Enciclopedia giuridica

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Recesso attivo

Il recesso attivo o pentimento operoso consiste nell’impedire l’evento tipico del reato (v.), una volta esaurita la condotta criminosa, mediante una controcondotta che interrompa il processo causale sorto dal comportamento precedentemente realizzato (art. 56, comma 2o, c.p.). Requisito fondamentale è costituito dalla volontarietà della controcondotta; l’interruzione del processo causale deve dipendere dalla volontà dell’agente e non da fattori imprevedibili e ingovernabili, o tali da rendere improba o più rischiosa l’attività criminosa (v. anche tentativo; desistenza volontaria). Comporta, a norma dell’art. 56, comma 3o, c.p., una diminuzione della pena. Vi sono ipotesi specifiche di recesso attivo previste dalla legge, per determinati reati: si veda il delitto di cospirazione politica (art. 304 – 305 – 307 – 308 c.p.), di banda armata (art. 309 c.p.), in ordine ai quali sono previste ipotesi di non punibilità (v.) per coloro che, prima della commissione del delitto, disciolgono l’associazione, recedono dall’accordo criminoso, o coloro che comunque impediscono il compimento del delitto per il quale la banda è stata formata. (v. ravvedimento, recesso attivo post delictum; pentimento).


Recesso      |      Recidiva


 
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