Enciclopedia giuridica

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Allevamento del bestiame

La nozione di bestiame non si incontra nelle classificazioni della zoologia, non designa una specie animale: essa è , piuttosto, una nozione economica, la quale indica quegli animali che sono, tradizionalmente, allevati sul fondo. Ciò giustifica la collocazione legislativa dell’allevamento del bestiame fra le attività agricole: esso è tale in quanto utilizza, al pari della coltivazione del fondo e della silvicoltura, quello specifico fattore della produzione che è la terra. Non danno luogo, perciò , ad una impresa agricola quegli allevamenti animali che, come ad esempio l’allevamento di animali da pelliccia o di cavalli da corsa, non costituiscono una forma di sfruttamento del fondo. Sono bestiame, agli effetti dell’art. 2135 c.c., gli animali da carne, da latte, da lana, da lavoro, o, in termini zoologici, i bovini, gli equini, i suini, gli ovini, i caprini: le specie animali tradizionalmente legate al fondo per la loro attitudine ad essere alimentate con i prodotti della terra. Da questa premessa, che è fuori discussione presso gli interpreti dovrebbe trarsi la logica conseguenza che anche i bovini, gli equini, i suini, gli ovini e i caprini cessino di essere bestiame, agli effetti dell’art. 2135, quando il loro allevamento non sia praticato sul fondo ma, secondo i più moderni criteri zootecnici, in batteria (ossia in ambienti condizionati e sterilizzati, con mangimi artificiali ecc.). Questa conseguenza è , tuttavia, condivisa solo da una parte sia pure prevalente degli interpreti: altri ritengono che il collegamento fra allevamento e fondo non sia necessario e che l’allevamento di determinate specie animali, comunque attuato, dia sempre luogo ad una impresa agricola. Quest’ultima opinione di basa, essenzialmente, sul fatto che l’allevamento del bestiame considerato dall’art. 2135 disgiuntamente dalla coltivazione del fondo, come autonoma attività agricola; ma si equivoca sul termine del collegamento, che è il fondo e non la coltivazione del fondo: il fatto che l’allevamento del bestiame sia legislativamente concepito come attività di per se´ agricola esclude la necessità che l’allevatore sia, al tempo stesso, coltivatore del fondo, ma non esclude la necessità del fondo, che può essere destinato al solo scopo dell’allevamento. ossia alla pastorizia. Gli allevamenti animali praticati in batteria non sono attività agricole, ma sono attività industriali, per la stessa ragione poc’anzi addotta per le colture artificiali: là dove non si utilizza, come fattore della produzione, la terra e l’attività imprenditoriale non è, perciò , esposta ai rischi che sono imposti da questo specifico mezzo di produzione manca il presupposto di applicazione di quel trattamento di favore che il codice riserva all’imprenditore agricolo. L’allevamento in batteria, ha, appunto, la funzione di eliminare i rischi e di superare i limiti produttivi che sono caratteristici dell’allevamento sul fondo: cessa, in ragione di ciò , di essere attività agricola per diventare attività industriale.


Allegati all’atto notarile      |      Alluvione


 
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