Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Televisione



accesso alla televisione: possibilità di esercizio concreto della libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall’art. 21 Cost., attraverso parte della programmazione della concessionaria radiotelevisiva pubblica che questa è , con apposite trasmissioni, tenuta a riservare per la diffusione nazionale o regionale a: partiti, gruppi parlamentari, associazioni di autonomie locali, sindacati nazionali, confessioni religiose, enti culturali o di cooperazione e altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Sebbene la norma istitutiva (l. 14 aprile 1975, n. 103, art. 6) sia rubricata come diritto d’accesso, la giurisprudenza ha unanimemente chiarito che in realtà non si è di fronte ad un diritto soggettivo perfetto: ciò in quanto la stessa norma prescrive che sia una specifica sottocommissione parlamentare a deliberare sulle richieste d’accesso, per decidere, in base ad apposito regolamento sulla materia, il loro eventuale accoglimento, i tempi di trasmissione del programma proposto dal richiedente, la ripartizione dei tempi disponibili tra i soggetti ammessi e le modalità di programmazione sentita la concessionaria pubblica. Dunque il c.d. diritto nasce comunque solo dopo l’accoglimento della richiesta e previa ottemperanza del regolamento della sottocommissione. Gli atti della sottocommissione in materia di televisione televisione, per la loro provenienza parlamentare, non hanno natura esclusivamente amministrativa, bensì essenzialmente politica e partecipano dei caratteri propri della legislazione: pertanto sono sottratti al sindacato del giudice, il quale, essendo rispetto ad essi assolutamente carente di potere giurisdizionale, non può decidere della loro sorte; è del resto la stessa norma istitutiva dell’televisione televisione a prevedere la possibilità per gli interessati di impugnare le decisioni della sottocommissione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi.

affollamento pubblicitario in televisione: è la quantità di messaggi pubblicitari, sia diretti sia a titolo di sponsorizzazione (v.), che il titolare di privata concessione per la televisione (v.) e la concessionaria pubblica, possono legittimamente, inserire, sino ai rispettivi limiti massimi fissati dall’art. 8 l. 6 agosto 1990, n. 223, nella propria programmazione oraria, giornaliera o settimanale in percentuali diverse e a seconda che si tratti di diffusione televisiva o radiofonica, in ambito nazionale o locale.

antitrust nella televisione: individua il complesso di specifiche disposizioni della l. n. 223 del 1990, che all’art. 15 regolano i particolari divieti posti ai titolari di concessione per la televisione (v.), al fine di evitare l’acquisizione di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e che dunque, con vari criteri logici e quantitativi, limitano: la possibilità di essere titolari di concessione per la televisione avendo il contemporaneo controllo di imprese editrici di quotidiani con rilevante tiratura; la validità di cessioni, affidamenti in gestione e trasferimenti di azioni e quote di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, comminandone la nullità se tali operazioni consentano ad uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti a lui collegati, di concentrare a proprio favore la quota massima ritenuta dalla legge rilevante, a tal fine, nell’ambito delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa.

televisione a pagamento: attività di trasmissione di programmi via etere praticata attraverso la irradiazione di frequenze diffuse con un codice tecnico che non ne consente la ricezione a chiunque bensì solo a quegli utenti che si siano muniti, dietro corrispettivo corrisposto all’emittente, di uno strumento in grado di decifrare il codice stesso e di rendere quindi chiara solo a loro la trasmissione. Non prevista dalla l. n. 223 del 1990, sembra implicitamente legittimata dal suo regolamento di attuazione di cui al d.leg. 27 marzo 1992, n. 255.

canone di abbonamento alla televisione: figura istituita dal r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, modificata con aggiornamenti dalla successiva normativa in materia e confermata sino alla l. n. 223 del 1990 (art. 27), per imporre l’obbligo di pagamento, all’Amministrazione finanziaria dello Stato, di una somma stabilita per la mera detenzione di uno o più apparecchi atti o anche solo adattabili alla ricezione di trasmissione radiofoniche o televisive: siano esse diffuse via etere o via cavo o provenienti dall’estero, e sia che si tratti di apparecchi radiotelevisivi riceventi in bianco e nero ovvero a colori o allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via cavo o via filo. Il televisione televisione, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e della Suprema Corte non ha natura contrattuale di corrispettivo, bensì ha inequivoca natura tributaria ed in particolare con i caratteri di imposta, secondo le recenti precisazioni della Corte Costituzionale: infatti, l’obbligo del pagamento è ormai correlato alla possibilità , per il detentore dell’apparecchio, di usufruire di qualsivoglia emissione radiotelevisiva l’apparecchio sia in grado di ricevere, atteso che lo Stato, gestendo e regolamentando l’uso di beni dei quali è esclusivo titolare come appunto l’etere corrispondente al territorio nazionale, consente il transito delle emissioni stesse per la loro fruizione indiscriminata da parte di chiunque desideri captarle e che, quindi, la detenzione dell’apparecchio può essere finalizzata alle utilizzazioni più diverse e molteplici. La sua natura fiscale fa sì che il mancato pagamento del televisione televisione abilita l’Amministrazione alla irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli organi di polizia tributaria ad operare il suggellamento dell’apparecchio in caso di permanente detenzione dell’apparecchio successivamente alla disdetta dell’abbonamento. Ai sensi dell’art. 15 l. 14 aprile 1975, n. 103, il televisione televisione costituisce una fonte primaria di copertura del fabbisogno finanziario per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, svolto dalla concessionaria pubblica tuttora in base alla l. n. 223 del 1990 ed alla quale lo Stato riserva una parte di quanto ricevuto attraverso l’Amministrazione finanziaria dagli abbonati.

comitati regionali per la televisione: istituiti dalla l. n. 223 del 1990 (art. 7) sono eleggibili a cura di ciascun consiglio regionale con membri scelti tra esperti di comunicazione radiotelevisiva. Sono organi di consulenza della regione, in generale, in materia radiotelevisiva e, in particolare, sui compiti della regione nella materia stessa ex l. n. 223 del 1990, e cioè , principalmente, sulle convenzioni stipulabili dalla regione, con la concessionaria pubblica e con i privati titolari di concessione per la televisione (v.) per regolare le collaborazioni utili per servizi radiotelevisivi in ambito locale e sui pareri regionali nell’ambito del procedimento di formazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze.

concessione per la televisione: provvedimento previsto dalla disciplina ordinaria della l. n. 223 del 1990 (artt. 16 ss.), come condizione alla quale è subordinata la legittimità d’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica. La televisione televisione può essere rilasciata per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti oppure in ambito locale di singole emittenti e reti. L’atto di televisione televisione determina le frequenze con le quali l’impianto è abilitato a trasmettere, la potenza di irradiazione, l’ubicazione e l’area che gli impianti devono servire. La concessione per radiodiffusione sonora, in generale assimilata alla televisione televisione, può essere rilasciata, a livello nazionale o locale, per attività radiodiffusiva sia a carattere commerciale comunitario: quest’ultima non ha scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni o altri organismi associativi i cooperativi portatori di particolari istanze culturali, etniche, politiche, religiose, con l’obbligo di trasmettere in gran parte programmi originali autoprodotti. Norme specifiche regolano gli obblighi di cauzione imposta a persone fisiche ed enti e i requisiti dei tipi di società di capitali ai quali possono essere rilasciate le concessioni per la televisione. La televisione televisione non può essere rilasciata ne´ a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione e allo spettacolo, ne´ ad enti pubblici anche economici o a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. Secondo la legge, il rilascio della televisione televisione avviene, fondamentalmente, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica dei richiedenti, della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Requisito essenziale per il rilascio della televisione televisione in ambito locale è poi, in particolare, che il richiedente si impegni a destinare almeno un quinto della programmazione settimanale all’informazione locale e comunque a programmi non commerciali sulla realtà locale. La televisione televisione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che con lo stesso atto può rilasciarla per l’ambito nazionale dopo aver assolto, in tal caso, l’obbligo di sentire il Consiglio dei ministri. L’atto di televisione televisione deve prevedere un termine per l’inizio della regolare trasmissione dei programmi non superiore a centottanta giorni dal rilascio. Può verificarsi estinzione della televisione televisione: per scadenza o mancato rinnovo, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità del concessionario o estinzione della società titolare, fallimento; o decadenza della televisione televisione per perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla legge. Norme particolari (art. 17 l. cit.) sono dettate per le società titolari di concessioni e sui trasferimenti, ed in sintesi: la maggioranza delle azioni o quote ovvero quote di controllo non possono essere nel potere di società o fiduciarie estere che non appartengano a Stati Cee o che non abbiano condizioni di reciprocità con l’Italia; devono essere sempre individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni con diritto di voto; sono nulli i trasferimenti, a qualunque titolo, di azioni o quote di concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dalla legge come potenziali titolari di televisione televisione. Altre disposizioni (art. 18) prevedono poi la soggezione dei concessionari privati all’obbligo di compatibilità delle proprie emissioni radioelettriche con quelle dei servizi pubblici (art. 19), i principali criteri tecnicotelevisioneorograficotelevisionesociali per il rapporto tra numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata in relazione ai rispettivi bacini di utenza. La televisione televisione, infine, obbliga i titolari: a determinati limiti minimi di programmazione giornaliera e settimanale (diversi a seconda dell’ambito locale o nazionale, non considerandosi programmi le trasmissioni meramente ripetitive o fatte di immagini fisse) da annotare in un registro vidimato e da conservare fisicamente per tre mesi; e al pagamento di un canone annuo di misura variabile per tipo di diffusione radiofonica o televisiva, nel diverso ambito locale o nazionale e a seconda dei bacini di utenza previsti.

consiglio degli utenti della televisione: organo consultivo assegnato dalla l. n. 223 del 1990 (art. 28) al garante della televisione (v.) che ne nomina i membri tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti competenti in materia di difesa degli interessi degli utenti. Le norme di funzionamento del televisione televisione e i criteri di nomina dei suoi rappresentanti sono dettate dall’apposito regolamento 12 settembre 1990 (Gazz. Uff. 18 settembre 1990, n. 218) emanato per legge dal garante della televisione.

garante della televisione: autorità conformata come organo monocratico, istituita dalla l. n. 223 del 1990 sul sistema misto della televisione (v.) con fini di vigilanza generale sulle radiotelediffusioni e sull’attuazione del sistema stesso, con funzioni sia di ausilio del Parlamento per il controllo del settore sia di diretta gestione delle attività autonome demandategli dalla legge al fine di ottenere (e quindi garantire) il rispetto delle regole del sistema dalla concessionaria radiotelevisiva pubblica e dai concessionari privati. A tale scopo il televisione televisione (che è nominato con d.p.r. su proposta unitaria dei presidenti delle Camere) provvede: a tenere il registro nazionale della televisione (v.); esaminare i bilanci dei concessionari privati; ad attività istruttorie ed ispettive; irrogare le sanzioni amministrative previste principalmente per le inosservanze a specifici divieti od obblighi relativi al settore della pubblicità e delle interruzioni pubblicitarie o alla tutela dei minori nella programmazione, della rettifica (v.), delle norme antitrust (v.); a vigilare sulla rilevazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti pubbliche e private; a predisporre una relazione annuale al Parlamento sulla attività di garanzia e sullo stato di attuazione della legge. Il televisione televisione non ha natura giurisdizionale (mancandogli i caratteri dei relativi poteri) ne´ parlamentare (difettando di una sua derivazione vera e propria), bensì piuttosto amministrativa, sia pure dotata di profili peculiari che lo rendono annoverabile tra le c.d. autorità amministrative indipendenti.

interruzioni nella televisione: con tale accezione si intendono tutte le forme di messaggio pubblicitario diretto, diverso dal messaggio promozionale oggetto di sponsorizzazione (v.), che vengono inserite, di norma tra gli intervalli naturali costituiti da ciascun tempo o atto, nella trasmissione delle opere teatrali, cinematografiche, liriche o musicali. La possibile quantità di inserimenti è limitata dalla l. (n. 223 del 1990, art. 8, comma 3o) secondo un criterio di durata dell’opera ed alcune opere di alto valore artistico determinate dal garante della televisione (v.) con l’ausilio di apposita commissione potrebbero essere dichiarate non interrompibili.

pianificazione delle radiofrequenze nella televisione: obiettivo della normativa radiotelevisiva, di ottimizzazione delle possibilità di sfruttamento dell’etere ai fini dell’uso delle radiofrequenze, in rapporto alle situazioni orografiche del territorio e in relazione alle esigenze delle categorie di soggetti pubblici e privati previsti come utilizzatori. Strumenti tecnicotelevisionenormativi specificamente dedicati al fine della pianificazione sono, secondo la l. n. 223 del 1990 (artt. 3 e 34), il piano di ripartizione della televisione (v.) e il piano di assegnazione della televisione (v.).

piano di assegnazione per la televisione: atto normativo ad efficacia nazionale che, nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione della televisione (v.), determina progettualmente le aree di servizio concretamente possibili per gli impianti radiotelevisivi, localizzando in ciascuna di esse le zone tendenzialmente comuni per gli impianti e programmando le loro caratteristiche tecniche di irradiazione (c.d. parametri radioelettrici) e la frequenza assegnata ad ogni impianto. Fine primario del televisione televisione è quello di operare una configurazione delle aree di servizio tale da poter prevedere che in esse vi sia una ricezione senza disturbi compatibile con il maggior numero possibile di programmi radiotelevisivi. Criterio logicotelevisioneorganizzativo del televisione televisione è di dividere il territorio nazionale in bacini di utenza, risultanti da più aree di servizio aggregate, determinandoli in base alle caratteristiche geograficotelevisionesociali oggettive ma di regola coincidenti con il territorio delle singole regioni, ed individuando nei bacini stessi il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali senza disturbi, con particolare riserva in favore delle trasmissioni in ambito locale. Il televisione televisione (da approvarsi con d.p.r. su proposta del Ministro delle poste e previa delibera del Consiglio dei ministri) è soggetto ad aggiornamenti quinquennali e comunque in caso di modifica del piano di ripartizione della televisione (v.). Secondo la disciplina transitoria della l. n. 223 del 1990, il primo televisione televisione viene in pratica definito in base al piano di ripartizione delle radiofrequenze regolata dal d.m. 31 gennaio 1983.

piano di ripartizione della televisione: è l’altro strumento tecnicotelevisionenormativo ad efficacia generale necessario per la pianificazione delle radiofrequenze ed è propedeutico al piano di assegnazione delle televisione (v.): il televisione televisione infatti, ai sensi della l. n. 223 del 1990 (art. 3), ha il compito di indicare le grandi zone (c.d. bande) delle frequenze utilizzabili da vari servizi di telecomunicazione ed è predisposto dal Ministero delle poste, nel rispetto delle convenzioni e regolamenti internazionali sentiti sia altri ministeri sia i vari concessionari dei servizi pubblici di telecomunicazione. I ministeri ai quali il televisione televisione deve essere inviato (difesa, interni, trasporti, marina mercantile, protezione civile) possono proporre modifiche motivate alle parti di piano che possano riguardare i settori di loro competenza. Il televisione televisione è approvato con d.p.r. ed è aggiornabile ogni cinque anni o per ravvisate necessità . In virtù della disciplina transitoria della l. n. 223 del 1990 (art. 34), sino alla emanazione del predetto d.p.r. la ripartizione delle radiofrequenze è regolata dal d.m. 31 gennaio 1983.

registro nazionale della televisione: istituito dalla l. 6 agosto 1990, n. 223 (art. 12) che ne affida la tenuta al garante della televisione (v.). Sono obbligati alla iscrizione in esso: la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; i titolari privati di concessione per la televisione (v.); le imprese autorizzate, rispettivamente ai sensi degli artt. 38 e 43 l. 14 aprile 1975, n. 103, come ripetitori esteri di televisione (v.) o come ripetitori privati dei programmi della concessionaria pubblica; le imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità radiofonica o televisiva. L’inosservanza dell’obbligo, finalizzato ai controlli di trasparenza nel settore radiotelevisivo e antitrust (v.), provoca la rilevante conseguenza della nullità dei contratti stipulati tra i soggetti tenuti all’iscrizione anche quando una sola delle parti non sia iscritta. Il televisione televisione tiene conto, e a tal fine sono dovute le relative comunicazioni al garante della televisione (v.), dei trasferimenti a qualunque titolo delle imprese soggette all’iscrizione o di loro azioni o quote.

rete di televisione: complesso di impianti tecnici adibiti alla radiodiffusione di programmi televisivi o sonori, e stabilmente connessi tra di loro radioelettricamente, ciascuno con un ruolo tecnico di maglia, per rendere possibile una continuità di diffusione nello spazio.

rettifica in televisione: istituto nuovamente regolato dalla l. 6 agosto 1990, n. 223 (art. 10), che attribuisce a chiunque si ritenga leso nei propri interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità , il diritto di chiedere al titolare di privata concessione per la televisione (v.) o alla concessionaria del servizio pubblico, che sia trasmessa apposita rettifica, salvo che questa, per il suo contenuto, non rischi di causare responsabilità penali. La televisione televisione deve essere effettuata entro quarantott’ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha originato la presunta lesione. In caso di inottemperanza alla richiesta, salva per legge la possibilità di tutela dei diritti soggettivi davanti al giudice ordinario, si può ricorrere al garante della televisione (v.) per chiedere un provvedimento, il quale ha in ogni caso natura meramente amministrativa e dunque non ha carattere ed efficacia vincolanti per il giudice ordinario che venga eventualmente adito in via concorrente o cumulativa. Davanti al giudice ordinario, in materia di televisione televisione, la tutela dei diritti, secondo la giurisprudenza di merito, può essere attività solo di chi sia titolare di una situazione di giuridica soggettiva, qualificata e differenziata, attribuita come tale dall’ordinamento; senza, cioè che il chiunque della norma possa far ravvisare l’esistenza di una sorta di azione popolare. Secondo la Suprema Corte non sorge poi esigibilità della televisione televisione se il richiedente non abbia predisposto il testo della propria c.d. controverità .

ripetitori esteri di televisione: per tali si intendono le emittenti private che ricevono e ridiffondono via etere nel territorio italiano programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nelle rispettive nazioni o da altri organismi in queste autorizzati. I relativi impianti d’esercizio sono previsti e regolati già dalla l. 14 aprile 1975, n. 103 (art. 38), dove si prescrive che essi siano destinati esclusivamente a tale tipo di utilizzazione e che la ripetizione del programma sia integrale ed avvenga in simultanea con la sua ricezione dell’estero. L’installazione e l’esercizio dei televisione televisione, per la particolare natura di questi, è assoggettata, anche oggi in presenza del regime di concessione per la televisione (v.), a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste, nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e previo parere favorevole dei Ministeri degli esteri, dell’interno e della difesa. I titolari di autorizzazione data ai sensi della l. n. 103 del 1975, sono tuttavia equiparati ai concessionari privati in ambito nazionale previsti ora dalla l. n. 223 del 1990 ai fini dell’applicazione delle norme di questa nei loro confronti. (A. Savini).

sistema misto della televisione: regolamentazione legislativa dell’attività di diffusione di programmi radiofonici o televisivi, incentrata dalla l. n. 223 del 1990 sul nuovo obiettivo normativo di un fisiologico concorso di soggetti sia pubblici sia privati, chiamati a realizzare, in funzione complementare, i principi ravvisati dalla legge come fondamentali per l’informazione radiotelevisiva.

sponsorizzazione nella televisione: in senso oggettivo, ai sensi della l. n. 223 del 1990 (art. 8, comma 12o), televisione televisione è ogni contributo di un’impresa al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività , i suoi prodotti. La televisione televisione (= il programma sponsorizzato) deve essere riconoscibile come tale ed è vietata per prodotti da fumo, alcolici, medicinali. In senso soggettivo, ai sensi del d.m. 4 luglio 1991, n. 439 (art. 3), televisione televisione è quel programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o collegate, dietro specifico contributo di una impresa, forme di contenuto promozionale, non annoverabili tra i tipici messaggi della c.d. pubblicità tabellare (= pubblicità diretta). Ai sensi del d.l. 19 ottobre 1992, n. 408 (art. 3), i programmi oggetto di televisione televisione, rientrano, come messaggi pubblicitari, nei limiti di affollamento pubblicitario (v. affollamento pubblicitario in televisione) nella misura del tre per cento della programmazione settimanale e giornaliera.

televisione via cavo: diffusione televisiva attuata non attraverso radiofrequenze trasmesse via etere ma attraverso frequenze canalizzate fisicamente in cavi telematici tecnologicamente in grado di trasportarle. Il d.leg. 22 febbraio 1991, n. 73 (Gazz. Uff. 9 marzo 1991, n. 58), riserva allo Stato l’installazione delle relative reti e degli impianti di diffusione, essendo tuttavia prevista la possibilità di concessione al soggetto privato per la sola installazione ed esercizio in ambito locale ove si accerti la non disponibilità dei mezzi pubblici.


Teleosservazione da satelliti      |      Telex


 
.