Ev  la società  che assume  come  oggetto  sociale  lo stesso  oggetto  di un consorzio  (artt.  2615 ter  e 2602 c.c.). Si tratta, in altre  parole,  di consorzi (v.) che assumono forma  societaria.  Essi  devono  costituirsi  secondo  le forme  di società  previsti  nei cap. III  e ss. del titolo  V del libro  IV  del c.c. (sono  le società  di persone, esclusa  la società  semplice  e le società  di capitali).  Tali società  possono  non  avere  lo scopo  della  divisione  degli  utili: lo scopo  di queste  società  è  analogo  a quello  dei consorzi.  Nei  consorzi  e nelle  società  consortili  i soci sono  produttori del servizio  e utenti  dello stesso:  essi sono,  collettivamente, produttori e, individualmente, utenti.  La produzione del servizio  forma  oggetto  del vincolo  associativo;  la fruizione dello  stesso  è  oggetto  di separati rapporti contrattuali di scambio  tra consorzio  o società consortile e singoli consorziati o soci. Gli  stessi statuti  (v. statuto) sociali,  o appositi  regolamenti, predeterminano la disciplina  dei rapporti di scambio  tra  società consortile e soci: tali  regolamenti hanno  natura di contratti normativi. La  forma  societaria implica  l’ammissibilità  di una  clausola  lucrativa:  in caso di attività  con  i terzi,  le eccedenze  attive  di bilancio  includono veri e propri utili. Se invece  la società consortile opera  solo  a favore  dei soci, si deve  distinguere: le eventuali  eccedenze  attive  di bilancio  non  sono  necessariamente utili e la loro distribuzione tra  i soci non  è  necessariamente assegnazione di un  lucro. Se le eccedenze  attive  vengono  ripartite in misura  proporzionale alla fruizione dei servizi contabili  da  parte  di ciascun  consorziato, non  si tratta  di utili, bensì  di rimborsi:  ai soci viene  rimborsato ciò  che, al termine  dell’esercizio,  è  risultato  eccedere il conto  del servizio.    
 clausola lucrativa nella società consortile:  è  la clausola  inserita  nell’atto  costitutivo  di una  società consortile che consente la ripartizione tra  i consorziatisocietà consortilesoci delle  eccedenze  attive  di bilancio.  La  dottrina ritiene  comunemente che attraverso una  società consortile si possa conseguire uno  scopo  anche  lucrativo,  che si tradurrà  in un  guadagno,  se la società consortile è  una  società  di capitali,  o in un  risparmio di spesa,  se la società consortile è  una cooperativa. La  legislazione  speciale  relativa  ai consorzi  industriali tra medie e piccole  imprese  (art  4 l. 21 maggio  1981, n. 240) dispone  che la società consortile, se vuole  godere  dei benefici  stabiliti  dalla  medesima  legge, deve  astenersi dal distribuire le eccedenze  di bilancio  a titolo  di dividendo.  La  legge non esclude,  tuttavia, che essa  possa  distribuirle a titolo  di rimborso del maggior prezzo,  rispetto  al costo  del servizio,  pagato  dal socio  in occasione  della fruizione  dei servizi consortili.  La  stessa  legge impedisce  alla  società consortile di rimunerare il capitale  conferito dai soci, ma non  le impedisce  di realizzare un  utile  all’interno  dell’impresa. Un  simile divieto  sarebbe incongruo:  la realizzazione di un  maggior  utile  aziendale è , infatti,  il risultato  a cui mira ogni  imprenditore che aderisca  ad  un  consorzio.   
 distribuzione degli utili nella società consortile:  v. clausola  lucrativa nella società consortile. 		
			
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