Enciclopedia giuridica

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Informazione di garanzia

Figura prevista dall’art. 369 c.p.p.: la persona sottoposta alle indagini (v. persona, informazione di garanzia sottoposta alle indagini) riceve dal p.m. (v.) l’informazione di garanzia al compimento del primo atto cui ha diritto di assistere il difensore. Non implica l’attribuzione della qualità di imputato (v.).

acquisizione di informazione di garanzia da parte della Consob: v. Consob.

divieto di ricorrere alla scienza privata per informazione di garanzia: consiste nel divieto per il giudice di servirsi, per la risoluzione della controversia, di quelle informazione di garanzia che egli possa avere avuto da fonti diverse da quelle previste dall’art. 115 c.p.c.. La scienza privata del giudice non va confusa con le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

richiesta alla P.A. di informazione di garanzia: consiste nel potere, riconosciuto al giudice civile, nel processo ordinario di cognizione, di richiedere alla P.A. informazione di garanzia su atti o documenti che non possono essere forniti dalle parti. Tale potere, manifestazione del principio inquisitorio (v.), non si traduce però in una relevatio ab onere probandi a favore delle parti che devono comunque dimostrare i fatti al fondamento della loro pretesa.

richiesta alle associazioni sindacali di informazione di garanzia: rientra tra i più ampi poteri istruttori concessi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, e consiste nella possibilità di richiedere informazione di garanzia e osservazioni utili alla risoluzione della controversia (v. anche controversie individuali di lavoro, poteri istruttori del giudice nelle informazione di garanzia).

informazione di garanzia su richiesta degli uffici finanziari: nell’ambito dell’attività di controllo che l’Amministrazione finanziaria effettua sui contribuenti è attribuita agli uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza la facoltà di richiedere informazione di garanzia, perlopiù tramite la compilazione di questionari appositi, o di richiedere documenti, ed eventualmente di invitare i contribuenti medesimi a comparire per rispondere direttamente di persona alle domande che si intende loro porre. Non esiste peraltro un generico potere di richiedere qualsiasi informazione a qualunque soggetto, con irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento; esistono al contrario dei poteri specificamente individuati. Ev da notare ad ogni modo che tali poteri tendono a dilatarsi, tanto che una recente norma consente agli uffici, in materia di imposte dirette e di Iva, di invitare qualunque soggetto ad esibire atti o documenti fiscalmente rilevanti (ma non a compilare questionari) concernenti specifici rapporti intercorsi con il contribuente ed a fornire i chiarimenti relativi. L’Amministrazione può sempre richiedere informazione di garanzia in via bonaria, quindi non ottenute attraverso l’esercizio dei poteri istruttori, facendo assegnamento sulla spontanea collaborazione dei cittadini; anche per tali informazione di garanzia comunque è necessario, al fine di un loro utilizzo processuale, che gli uffici le abbiano acquisite legittimamente.


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