Enciclopedia giuridica

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Eversione

Il fine di eversione dell’ordinamento democratico costituisce il dolo specifico di alcuni reati previsti dal nostro c.p. (artt. 270 bis, 280, 289 bis). Il concetto di eversione è comunemente inteso in dottrina e giurisprudenza come sinonimo di sovvertimento dell’assetto costituzionale, con particolare riferimento ai primi cinque articoli della Costituzione. In relazione alle ipotesi normative in cui il fine in parola è accompagnato da quello di terrorismo, si è precisato in dottrina e giurisprudenza che le due finalità non sempre postulano necessariamente la presenza l’una dell’altra: infatti, se è vero che il fine terroristico è spesso strumentale a quello eversivo, può altresì verificarsi l’ipotesi in cui il metodo di lotta terroristico non si accompagni a finalità di rovesciamento dell’assetto costituzionale, ma sia volto a conseguire altri scopi (per esempio mutamenti in campo economico o modificazioni dell’ambito della politica estera). Per converso, può anche accadere che chi agisca con finalità eversive prescinda dallo spargimento del terrore secondo quello che è il c.d. metodo terroristico. C’è da ricordare ancora, che in base alla l. 29 maggio 1982, n. 304, all’espressione eversione dell’ordine democratico deve ritenersi corrispondere, per ogni effetto giuridico, l’espressione eversione dell’ordinamento costituzionale. Peraltro, già prima di tale normativa in dottrina e giurisprudenza si riteneva che le due espressioni sostanzialmente si equivalessero. A proposito del cambiamento apportato dalla l. n. 304 si è rilevato in numerose sentenze che la locuzione eversione dell’ordinamento costituzionale si palesa più specifica e determinata di quella eversione dell’ordine democratico, poiche´ la prima contiene una più specifica individuazione dell’oggetto dell’eversione attraverso l’esplicito riferimento all’ordinamento costituzionale e, quindi, ad una fonte normativa anziche´ ad una situazione giuridicamente rilevante, qual è l’ordine democratico, il che si traduce in una più sicura configurazione della tipicità della fattispecie penale. .


Eventus damni      |      Evizione


 
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