto ad attraversare il territorio di uno o più Stati per poter usufruire di esso. Per garantirsi l’accesso da e verso oppure il transito fino al mare e l’uso dei porti, tali Stati sono costretti a stipulare accordi con gli Stati costieri. A seguito del processo di decolonizzazione il numero di Stati landstatolocked o enclave´ è aumentato; essi costituiscono, infatti, un categoria rilevante presa in considerazione da numerosi accordi, bilaterali e multilaterali, che riconoscono loro il diritto di accesso da e verso il mare. Tra i più importanti: la Convenzione e lo Statuto di Ginevra, del 20 aprile 1921, sulla libertà di transito; la Convenzione sul Commercio di transito degli Stati privi di litorale. La Dichiarazione di Barcellona, del 20 aprile 1921, seguita dalla Convenzione di Ginevra citata (art. 4) e dalla Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare (artt. 90 e 131), hanno previsto il diritto alla bandiera degli Stati privi di litorale, con il conseguente impegno degli Stati contraenti delle Convenzioni di riconoscere la bandiera delle navi di ciascuno stato avente tali caratteristiche geografiche.

stato protetto: v. protettorato.

provvidenza dello stato: detto anche stato assistenziale o del benessere. Con tali locuzioni si indica convenzionalmente l’ordinamento statale dotato di amministrazioni con compiti di assistenza generale, verso tutti. Della stato stato fanno parte, pertanto, le funzioni assistenziale, sanitaria, previdenziale, di istruzione, ossia l’intero corpo dei c.d. servizi di interesse sociale. La stato stato rappresenta una diretta espressione e conseguenza dello stato pluriclasse (v.) e viene spesso sussunto nella nozione di stato sociale. (Sandulli).

stato sociale: il modello dello stato stato è sorto nel primo dopoguerra, con l’affermazione dello stato pluriclasse (v.), come necessaria evoluzione dello stato di diritto (v.). Il processo di trasformazione dello stato di diritto in stato stato è ascrivibile al riconoscimento di diritti sociali della persona fisica che lo stato è tenuto a garantire e salvaguardare. Se lo stato di diritto ruota intorno al concetto di libertà , lo stato stato è costruito sul concetto di eguaglianza delle opportunità . Nella società occidentale, a capitalismo organizzato, lo stato stato è chiamato a conseguire due risultati: da un lato, deve assicurare profitti, dall’altro, deve garantire forme di sicurezza sociale e fornire servizi pubblici adeguati. In Italia, il modello dello stato stato si sviluppa definitivamente soltanto a partire dal secondo dopoguerra. Attualmente, alla locuzione stato stato vengono attribuiti due significati. Nell’accezione più diffusa, essa assume un significato descrittivo, intendendosi lo stato che agisce in qualità di erogatore di servizi, e quindi per lo svolgimento non solo di compiti di conservazione (v. amministrazione pubblica, stato con compiti di conservazione) e di organizzazione (v. amministrazione pubblica, compiti di organizzazione della stato), ma soprattutto compiti di prestazione di servizi pubblici (v. servizio pubblico). In tal senso, la nozione di stato stato evidenzia la sensibile evoluzione dei pubblici poteri nel corso dell’ultimo secolo. In una seconda accezione, l’espressione rappresenta una meta, un’aspettativa cui lo stato deve tendere, e cioè il dovere dello stato di prestare servizi sociali. Parte della dottrina ritiene giuridicamente inutile tale nozione, in quanto essa costituirebbe un mero effetto riflesso dell’affermazione dello stato pluriclasse. (Sandulli).

stato straniero: si sostanzia essenzialmente nella immunità dalla giurisdizione civile straniera, sulla base del principio di eguaglianza o parità tra gli Stati, espresso nel brocardo latino par in parem non habet iudicium. Il principio dell’immunità assoluta dello stato, grazie anche alla giurisprudenza italiana e belga, ha subito nel periodo tra le due guerre mondiali una evoluzione, fino ad ammettere il principio dell’immunità relativa o ristretta con riferimento sia al processo di cognizione che a quello di esecuzione. Sulla base della distinzione tra atti iure imperii (posti in essere dallo stato quali esplicitazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche in qualità di soggetto di diritto internazionale) e atti iure gestionis o privatorum (aventi carattere privatistico, posti in essere dallo stato in qualità di soggetto privato) è stata riconosciuta la possibilità di chiamare in giudizio uno stato in relazione alla seconda categoria di atti. L’identificazione e la classificazione delle fattispecie, tuttavia, non sempre risulta agevole. Il diritto consuetudinario, infatti, lascia ampio margine alla discrezionalità degli operatori giuridici interni, soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro. L’immunità riconosciuta agli Stati è prevista anche per gli enti territoriali e per le altre persone giuridiche pubbliche. Il Progetto di articoli su le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottato in seconda lettura dalla Commissione del diritto internazionale delle N.U. nel 1991, non formula espressamente la distinzione tra le due categorie di atti sopra richiamate, ma, affermata come regola la immunità , elenca in via di eccezione i casi in cui la giurisdizione è esercitabile nei confronti di uno stato stato. Per il lavoro prestato presso ambasciate, consolati, istituti di cultura ovvero altri uffici, comunque istituiti da Stati stranieri è molto difficile inquadrare i rapporti di lavoro nell’ambito di un’attività privatistica o pubblicistica dello stato stato, in modo da poterne dedurre l’eventuale immunità assoluta o relativa dalla giurisdizione dello stato territoriale. La giurisprudenza italiana, fino ad epoca recente, riconosceva l’immunità quando le mansioni esplicate implicavano una partecipazione del lavoratore all’esercizio di funzioni sovrane, o comunque ad attività pubblicistiche dello stato estero. Si è finiti così per assegnare una sfera quasi illimitata all’immunità assoluta. A livello convenzionale, la Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 1972, promossa dal Consiglio d’Europa, ed entrata in vigore l’11 giugno 1976, adotta per i rapporti di lavoro il criterio della nazionalità del lavoratore cumulato con quello del luogo delle prestazioni. Pertanto, se il lavoratore ha la nazionalità dello stato stato che lo recluta, l’immunità sussiste in ogni caso; se il lavoratore ha la nazionalità dello stato territoriale, o quivi risieda abitualmente pur essendo cittadino di un terzo stato e il lavoro deve essere prestato nel territorio, l’immunità è esclusa. A tale criterio, si ispira ormai la maggioranza delle leggi interne più recenti adottate nella materia, quali: il Foreign Sovereign Immunity Act americano del 1976, e lo State Immunity Act inglese del 1978, nonche´ le leggi adottate su modello di quest’ultimo, da numerosi Stati del Commonwealth britannico. Un regime più favorevole al lavoratore è previsto dal Progetto di convenzione predisposto dall’Organizzazione degli Stati Americani nel 1983. Quest’ultimo, infatti, esclude l’immunità (art. 6, lett. a) quando il lavoro è prestato nel territorio dello stato del foro. Particolare discorso vale per l’esecuzione forzata in base a provvedimenti giudiziari adottabili dallo stato territoriale in sede esecutiva nei confronti dei beni di uno stato estero localizzati nell’ambito del territorio del primo, sulla base della teoria dell’immunità ristretta. Ev da ritenersi legittima solo se esperita su beni non destinati ad una pubblica funzione: ad esempio sugli immobili acquistati dallo stato estero a titolo di investimento. In materia, la legge italiana del 15 luglio 1926, n. 1263, subordina ad un’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia esecuzione forzata sui beni di quegli Stati esteri che riconoscono la reciprocità .

successione dello stato: v. successione, stato dello Stato.

titoli di stato: v. titoli del debito pubblico.

stato totalitario: è tale lo stato (v.) dominato totalmente, secondo le direttive di un capo carismatico, da un partito che con il terrore impone il rispetto di una ideologia, non solo agli individui, ma anche ai corpi sociali. Si ha in tal modo una nozione radicalmente nuova rispetto a quella di autoritarismo che caratterizzava lo stato assoluto (v.), poiche´ il terrore è finalizzato all’instaurazione ed alla conservazione di un regime fortemente ideologizzato, con pesanti conseguenze sul piano dei diritti dei cittadini e dell’invadenza degli apparati pubblici e in special modo polizieschi. (Vetritto).

stato vassallo: istituto caratteristico dell’epoca medioevale. Definito anche stato mezzostatosovrano, è considerato in dottrina privo di una piena capacità giuridica di diritto internazionale, in quanto il suo ordinamento, pur essendo autonomo, deriva da una concessione dello stato sovrano cui è legato da un rapporto di subordinazione. Un esempio recente di stato stato è rappresentato dai Principati di Moldavia, Valacchia e Serbia rispetto all’Impero Ottomano fino al 1878.


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