Ev  la società  di capitali (v.) avente  personalità  giuridica,  analoga  alla s.p.a. (v.),  nella  quale  le quote  di partecipazione dei soci non  possono  essere rappresentate da  azioni  (v. azioni  di società ) (art.  2472 c.c.). La denominazione sociale (v.) può  essere  formata in qualsiasi  modo,  ma deve contenere la menzione del tipo  di società  (art.  2473 c.c.). Alla  società a responsabilità limitata si applicano  le norme  stabilite  per  le s.p.a., in quanto non  espressamente derogate dalla  disciplina  specifica  della  società  e in quanto compatibili: pertanto, l’unico socio  di società a responsabilità limitata, al pari  dell’unico  azionista  (art.  2362 c.c.), decade  dal beneficio  della  responsabilità  limitata  per  le obbligazioni  sorte nel periodo in cui è  stato  unico  socio  (art.  2479, comma  3o, c.c.), salvo  che non  ricorrano gli estremi  della  società a responsabilità limitata unipersonale  (v.).  Il capitale sociale (v.) minimo  della  società a responsabilità limitata è  di venti  milioni  di lire  (art.  2474, comma  1o, c.c.). La quota  è  la posizione  di parte  del contratto di società a responsabilità limitata e, dal punto  di vista quantitativo, la frazione  di capitale  sociale  sottoscritta dal socio. Tali quote possono  essere  di diverso  ammontare (art.  2474, comma  2o, c.c.): ciascun socio  è  titolare di una  sola quota  e la sua  potenza è  data  dall’ammontare della  quota  da  lui sottoscritta (art.  2475, n. 5 c.c.). Ev  previsto  un ammontare  minimo  delle  quote,  che non  possono  in nessun  caso  essere inferiori  a lire  mille. Le  quote  possono  formare oggetto  di comproprietà (art.  2482, comma  2o, c.c.), ed  anche  di possesso  (v. possesso,  società a responsabilità limitata di quota  di s.r.l.), e sono  divisibili in caso  di alienazione o di successione  a causa  di morte  (art.  2482, comma  1o, c.c.): si può  cedere  una  parte  soltanto della propria quota,  purche´  corrispondente ad  un  multiplo  di mille  lire; si  possono  lasciare  in eredità  o in legato  frazioni  della  propria quota  a più persone e ciascuna  frazione  di quota  ceduta  o lasciata  in successione  è destinata a costituire  una  quota  a se´ . Se il valore  del conferimento in natura  (v. conferimento, società a responsabilità limitata in natura)  non  raggiunge  l’ammontare minimo,  o un  multiplo  di questo,  la differenza deve  essere  integrata mediante conferimento in danaro (art.  2474, comma  4o, c.c.). L’assemblea  (v.) ha  le stesse  funzioni  di quella  della  s.p.a.  ed  ha  le stesse  caratteristiche. Essa  è convocata per  lettera raccomandata (art.  2484 c.c.). Ciascun  socio  dispone di un  voto  per  ogni  mille  lire  di valore  della  sua  quota  (art.  1485 c.c.). L’assemblea ordinaria (v. assemblea,  società a responsabilità limitata ordinaria  di società ) delibera con  il voto  favorevole  dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale,  l’assemblea  straordinaria (v. assemblea,  società a responsabilità limitata straordinaria  di società ) con  il voto  favorevole  dei soci che rappresentino due  terzi  del capitale sociale  (art.  2486 c.c.). Gli  amministratori sono,  di regola,  soci; ma l’atto costitutivo  può  consentire che l’amministrazione sia affidata  anche  a non soci (art.  2487, comma  1o, c.c.). La  presenza del collegio sindacale (v.) è obbligatoria solo  se l’atto  costitutivo  lo richieda  o se la società a responsabilità limitata abbia  un  capitale superiore o pari  a duecento milioni  o se, per  due  esercizi  consecutivi, l’attivo  abbia  superato due  miliardi  o il fatturato quattro miliardi  o i dipendenti cinquanta unità  (art.  2488 c.c.). Quando manca  il collegio sindacale,  il controllo sull’amministrazione è  esercitato direttamente dai soci.  Ciascun  socio  ha  diritto:  a) di avere  dagli  amministratori notizia  dello svolgimento  degli  affari  sociali  e di consultare i libri  sociali  (art.  2490 nn. 1  – 4 c.c.); b)  di avere,  se si tratta di soci che rappresentino almeno  un  terzo  del capitale  sociale,  il diritto  di fare  eseguire  annualmente, a proprie spese, la revisione  della  gestione.  Il singolo  socio  non  può  prendere visione  delle scritture  contabili  della  società  e non  può  accertare la consistenza di cassa: ciò  è  possibile,  ma solo  a scadenze  annuali,  dai revisori  designati  dai soci che rappresentino almeno  un  terzo  del capitale  sociale.   
 acquisto di proprie quote della società a responsabilità limitata:  v. operazioni  sulle proprie  quote  della società a responsabilità limitata. 
 amministratori della società a responsabilità limitata:  v. s.r.l.. 
 assemblea della società a responsabilità limitata:  v. s.r.l.. 
 capitale minimo della società a responsabilità limitata:  v. s.r.l.. 
 libri sociali della società a responsabilità limitata:  v. libri sociali, società a responsabilità limitata della s.r.l.. 
 operazioni sulle proprie quote della società a responsabilità limitata:  la società a responsabilità limitata non  può  acquistare o accettare in  garanzia  le proprie quote  o riceverle  in pegno,  ne´  può  concedere prestiti o fornire  garanzie  per  il loro  acquisto  o la loro  sottoscrizione (art.  2483 c.c.).  
 sequestro della quota di società a responsabilità limitata:  sebbene la legge non  lo preveda è  comunemente ammesso  il società a responsabilità limitata società a responsabilità limitata, che si esegue  nelle  forme  del pignoramento presso  terzi: viene  citata  in giudizio  la società a responsabilità limitata, in persona del suo legale  rappresentante, che dichiara  davanti  al pretore se il debitore possiede  una  quota  e quale  è  il suo ammontare. Ev  ammesso  sia il sequestro conservativo, sia il sequestro giudiziario.  Nel  secondo  caso  viene  dal giudice  nominato un  custode,  con diritto  di voto;  nel primo  caso  il diritto  di voto  resta  al socio, non  avendo  il sequestro conservativo una  funzione  di amministrazione della  cosa sequestrata.  
 trasferimento della quota di società a responsabilità limitata:  le quote,  se l’atto  costitutivo  non  lo vieta,  sono  trasferibili  per  atto  fra vivi e per  successione  a causa  di morte.  Il trasferimento per  atto  fra vivi si attua  per  atto  pubblico  o per  scrittura privata  autenticata, ma non  produce effetti  verso  la società  fino a quando non  sia iscritto  nel libro  dei soci, a richiesta  dell’alienante o dell’acquirente. Entro 30 giorni  dall’iscrizione  il notaio  deve  depositare l’atto  di trasferimento nel registro  delle  imprese  (art.  2479 c.c.). Nel  caso  di trasferimento a causa  di morte  l’erede  o il legatario della  quota  chiede l’iscrizione  nel libro  dei soci ed  effettua il deposito presso  il registro  delle imprese  della  documentazione da  cui risulta  la sua  successione  nella  quota (art.  2479 bis).   
 società a responsabilità limitata unipersonale:  in conformità  della  direttiva  comunitaria n. 667 del 1989 e di un  orientamento legislativo  già  emesso  in diversi  paesi,  il d.l. 3 marzo 1993, n. 88, ha  introdotto, in riforma  di alcuni  articoli  del c.c., la figura della  società a responsabilità limitata con  unico  socio. L’innovazione assume  rilievo  sotto  un  duplice aspetto:  a) la società  può  essere  costituita  con  atto  unilaterale (art.  2475, comma  3o), e perciò  può  avere  fin dalla  sua  costituzione un  unico  socio, che la nuova  norma  definisce  come  socio  fondatore. Sicche´  l’atto  costitutivo della  società  non  è  più , necessariamente, un  contratto, come  esigeva  l’art. 2247 (la  cui rubrica  è  stata  opportunamente modificata); può  essere  anche, se si tratta di società a responsabilità limitata, un  atto  unilaterale, ovviamente redatto per  atto  pubblico, trattandosi pur  sempre  di società  di capitali;  b)  l’unico socio  può  fruire  del beneficio  della  limitazione della  responsabilità , secondo  il nuovo  testo dell’art.  2497, comma  2o, se si tratta di persona fisica, e purche´  non  sia socio  unico  di altra  società  di capitali.  Può , dunque, una  società a responsabilità limitata società a responsabilità limitata essere  costituita  anche  da  una  altra  società  quale  unico  fondatore, ma essa  non potrà  fruire  del beneficio  della  limitazione della  responsabilità . Inoltre, una medesima  persona, fisica o giuridica,  può  dare  vita  a più  società a responsabilità limitata, ma  in caso  di loro  insolvenza  sarà  esposta  a responsabilità  illimitata  per  le obbligazioni sociali  della  società  insolvente. A  tutela  dei terzi,  la funzione  della responsabilità  limitata  è  subordinata a specifiche  condizioni:  1) le generalità dell’unico  socio  devono  essere  rese  pubbliche mediante l’iscrizione  nel registro  delle  imprese  di una  apposita  dichiarazione degli  amministratori (art. 2457 bis); 2) i conferimenti in danaro dell’unico  socio  devono  essere interamente versati  sia in sede  di costituzione della  società  sia in sede  di aumento del capitale  sociale  (art.  2476, comma  2o). Sempre  a tutela  dei terzi  è  poi  disposto  che il socio  unico  a responsabilità  limitata  non  può vantare, per  i crediti  che abbia  verso  la società , cause  legittime  di prelazione  (art.  2409 bis, comma  2o). Egli  è  sempre  creditore chirografario della  società , nonostante eventuali  pegni,  ipoteche o privilegi  che assistano  i suoi  crediti.  Altre  norme  riguardano ogni  società a responsabilità limitata con  unico  socio, anche  se questi non  è  nella  condizione di godere  (ad  esempio,  perche´  persona giuridica)  del beneficio  della  limitazione di responsabilità : così negli  atti  e nella corrispondenza della  società  deve  essere  indicato  se questo  ha  un  unico socio  (art.  2250, comma  2o); inoltre,  è  disposto  che i contratti fra società  e socio  e, in genere,  le operazioni che vanno  a favore  del secondo  devono risultare  da  atto  scritto  o essere  trascritti  nel libro  delle  adunanze del consiglio  di amministrazione (art.  2490 bis, comma  1o). Si deve  ritenere che, in difetto  di tale  documentazione scritta,  il socio  non  potrà  far valere  verso  la società  i diritti  che gli derivino  da  questi  contratti o da  queste  operazioni oppure, ove  li abbia  esercitati, che quanto da  lui incassato  dovrà considerarsi come  indebitamente incassato.  Il carattere unipersonale della  società  fa sì  che su questi  contratti e queste  operazioni gravi  il sospetto  che  il socio  abbia  usato  la società  per  fini extrasociali.  Perciò  ogni  rapporto fra socio  e società  deve  essere  documentato per  potere accertare la specifica giustificazione  e l’inerenza  all’interesse  sociale.  Ove  da  questa documentazione dovesse  risultare  l’utilizzazione  della  società  per  fini extrasociali del socio, questi  dovrà  considerarsi decaduto dal beneficio  della responsabilità  limitata;  e ad  uguale  conclusione  dovrà  pervenirsi nel caso  di sistematica violazione  del divieto  di documentazione scritta. 		
			
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