Enciclopedia giuridica

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Compera in danno del venditore

Ev una forma di esecuzione in forma specifica (v. esecuzione forzata, compera in danno del venditore in forma specifica) dell’obbligazione del venditore di consegnare al compratore cose mobili fungibili. Il compratore può , a norma dell’art. 1516 c.c., far acquistare le cose, a spese del venditore e a mezzo di persona autorizzata (agenti di cambio, mediatori) o, in mancanza, a mezzo di un ufficiale giudiziario. La cosiddetta compera in danno del venditore non è , in senso tecnico, esecuzione in forma specifica dell’obbligo di consegnare perche´ l’esecuzione coattiva non ha per oggetto, come prevede l’art. 2930 c.c., la consegna di cosa determinata; ne´ le forme dell’esecuzione coattiva seguono le modalità processuali dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio (notifica del titolo esecutivo e del precetto ecc.). Pur tuttavia è una particolare forma di esecuzione forzata in forma specifica, prevista a tutela di un diritto di credito e non di un diritto reale. Ev legittimo argomentare che, se modalità speciali di esecuzione in forma specifica si rendono necessarie quando l’obbligazione di dare ha per oggetto cose di genere, nulla vieta di fare ricorso alle ordinarie modalità processuali quando si tratti di consegnare cosa determinata. L’art. 1516 c.c. è , insomma, l’indice rivelatore di un sistema che ammette l’esecuzione in forma specifica anche a tutela di diritti di credito.


Compenso      |      Competenza


 
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