Enciclopedia giuridica

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Capacità giuridica



capacità giuridica della persona fisica: per il diritto l’uomo è una persona o, secondo una equivalente espressione, un soggetto di diritto. La prima espressione è usata dal c.c., e figura già nel titolo dato al primo libro, dedicato alle persone e alla famiglia; la seconda è di uso dottrinale: entrambe indicano l’attributo che all’uomo è riconosciuto nel mondo del diritto, quello di centro di imputazione o punto di riferimento di diritti e di doveri. Nella nostra civiltà ogni uomo è , in quanto tale, persona: egli assume questo attributo al momento della nascita e lo conserva fino al momento della morte. Ciò non è sempre accaduto: nelle società schiavistiche (dell’antichità , come nella società romana, e dell’epoca moderna, come in America fino al secolo scorso), l’attributo di persona spettava solo agli uomini liberi, non anche agli schiavi, i quali erano, giuridicamente, cose e non persone, oggetto di diritti e non soggetti di diritto. Ugualmente scomparsa, nel nostro tempo, è la cosiddetta morte civile, che fino al secolo scorso era stata la perdita della qualità di soggetto di diritto della persona vivente, applicata come pena accessoria a chi avesse commesso gravi reati. L’equazione, uomo uguale soggetto di diritto, si trova oggi solennemente affermata in varie convenzioni internazionali, come nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 6), approvata dall’assemblea dell’Onu del dicembre 1948, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 16), firmato a New York nel 1966, reso esecutivo in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881. La nostra Costituzione, a sua volta, la postula nell’art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, nell’art. 3, comma 1o, che enuncia il principio di uguaglianza, nell’art. 22, per il quale nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica oltre che della cittadinanza e del nome. Si definisce come capacità giuridica l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri; l’espressione è equivalente a quella di soggettività giuridica o di personalità giuridica. Questa attitudine alla titolarità di diritti e di doveri si acquista, per l’art. 1, comma 1o, c.c. al momento stesso della nascita, che si considera coincidente con l’inizio della respirazione polmonare. Ev richiesta la nascita di un essere vivo, ma non, come era richiesta in passato, di un essere vivo vitale, cioè con l’attitudine a restare in vita. La capacità giuridica perdura per tutta la vita: si perde al momento della morte, che si considera coincidente con la cessazione definitiva del battito cardiaco o, secondo una più recente opinione, con la cessazione dell’attività cerebrale (encefalogramma piatto). La nascita è dichiarata entro dieci giorni (art. 67 ordinamento dello stato civile) dal padre o, in mancanza, dal medico o dalla levatrice o da altre persone che abbiano assistito al parto, oppure dalla madre, all’ufficiale dello stato civile). Questa dichiarazione dà luogo alla formazione dell’atto di nascita, che l’ufficiale dello stato civile iscrive nei registri dello stato civile (art. 67 ordinamento dello stato civile). Le dichiarazioni tardive, ossia effettuate dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla nascita, debbono essere convalidate con sentenza del tribunale (artt. 68 ss. ordinamento dello stato civile). Negli stessi registri vengono iscritti gli altri atti che influiscono sullo stato civile della persona (l’adozione, il riconoscimento quale figlio naturale, il matrimonio ecc.) e, alla morte della persona, l’atto di morte (artt. 136 ss. ordinamento dello stato civile).

capacità giuridica della persona giuridica: alla persona giuridica si deve riconoscere piena capacità giuridica; ma gliela si deve riconoscere nella consapevolezza del significato che il concetto di capacità giuridica assume in rapporto alle organizzazioni collettive. Ev emblematico il caso dei diritti della personalità : che gli enti collettivi, riconosciuti o non riconosciuti come persone giuridiche, siano titolari di diritti della personalità , come il diritto all’onore e alla reputazione e che gli stessi possano essere soggetti passivi del reato di diffamazione, è opinione da tempo ricevuta come pacifica. Per giungere ad una simile conclusione non è , tuttavia, necessario aderire ad una concezione antropomorfica dell’ente collettivo: risulta priva di senso la domanda stessa se un’associazione o una società o una fondazione possa, come persona giuridica, risentire offese alla propria reputazione. Simili espressioni non sono, quando vengono usate per associazioni o società o fondazioni la descrizione di un accadimento reale, ma sono altrettante metafore, utili per rappresentare, in modo figurato, una diversa e più complessa realtà . Al di là della metafora altro non c’è, ne´ potrebbe esserci, se non la reputazione delle persone fisiche che compongono l’organizzazione collettiva o che agiscono per essa. E quando si adduce che è stata offesa la reputazione dell’associazione come persona giuridica, si vuol affermare che i membri dell’associazione sono stati offesi collettivamente, e non come singoli: che essi, cioè , sono stati offesi nella loro qualità di membri dell’associazione e non in altre qualità estranee al rapporto associativo. Ma si vuole, con quell’espressione, dire anche e soprattutto questo: che la reazione giudiziaria all’offesa (la proposizione, cioè , della querela e la partecipazione, quali parti lese, al processo penale) sarà svolta dai membri del gruppo non come singoli, ma collettivamente: non da essi, cioè , secondo le norme comuni in materia di proposizione della querela e di partecipazione delle parti lese al processo penale; ma da essi come membri dell’associazione e secondo le norme speciali che regolano il funzionamento interno e l’esterna rappresentanza del gruppo. E, se questo si vuol esprimere allorche´ si adduce che un’associazione, come persona giuridica, è stata offesa nella propria reputazione, si comprende che non è necessario aderire alla concezione antropomorfica della persona giuridica (ne´ sforzarsi di dimostrare che anche una persona giuridica, al pari del singolo, è capace di percepire l’offesa) per giudicare applicabile nella specie la norma repressiva della diffamazione. Si comprende, al tempo stesso, quanto sia fuorviante l’opposta concezione allorche´ esclude l’applicabilità della norma penale per il solo fatto che la persona giuridica, essendo un soggetto artificiale, non può godere di una reputazione. Non si tratta, in realtà , di tutelare il diritto all’onore di un soggetto ulteriore rispetto alle persone dei membri, bensì di riconoscere l’esistenza, in capo alle persone stesse dei membri, di una forma ulteriore che il diritto all’onore può assumere: di un diritto la difesa del quale, diversa dalla difesa del diritto all’onore spettante al singolo individuo, è regolata dalle norme d’organizzazione riassunte nella nozione di persona giuridica. Analogo discorso si può ripetere per i diritti patrimoniali: la capacità della persona giuridica di essere titolare di diritti e di doveri può ben dirsi, nel senso precisato, una capacità generale, salvo che per determinate categorie di enti collettivi non vigano norme limitatrici della loro capacità giuridica.

capacità giuridica del nascituro: alcune norme del c.c. sembrano far supporre che la capacità giuridica si acquisti in epoca anteriore alla nascita. L’art. 462, comma 1o, c.c., equipara ai nati i già concepiti al tempo della apertura della successione, qualificando gli uni e gli altri come capaci di succedere; per gli artt. 462, comma 3o, e 784 c.c. possono ricevere per testamento o per donazione anche i figli già concepiti o non ancora concepiti di persona vivente al momento della morte del testatore o al tempo della donazione; l’art. 320, comma 1o, c.c., attribuisce ai genitori la legale rappresentanza dei figli nati e nascituri (e in tale qualità essi accettano le donazioni a favore di questi ultimi), aggiungendo che essi ne amministrano i beni (che, a questo modo, appaiono qualificati come beni dei nascituri). Tuttavia, l’art. 1, comma 2o, c.c. precisa che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Perciò , al concepito è riservato dall’art. 462, comma 2o, c.c., il diritto alla successione del padre che sia morto durante la gestazione della moglie; ma, se la madre abortisce o non partorisce un essere vivo, la riserva a favore del concepito perde ogni efficacia, e i diritti a lui riservati andranno ai successori viventi al momento della apertura della successione. La giurisprudenza è da tempo dell’avviso che la mancata nascita non è equiparabile alla morte, che essa non determina alcuna delle conseguenze che si verificherebbero per effetto della estinzione di un soggetto di diritto. Altrettanto va detto per il nascituro, concepito o non ancora concepito, a favore del quale si sia disposto per testamento o per donazione: se la nascita non segue, le disposizioni a suo favore perdono ogni efficacia. Diverso è , naturalmente, il caso in cui il nato muoia subito dopo la nascita: egli ha avuto, anche se per pochi istanti, la capacità giuridica ed ha acquistato i diritti a lui riservati. Stabilire se il concepito sia nato vivo può , perciò , assumere decisiva importanza: se è nato vivo, anche se muore subito dopo, i diritti da lui acquistati andranno a chi è , per legge, suo erede e che può essere persona diversa da quella che li avrebbe acquistati se non fosse nato vivo. Dalle norme ora considerate si desume che i diritti possono essere riservati, per legge o per testamento o per donazione, a favore di soggetti eventuali e futuri; non si desume che soggetti eventuali e futuri siano già dotati di capacità giuridica al momento in cui i diritti siano riservati loro. Ci si domanda se in altri casi, diversi dalla riserva dei diritti di successione in favore dei concepiti, si possano vantare diritti maturati prima della nascita; e se in altri casi, diversi da quelli del testamento e della donazione, sia ammissibile un atto di disposizione a favore di soggetti futuri, o se altri atti giuridici possano essere compiuti in loro nome oltre a quelli consentiti ai genitori dall’art. 320 c.c.. La giurisprudenza è per la tassatività dei casi espressamente previsti; ed è soluzione da condividere, considerata la formula dell’art. 1, comma 2o, c.c., che allude ai diritti che la legge riconosce a favore del concepito. Fuori dei casi in cui la legge riserva diritti al nascituro, o consente che gli vengano riservati, per testamento o per donazione (alla quale dovrà però essere equiparata, in quanto atto di liberalità sia pure atipica, l’assicurazione sulla vita a favore del nascituro), o permette che sui diritti a lui riservati si compiano in suo nome atti di amministrazione o di disposizione (come la locazione o la vendita dei beni a lui riservati o l’acquisto di altri beni per il reimpiego del prezzo), non si può validamente disporre a favore o in nome di un nascituro, ne´ il nato può vantare diritti sorti prima della sua nascita. Così, chi sia nato dopo l’uccisione del padre non ha diritto a che l’uccisore gli risarcisca il danno: nei suoi confronti il danno non può essere qualificato come ingiusto (art. 2043 c.c.), ossia come lesivo di un suo diritto, giacche´ egli non ha mai acquistato diritti verso il padre, morto prima della sua nascita. Così non risulta risarcibile il danno da procreazione, lamentato dal figlio verso i genitori che gli hanno trasmesso una malattia ereditaria o dall’ammalato psichico verso l’ospedale psichiatrico che, per negligenza del personale, non ha impedito il fatto della sua procreazione da parte dei genitori degenti. Qui non si esce da una palese petizione di principio: si assume leso, dal fatto stesso della procreazione, il diritto alla salute del procreato, inteso come diritto, antecedente alla procreazione, di essere procreato sano o di non essere procreato affatto; si muove, dunque, dalla premessa che il nato possa lamentare la lesione del diritto di non nascere.


Capacità di agire      |      Capacità naturale


 
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