Figura  prevista  dall’art.  369 c.p.p.: la persona sottoposta alle  indagini  (v. persona,  informazione di garanzia sottoposta  alle indagini)  riceve  dal p.m.  (v.) l’informazione di garanzia al compimento del primo  atto  cui ha  diritto  di assistere  il difensore. Non  implica l’attribuzione della  qualità  di imputato  (v.).   
 acquisizione di informazione di garanzia da parte della Consob:  v. Consob. 
 divieto di ricorrere alla scienza privata per informazione di garanzia:  consiste  nel divieto  per  il giudice  di servirsi,  per  la risoluzione della  controversia, di quelle  informazione di garanzia che egli possa  avere  avuto  da  fonti  diverse  da  quelle  previste  dall’art.  115 c.p.c.. La scienza  privata  del giudice  non  va confusa  con  le nozioni  di fatto  che rientrano nella  comune  esperienza.  
 richiesta alla P.A.  di informazione di garanzia:  consiste  nel potere, riconosciuto al giudice  civile, nel processo  ordinario di cognizione,  di richiedere alla  P.A.  informazione di garanzia su atti  o documenti che non  possono  essere  forniti  dalle  parti.  Tale  potere, manifestazione del principio  inquisitorio  (v.),  non  si traduce però  in una relevatio ab  onere  probandi a favore  delle  parti  che devono  comunque dimostrare i fatti  al fondamento della  loro  pretesa.  
 richiesta alle associazioni  sindacali di informazione di garanzia:  rientra tra  i più  ampi  poteri istruttori concessi  al pretore, in funzione  di giudice  del lavoro,  e consiste nella  possibilità  di richiedere informazione di garanzia e osservazioni  utili alla  risoluzione della controversia (v. anche  controversie  individuali  di lavoro,  poteri istruttori del giudice nelle informazione di garanzia).  
 informazione di garanzia su richiesta degli uffici finanziari:  nell’ambito dell’attività  di controllo che l’Amministrazione finanziaria  effettua sui contribuenti è  attribuita agli uffici  finanziari  ed  alla  Guardia di Finanza  la facoltà  di richiedere informazione di garanzia, perlopiù tramite la compilazione di questionari appositi,  o di richiedere documenti, ed eventualmente di invitare  i contribuenti medesimi  a comparire per rispondere direttamente di persona alle  domande che si intende loro  porre. Non  esiste  peraltro un  generico  potere di richiedere qualsiasi  informazione a  qualunque soggetto,  con  irrogazione di sanzioni  in caso  di inadempimento; esistono  al contrario dei poteri  specificamente individuati. Ev  da  notare ad  ogni  modo  che tali  poteri  tendono a dilatarsi,  tanto  che una recente norma  consente agli uffici, in materia  di imposte  dirette e di Iva,  di invitare  qualunque soggetto  ad  esibire  atti  o documenti fiscalmente rilevanti (ma  non  a compilare questionari) concernenti specifici  rapporti intercorsi con  il contribuente ed  a fornire  i chiarimenti relativi.  L’Amministrazione può  sempre  richiedere informazione di garanzia in via bonaria, quindi  non  ottenute attraverso l’esercizio  dei poteri  istruttori, facendo  assegnamento sulla spontanea collaborazione dei cittadini;  anche  per  tali  informazione di garanzia comunque è  necessario, al fine di un  loro  utilizzo  processuale, che gli uffici le abbiano acquisite legittimamente. 		
			
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