Enciclopedia giuridica

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Spazio aereo

Spazio che sovrasta la terraferma ed il mare territoriale (v. mare, spazio aereo territoriale) e soggetto alla sovranità dello Stato. In forza di tale principio lo Stato può liberamente ammettere, vietare o limitare la navigazione aerea nello spazio aereo sovrastante il territorio ed il mare ove esercita la propria sovranità. Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, sono ammessi a sorvolare il territorio dello Stato a condizioni di reciprocità e quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, come la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con d.leg.lgt. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561. V. inoltre proprietà fondiaria, delimitazione della spazio aereo.

spazio aereo internazionale: area sovrastante la zona contigua, la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale, l’alto mare e tutti gli spazi non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato per i quali vige la libertà di sorvolo sia per gli aeromobili civili che militari, con l’unico limite del rispetto dell’eguale libertà altrui. In particolare, gli aeromobili militari possono svolgervi esercitazioni di qualsiasi genere. La navigazione aerea in detto spazio è sottoposta alla regolamentazione internazionale predisposta dall’Organizzazione per la navigazione civile internazionale (Icai/Oaci). V. anche navigazione, spazio aereo aerea; sorvolo; zona, spazio aereo di identificazione aerea.


Spazio      |      Specialità (principio di)


 
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